ORDINANZA N. 222
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di
legittimitā costituzionale:
a) dell'art. 48, primo comma, del
r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle
disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e
militare dello Stato e dei loro superstiti), promosso con ordinanza emessa il
20 ottobre 1970 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI -
sul ricorso di Lucin Luisa contro il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971; b)
dell'art. 5, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche
alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali
civile e militare dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1971
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di
Napoli Alfonso ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n.
422 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971 e con ordinanza emessa il 4 maggio 1971
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di
Mattone Grazia contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Visti gli atti di costituzione di
Lucin Luisa, di Napoli Alfonso ed altri, di Mattone Grazia, dell'ENPAS e del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
udito nell'udienza pubblica del 6
dicembre 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti,
per Lucin Luisa, gli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuā e Ferdinando Di
Stefano, per Napoli Alfonso ed altri, l'avv. Carlo Fornario, per Mattone
Grazia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per
l'ENPAS e per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Ritenuto:
che il Consiglio di Stato, nel
procedimento promosso da Luisa Lucin, vedova Migneco contro il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i dipendenti statali, con ordinanza del 20 ottobre 1970, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimitā
costituzionale dell'art. 48, comma primo, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619
(approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera
di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro
superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e
prestiti e degli Istituti di previdenza) "nella parte in cui subordina il
diritto all'indennitā di buonuscita al conseguimento del diritto a pensione
dell'impiegato o, gradatamente, quando, ponendo l'anzidetta subordinazione, non
fa salvo il diritto all'indennitā di buonuscita nell'ipotesi in cui
all'impiegato (e per lui alla moglie o ai suoi congiunti) cessato comunque dal
servizio non competa" l'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della legge
19 gennaio 1942, n. 22;
che il Consiglio di Stato, nel
procedimento promosso da Alfonso, Liliana e Domenico Napoli contro il Ministero
di grazia e giustizia e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
dipendenti statali, con ordinanza del 30 marzo 1971, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimitā
costituzionale dell'art. 5, comma secondo, della legge 27 novembre 1956, n.
1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per
i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928,
n. 619), che ha sostituito l'art. 52 del testo unico, nella parte in cui
"esclude la spettanza dell'indennitā di buonuscita alle figlie coniugate
nonché ai figli maggiorenni del pubblico dipendente deceduto prima del
collocamento a riposo";
che il Consiglio di Stato, nel
procedimento promosso da Grazia Mattone contro l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i dipendenti statali, con ordinanza del 4 maggio 1971, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 5 della citata legge n. 1407
del 1956, nella parte in cui esclude dalle categorie degli aventi diritto iure
proprio all'indennitā di buonuscita, i fratelli e le sorelle maggiorenni
dell'impiegato deceduto, non coniugati, nullatenenti, inabili a proficuo lavoro
e giā conviventi a carico dell'impiegato stesso;
che davanti a questa Corte si
sono costituiti, nella prima causa la Lucin, a mezzo degli avvocati prof.
Feliciano Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, con deduzioni depositate il 28
luglio 1971 ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ENPAS, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate l'11
gennaio 1972, i quali rispettivamente hanno chiesto che fosse dichiarata
l'illegittimitā costituzionale della norma denunciata, e che la questione fosse
dichiarata non fondata; nella seconda causa, i Napoli, a mezzo degli avvocati
Franco Salerno, Giuliana Fuā e Ferdinando Di Stefano, con deduzioni depositate
il 30 ottobre 1971, i quali concludevano per la dichiarazione di fondatezza
della questione; e nella terza causa, la Mattone, a mezzo dell'avv. Carlo
Fornario, che, con deduzioni depositate il 24 febbraio 1972, ha chiesto che
fosse dichiarata l'illegittimitā costituzionale della norma denunciata, e l'ENPAS,
a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni del 28
dicembre 1971, ha sostenuto la tesi della non fondatezza della questione;
che all'udienza del 6 dicembre
1972 hanno svolto le rispettive ragioni e richieste gli avvocati Franco Salerno,
Giuliana Fuā e Ferdinando Di Stefano, per i Napoli, Carlo Fornario per la
Mattone, Feliciano Benvenuti per la Lucin ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e per l'ENPAS.
Considerato:
che delle cause relative alle
questioni sollevate dal Consiglio di Stato, dato che sono strettamente
connesse, va disposta la riunione;
che di dette questioni una é
identica, e cioé quella relativa all'art. 52 del testo unico del 1928, n. 619,
nel testo sostituito dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 1407 del 1956,
nella parte in cui esclude dal diritto alla buonuscita le figlie maggiorenni
dell'iscritto all'Opera di previdenza, che non siano nubili, a quella sollevata
dal tribunale di Padova con ordinanza del 12 luglio 1972; e le altre presentano
nei confronti della stessa stretti punti di contatto;
che per la causa relativa a
quest'ultima questione, discussa all'udienza del 22 novembre 1972, con
ordinanza n. 181
del 7 dicembre 1972, la Corte ha ritenuto che ricorressero ragioni perché
essa dovesse essere nuovamente discussa nella pubblica udienza e ha provveduto
in conseguenza;
che per le cause anzidette,
stante l'identitā o stretta connessione delle questioni, appare necessario che
le stesse siano nuovamente discusse alla pubblica udienza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dispone la riunione delle cause
di cui alle ordinanze iscritte rispettivamente ai nn. 413, 422 e 487 del
registro ordinanze 1971 e ordina la restituzione dei fascicoli delle relative
cause alla Cancelleria.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI Vincenzo
Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 30
dicembre 1972.