SENTENZA N.
152
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539 (trattamento economico del
personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli
istituti d'istruzione media), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo 31 dicembre 1947, n. 1687, e successive modificazioni, promosso con
ordinanza emessa il 3 novembre 1967 dal Consiglio di Stato - sezione sesta -
sul ricorso di Colagiorgio Modesto contro il Ministero della pubblica
istruzione ed il Provveditore agli studi di Lecce, iscritta al n. 145 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 14 settembre 1968.
Visto l'atto di costituzione di Colagiorgio
Modesto;
udito nell'udienza pubblica del 17 giugno
1970 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito l'avv. Pasquale D'Abbiero, per il
Colagiorgio.
Ritenuto in
fatto
Il dott. Modesto Colagiorgio, laureato in
farmacia, come tale veniva incaricato della supplenza annuale per
l'insegnamento di matematica ed osservazioni scientifiche nelle scuole medie di
Tricase (Lecce) per gli anni scolastici 1964 - 1965 e 1965 - 1966 per 20 ore
settimanali e per l'anno scolastico 1966 - 1967 per 16 ore settimanali, con
trattamento di cattedra.
Durante l'anno 1964 - 1965 aveva, altresì,
l'incarico provvisorio quadriennale, poi confermato di quadrimestre in
quadrimestre, di reggere la farmacia dell'ospedale civile "M.
Tamburino" di Maglie, con il compenso forfettario di lire 50.000 mensili.
Di tale incarico, che affermava avere
carattere professionale e non impiegatizio, il dott. Colagiorgio informava le
autorità scolastiche.
A seguito di tale comunicazione ed in base
ad analogo avviso del Ministero della pubblica istruzione il Provveditore agli
studi di Lecce ritenuto che l'incarico di farmacista avesse carattere
impiegatizio di importanza prevalente sulla supplenza scolastica, disponeva che
il trattamento economico quale supplente venisse ridotto alla misura del 31 per
cento di quella normale, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539,
e successive modificazioni e, nel contempo, veniva disposto il recupero di
quanto, in base a tale determinazione, risultava percepito in più
dall'interessato.
Avverso tale provvedimento il dott.
Colagiorgio proponeva ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
chiedendone l'annullamento, in via principale, perché il rapporto instaurato
con l'ospedale di Maglie non aveva carattere impiegatizio, ma professionale,
cosicché le norme suindicate non erano applicabili al caso, in via subordinata
chiedendo che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale delle
norme stesse, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. VI) dopo avere, con separata decisione, affermato il
carattere impiegatizio dell'incarico presso l'ospedale di Maglie e, quindi,
l'applicabilità nella specie delle norme suddette, con ordinanza 3 novembre
1967 dichiarava rilevante ai fini della decisione della controversia e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dal
ricorrente e rimetteva gli atti a questa Corte per il relativo giudizio.
Dopo gli adempimenti di legge, la questione
viene ora alla cognizione della Corte.
Si é costituito il dott. Colagiorgio, il di
cui patrocinio, con ampia memoria, depositata il 2 luglio 1968, dopo avere
richiamato le norme impugnate e dopo averne illustrato il contenuto, insiste
nel sostenere che non possa esservi dubbio del contrasto di tali norme da un
lato col principio di eguaglianza, dall'altro con quelli di proporzionalità e
sufficienza della retribuzione sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Con memoria depositata il 3 giugno 1970 il
patrocinio del prof. Colagiorgio insiste nel chiedere la dichiarazione di
illegittimità delle norme impugnate, lumeggiando le argomentazioni addotte a
motivazione dell'ordinanza di rinvio.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza di rinvio viene
sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale di
una particolare, differenziata disciplina del cumulo di stipendi, in un caso
consentito di cumulo di impiego pubblico: quella contemplata dall'art. 3 del
R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S.
31 dicembre 1947, n. 1687, e successive modificazioni fino all'art. 24 del
D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, emanato in applicazione dell'art. 3 della legge
di delega 3 dicembre 1964, n. 1260.
Infatti, le norme sopra indicate, la cui
legittimità costituzionale viene contestata, riguardano tutte il cumulo del
trattamento economico dei professori incaricati o supplenti, con quello loro
spettante per altro rapporto d'impiego, di ruolo o non di ruolo, con lo Stato o
altro Ente pubblico, mentre non viene contestata la legittimità costituzionale
della disciplina generale del cumulo di stipendi in caso di cumulo consentito
di pubblici impieghi, quale risulta dall'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
2960, rimasto in vigore anche dopo l'emanazione dello statuto degli impiegati
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quale risulta
modificato dall'art. 16 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.
Così identificata e circoscritta la
questione sottoposta allo esame della Corte, ai fini del decidere é necessario
innanzi tutto accertare:
a) se la disciplina differenziata
risultante dalle norme denunziate sia meno favorevole di quella risultante
dalle norme generali sopra richiamate;
b) in caso affermativo, se il trattamento
meno favorevole sia giustificato da una oggettiva differenza di posizione o,
comunque, sia razionale.
Ciò porta a ricondurre in primo luogo
l'esame della costituzionalità delle norme impugnate sotto il profilo del
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
2. - In base alla disciplina generale sopra
citata:
a) nel caso di cumulo di impieghi
consentito dalla legge non si fa luogo a riduzione allorché la somma dei due
stipendi non superi le lire 750.000 annue;
b) quando ciascuno dei due stipendi sia
inferiore a lire 750.000 e la loro somma superi tale importo, la eccedenza é
ridotta di un terzo;
c) quando uno o entrambi gli stipendi
eccedono le lire 750.000, si riduce di un terzo lo stipendio minore ovvero uno
qualunque dei due stipendi, nel caso che siano di uguale ammontare;
d) le riduzioni sono sempre operate a
favore dell'erario dello Stato.
In base a questa disciplina é chiaro che il
titolare dei due rapporti d'impiego, anche se non può conservare integralmente
entrambi gli stipendi, qualora nel loro complesso superino le lire 750.000
annue, al massimo può subire la riduzione del terzo di uno dei due stipendi
cumulabili.
Invece, per quanto riguarda i professori
non di ruolo, con orario complessivo di 20 ore settimanali, nonostante che in
forza dell'art. 3 del R.D.L. n. 539 del 1946 e dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n.
1687 del 1947, abbiano diritto al trattamento complessivo spettante al
professore di ruolo di grado iniziale, ossia ad un vero e proprio stipendio,
ancorché riducibile proporzionalmente, in caso di orario inferiore alle 20 ore
settimanali, nell'ipotesi di cumulo con altro impiego pubblico, quale che sia
l'ammontare del relativo stipendio, non si fa luogo al cumulo nel modo
sopraindicato; ma lo stipendio di professore viene scomposto in paga oraria e,
per giunta, commisurata a quella preveduta per compensare, sia per i professori
di ruolo, sia per quelli non di ruolo, le ore eccedenti l'orario di cattedra.
Può così accadere, com'é accaduto nella
specie, che per effetto di questa discriminata forma di cumulo di retribuzioni
il professore non di ruolo venga a percepire, per i due impieghi cumulati, meno
di quanto avrebbe percepito con la sola retribuzione per l'insegnamento.
Infatti, dall'art. 3 del R.D.L. n. 539 del
1946, come modificato dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1687 del 1947, risultano
affermati due principi :
a) tanto per i professori di ruolo, quanto
per quelli non di ruolo, l'insegnamento impartito oltre il proprio obbligo di
orario é compensato in ragione di due terzi della misura oraria risultante dal
precedente art. 1 (del R.D.L. n. 539 del 1946) ossia, per i professori non di
ruolo, del solo stipendio (esclusi gli accessori, caroviveri, ecc.) del grado
iniziale dei professori di ruolo;
b) per i professori non di ruolo, che
abbiano altro impiego, di ruolo o non di ruolo, alle dipendenze dello Stato o
di enti pubblici, invece, non le sole ore eccedenti l'orario di cattedra, ma
l'intero trattamento che spetta loro come puro stipendio di insegnanti,
rapportato ad ore, viene ridotto nella misura suddetta.
Con le leggi sul conglobamento totale delle
varie voci di retribuzione nel solo stipendio, gradualmente succedutesi fino al
D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, con l'art. 24 del quale la retribuzione delle ore
eccedenti l'orario di cattedra é stata ridotta al 31 per cento, si é, poi,
pervenuti alla seguente posizione:
a) tanto per il professore di ruolo, quanto
per quello non di ruolo che non abbia altro pubblico impiego (poco importa se
eserciti la libera professione o abbia altro impiego privato), la riduzione
della retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra trova adeguata
giustificazione e compensazione nel concetto stesso di conglobamento e,
comunque, non dà luogo a disparità di trattamento;
b) ben diverso discorso, sul piano della
legittimità costituzionale, deve farsi quando quella riduzione di compenso
orario, per i soli professori non di ruolo, nel caso di cumulo con altro impiego
pubblico, colpisce addirittura la intera retribuzione. Infatti con ciò si pone
in essere una grave disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri
impiegati statali, ai professori di ruolo e al personale scolastico non
insegnante, i quali, in caso di altro impiego pubblico, hanno tutti diritto al
cumulo degli stipendi secondo la legislazione generale sopra esposta.
Una siffatta particolare disciplina non ha
alcuna giustificazione razionale, anche perché può condurre, come é avvenuto
nel caso di specie, all'aberrante conseguenza che due quantità di lavoro siano
retribuite in misura minore di una sola. Pertanto manifesta appare la
violazione del principio di uguaglianza, cosicché la questione sollevata con
l'ordinanza di rinvio, nei limiti risultanti dalle considerazioni che
precedono, deve riconoscersi fondata per la patente violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Perciò, tanto l'art. 24, quinto comma, del
D.P.R. del 1965, n. 749, che riduce lo stipendio al 31 per cento, quanto gli
artt. 13, quinto comma, del D.P.R. del 1965, n. 373, e 20, quinto comma, del
D.P.R. del 1956, n. 19, che lo riducono al 38 per cento ed alla metà, sono
illegittimi.
Né si dica che la dichiarazione di
illegittimità produce, a sua volta, un'ingiustizia in confronto agli altri
casi, soggetti invece ai principi legislativi sulla riduzione del compenso
complessivo nel cumulo di impieghi; infatti, venuta meno la norma denunciata,
la situazione cade nell'orbita di tali principi.
Invece, poiché i due rapporti d'impiego che
hanno fatto sorgere la controversia oggetto del giudizio a quo hanno avuto
svolgimento a decorrere dall'anno scolastico 1964 - 1965, quando la disciplina
di cui al R.D.L. n. 539 del 1946 ed al D.L.C.P.S. n. 1687 del 1947 era stata
superata e sostituita da quella di cui al D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19, e
successive fino al D.P.R. n. 745 del 1965, per quanto attiene ai due suddetti
decreti del 1946 e del 1947 deve dichiararsi l'inammissibilità per irrilevanza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
degli artt.: 20, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto
comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno
1965, n. 749, contenenti norme sul conglobamento delle retribuzioni del
personale statale;
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1 giugno 1946,
n. 539, contenente "Trattamento economico del personale non di ruolo
insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione
media" e dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687: "Nuove
norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e
delle scuole d'istruzione media", sollevata con l'ordinanza citata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1970.