SENTENZA N. 11
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Prof. Paolo ROSSI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo e
terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (conglobamento dell'assegno
mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del
personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n.
1268), e dell'art. 12, quarto comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62
(istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente
universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario
e degli assistenti volontari), promossi con ordinanze emesse il 22 ottobre 1971
ed il 17 marzo 1972 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI
- rispettivamente sui ricorsi di Attardi Aldo ed altri e di Duni
Giovanni ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritte ai
nn. 161 e 284 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972 e n. 233 del 6 settembre 1972.
Visti gli atti di Costituzione di Attardi Aldo ed altri, di Duni Giovanni ed altri e del Ministero della pubblica
istruzione;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Leopoldo Mazzarolli e Guido
Viola, per Attardi Aldo ed altri, l'avv. Filippo Lubrano,
per Duni Giovanni ed altri, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministero della pubblica
istruzione.
Ritenuto in fatto
1. - L'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, dopo avere stabilito al
primo comma l'importo delle retribuzioni spettanti agli incaricati esterni
universitari, al secondo comma dispone testualmente: "La retribuzione per
il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il
primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo é calcolata
in ragione del 31% della retribuzione spettante ai sensi del primo comma;...
omissis...".
Il prof. Attardi ed altri professori di ruolo dell'Università di Padova,
che avevano avuto l'incarico per l'insegnamento presso la stessa Università di
altre materie per l'anno 1970-71, chiedevano al competente Ministero che la
retribuzione per l'incarico venisse loro corrisposta non con la riduzione
stabilita al secondo comma del citato art. 25 ma con quella più favorevole
risultante dall'art. 99 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960.
Di fronte al silenzio-rifiuto del Ministero, proponevano ricorso al
Consiglio di Stato in s.g. chiedendo, in via pregiudiziale,
che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965 per violazione del principio di
eguaglianza, in relazione all'art. 99 del r.d. n. 2960 del
1923, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 152 del 1970
.
Il Consiglio
di Stato in s.g. (Sez. VI),
con ordinanza 22 ottobre 1971 (pervenuta a questa Corte il 26 aprile 1972),
accoglieva tale domanda e, richiamandosi alla sua volta alla citata sentenza n. 152 del 1970, dichiarava
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
del comma secondo dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, in quanto si discosta
dalla disciplina generale del trattamento economico in caso di cumulo
consentito di rapporti d'impiego di cui all'art. 99 del r.d. n. 2960 del 1923.
Dopo gli
adempimenti di legge, la questione viene ora alla cognizione della Corte.
Si sono
costituiti in giudizio il prof. Attardi e consorti di lite, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 31 marzo 1972,
richiamandosi alla motivazione dell'ordinanza di rinvio ed alla sentenza di
questa Corte n. 152 del 1970, chiede che la questione
venga dichiarata fondata.
Si é,
altresì, costituito il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con memoria depositata l'11
luglio 1972, chiede che la questione venga dichiarata infondata, in quanto
nell'incarico conferito ad un professore di ruolo non possono ravvisarsi gli
estremi di un autonomo rapporto d'impiego e quindi manca quel cumulo di
rapporti al quale possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 99 del r.d. n.
2960 del 1923.
2. - Il
Consiglio di Stato in s.g. (Sez.
VI), con ordinanza 17 marzo 1972 (pervenuta a questa Corte il 25 luglio 1972),
pronunziata sul ricorso proposto dai professori Giovanni Duni,
Marcello Capurso, Luciano Conti, Sergio Lariccia, Filippo Lubrano,
Antonio Rau ed Alessandro Taradel,
tutti incaricati cosiddetti interni, cioè titolari di altro rapporto d'impiego
con lo Stato o altro Ente pubblico o privato, presso l'Università di Cagliari,
ha dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione:
a) del
secondo e terzo comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, in quanto nel concorso
di altro rapporto d'impiego con l'incarico universitario dispongono che la
retribuzione per tale incarico venga ridotta, senza razionale motivo, in misura
maggiore di quella stabilita per il cumulo consentito di rapporti d'impiego
dalla norma generale dell'art. 99 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 2960;
b) del quarto
comma dell'art. 12 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, in quanto stabilisce la
gratuità del terzo incarico ai professori incaricati esterni di insegnamento
universitario e di un secondo incarico al personale docente di cui ai commi
secondo e terzo dello stesso art. 12, dato che manca una ragione
giustificatrice dell'assenza di un trattamento retributivo, nonostante l'assoluta
equiparazione, dal punto di vista sostanziale e formale, degli incarichi
gratuiti e retribuiti.
Si é
costituito in giudizio il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con memoria depositata il 25
luglio 1972, chiede:
a) che la
questione relativa all'art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965 venga dichiarata
infondata, riportandosi, al riguardo, a quanto dedotto con le memorie relative
all'altra ordinanza sopra esaminata;
b) che la
questione relativa all'art. 12, comma quarto venga dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza, in quanto il prof. Conti (il solo interessato in tale
questione) ha fatto valere la sua pretesa alla retribuzione esclusivamente nei
confronti del Ministero della pubblica istruzione, non anche nei confronti
della Università che gli ha conferito l'incarico gratuito e non ha chiarito, né
risulta dall'ordinanza di rinvio, se si tratta di incarico non retribuito
perché eccedente il numero degli incarichi dei quali lo Stato si é assunto il
relativo onere (art. 11) o di incarico non retribuito ai sensi del denunziato
art. 12, comma quarto; che in subordine venga rinviata al giudice a quo perché
si pronunzi sulla rilevanza; che, comunque, venga dichiarata infondata, in base
alle considerazioni svolte nella memoria riguardante i professori della
Università di Messina, sopra riassunta.
Si sono
costituite anche le parti private, il cui patrocinio, con memoria depositata il
13 agosto 1972, si riporta, ribadendole, alle deduzioni già svolte davanti al
Consiglio di Stato e fatte proprie dalla ordinanza di rinvio.
Successivamente,
in relazione al giudizio di legittimità costituzionale promosso con l'ordinanza
del Consiglio di Stato 22 ottobre 1971, con memoria depositata il 28 dicembre
1972, le parti private hanno contestato l'assunto dell'Avvocatura generale
dello Stato secondo il quale, nel caso di conferimento di un secondo incarico a
chi sia già professore di ruolo in una Università, non s'instaura un secondo
rapporto d'impiego.
Considerato
in diritto
1. - I due
giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere definiti con unica
sentenza data la identità della questione principale che ne forma oggetto.
2. - Deve poi
rilevarsi, in via preliminare, che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma quarto, della legge n. 62 del 1967, prospettata con
l'ordinanza 17 marzo 1972,
in relazione al capo del ricorso proposto davanti al
giudice a quo riguardante il prof. Conti, va dichiarata inammissibile per
evidente difetto di rilevanza.
La norma
impugnata, invero, in deroga ai divieti contenuti nei precedenti tre commi,
consente che nell'ipotesi di conferimento d'incarichi dopo l'inizio dell'anno
accademico ed in caso di necessità possa essere conferito un terzo incarico gratuito
ai professori incaricati esterni e un secondo incarico gratuito al personale
docente di ruolo o a coloro che già ricoprono un ufficio con retribuzione a
carico dello Stato, di Ente pubblico o privato o che, comunque, fruiscano di un
reddito di lavoro subordinato.
É pacifico,
invece, che il prof. Conti é titolare di un solo incarico gratuito perché
conferito per l'insegnamento di una materia complementare, non compresa fra
quelle per le quali lo Stato si é assunto l'onere della retribuzione e, quindi,
il suo rapporto non rientra nella previsione del quarto comma dell'art. 12
della legge n. 62 del 1967, sopra riportato.
Risulta,
pertanto, ictu oculi che
l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale quarto comma
non potrebbe spiegare alcun effetto ai fini della decisione del ricorso
proposto dal prof. Conti davanti al Consiglio di Stato.
3. - Come si
é esposto in narrativa, con l'ordinanza 22 ottobre 1971 viene prospettata, in
riferimento al solo art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma secondo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749,
che testualmente dispone: "La retribuzione per il secondo incarico
conferita ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico
attribuito ad un professore universitario di ruolo é calcolata in ragione del
31 % della retribuzione spettante ai sensi del primo comma;...
omissis...".
Con l'altra
ordinanza la stessa questione viene prospettata, in riferimento anche agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, ed estesa al terzo comma dello stesso art. 25
del d.P.R. n. 749 del 1965, che dispone testualmente: "Per gl'incarichi di
insegnamento conferiti, invece, a coloro che ricoprono altro ufficio con
retribuzione a carico dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque,
fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione é calcolata in
ragione del 38% di quella indicata nel primo comma".
Entrambe le
ordinanze, peraltro, pronunziate la prima in un
giudizio promosso esclusivamente da incaricati che sono già professori di
ruolo, la seconda in un giudizio promosso da incaricati aventi altro impiego
retribuito a carico dello Stato, della stessa Amministrazione della pubblica
istruzione, di Enti pubblici e, perfino, di un Ente privato, sono motivate con il
richiamo alla più volte citata sentenza di questa Corte n. 152 del 1970 e quindi sotto il profilo
che le norme denunziate contengono una disciplina del cumulo di stipendio, in
caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, differenziata, senza
razionale giustificazione, da quella generale risultante dall'art. 99 del t.u.
approvato con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Questa
motivazione dimostra chiaramente che l'art. 36 della Costituzione é fuori causa
e che entrambe le questioni vanno esaminate soltanto sotto il profilo della
denunziata violazione del principio di eguaglianza.
Pregiudiziale
a tale esame é, peraltro, l'accertamento della eventuale fondatezza della
eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, sia nella
ipotesi del primo incarico conferito ad un professore di ruolo o di secondo
incarico conferito ad un incaricato esterno, ossia a personale già legato allo
stesso Ministero della pubblica istruzione da un rapporto d'impiego di ruolo o
non di ruolo, non si verificherebbe un cumulo di rapporti di impiego, sibbene
una semplice estensione delle prestazioni dovute in forza del preesistente
rapporto, estensione che può anche non superare il limite delle tre ore
settimanali, fissato dall'art. 6 della legge n. 311 del 1958.
Ma a
prescindere dalla considerazione che non può ritenersi semplice estensione dei
doveri di un rapporto d'impiego l'attribuzione di un incarico che implichi
prestazioni equivalenti a quelle del rapporto già esistente e, quindi, ne
raddoppi i doveri, é evidente che la tesi dell'Avvocatura dello Stato non può
certo valere per quanto riguarda il terzo comma dell'art. 25, ossia nella
ipotesi che l'incaricato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello
Stato o di altri enti pubblici e perfino privati.
In questa
ipotesi non é contestabile che di vero e proprio cumulo di rapporti d'impiego
si tratti.
Ed allora,
proprio argomentando da questa ipotesi ed esaminando nel suo complesso
l'impugnato art. 25, non può che giungersi alla conclusione, che poi si risolve
nell'affermazione dell'esistenza del presupposto sul quale poggia la
motivazione delle ordinanze di rinvio, che con detta norma si é voluto
deliberatamente porre in essere, per gl'incaricati di insegnamento
universitario, una disciplina del cumulo degli stipendi, in caso di cumulo
consentito di rapporti d'impiego, differenziata da quella generale di cui
all'art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923.
Infatti, dopo
avere stabilito al primo comma per gl'incaricati
esterni universitari delle retribuzioni che, come espressamente risulta
dall'art. 20 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sono ragguagliate agli
stipendi tabellari di taluni posti di ruolo, neppure iniziali, della stessa
carriera universitaria così
implicitamente riconoscendo il carattere di rapporto di impiego che si instaura
con l'incarico l'art. 25 del d.P.R. n.
749 del 1965, nei seguenti commi, ne stabilisce delle diminuzioni diversamente
graduate a seconda che l'incarico sia conferito a chi sia titolare di altro
rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo nella stessa carriera universitaria
o sia titolare di altro rapporto d'impiego, sempre di ruolo o non di ruolo, con
lo Stato o con Enti pubblici o privati o comunque abbia un reddito derivante da
lavoro subordinato.
Mentre non é
da escludere che alla determinazione in minore misura della riduzione (al 38%)
della retribuzione per questa seconda ipotesi non sia estraneo un certo
riferimento all'art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923, é chiara, comunque,
l'incontestabilità del pieno riconoscimento e della conseguente ammissione, per
l'ipotesi stessa, di un vero e proprio cumulo di rapporti d'impiego.
Ma giunti a
questo punto e risalendo al secondo comma, a parte la maggiore riduzione della
retribuzione (al 31%), che del resto non risulta in alcun modo giustificata,
non si vede come e perché debba o possa escludersi che eguali riconoscimenti ed
ammissione vi siano per l'ipotesi in detto secondo comma contemplata.
Per giungere
a diversa soluzione si dovrebbe, invero, ritenere che nell'ambito dello stesso
ordinamento statale si possono concepire due separati rapporti d'impiego
soltanto se implichino dipendenza da diverse branche dell'Amministrazione e non
da una stessa branca, il che é contraddetto dal terzo comma, nella previsione
del quale sono evidentemente compresi anche gli assistenti universitari o i
professori delle scuole medie o, comunque, gli appartenenti al personale amministrativo
universitario o comunque scolastico, che pur dipendono dallo stesso Ministero
della pubblica istruzione.
Deve, dunque,
convenirsi che l'art. 25 in
esame pone in essere una disciplina del cumulo di retribuzioni nell'ipotesi di
cumulo consentito di rapporti d'impiego, differenziata da quella generale
contemplata dall'art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923, così come é
affermato nelle ordinanze di rinvio.
Ai fini del
decidere resta, quindi, da accertare se tale differenziazione corrisponda a posizioni
oggettive egualmente differenziate o, comunque, abbia una razionale
giustificazione.
Intanto non
si ravvisa alcuna ragione plausibile che possa spiegare la differenza tra la
misura delle riduzioni della retribuzione per l'incarico stabilita tra le ipotesi
del secondo comma e quella del terzo comma, che, come sopra si é dimostrato,
sostanzialmente si equivalgono.
A maggior
ragione tale trattamento differenziato non trova giustificazione nel caso di
cumulo con altro rapporto d'impiego estraneo all'ordinamento universitario
(art. 25, comma terzo) che riproduce la posizione generale ipotizzata dall'art.
99 del testo unico n. 2960 del 1923,
in quanto l'impiego cumulato all'incarico può benissimo
essere retribuito in misura molto minore di quella stabilita dal primo comma
dell'art. 25, cosicché con la riduzione di questa al 38% può verificarsi anche
quel caso limite di una retribuzione dei due rapporti cumulati inferiore a
quella spettante per uno solo di essi e cioè per l'incarico.
Ne consegue
che la differenziazione tra disciplina del cumulo delle retribuzioni adottata
dal ripetuto art. 25, rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 99 del
testo unico n. 2960 del 1923, non solo non trova giustificazione in una
corrispondente differenziazione di posizioni obbiettive, ma per la aberrante
conseguenza sopra illustrata, alla quale si può giungere nella ipotesi di cui
al terzo comma, risulta sicuramente irrazionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo e terzo comma, del d.P.R.
5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento dell'assegno mensile e competenze
analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in
applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nella parte in cui
dispongono che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte
rispettivamente al 31 per cento per gl'incaricati interni e al 38 per cento per
gl'incaricati esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi venga
ridotta del terzo la retribuzione minore;
b) dichiara
inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma quarto, della legge 24 febbraio 1967, n. 62,
sulla istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente
universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario
e degli assistenti volontari, prospettata con ordinanza del Consiglio di Stato
17 marzo 1972, in
relazione al capo di ricorso in quella sede proposto dal prof. Conti.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
febbraio 1973.
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Francesco PAOLO BONIFACIO – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI
- Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Paolo ROSSI – Giulio GIONFRIDA.
Arduino Salustri
– Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 20 febbraio 1973.