Ordinanza n. 181 del 1972

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 ORDINANZA N. 181

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

  composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza), nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Bolletti Marcello, Rosetta e Marina e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Visto l'atto di costituzione di Bolletti Marcello, Rosetta e Marina;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto:

che il tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Marcello, Rosetta e Marina Bolletti e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con ordinanza del 12 luglio 1971, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza), nella parte in cui la norma esclude che l'indennità di buonuscita possa essere corrisposta al coniuge superstite dell'iscritto all'opera di previdenza, non avente diritto a pensione indiretta, e alle figlie maggiorenni dello stesso iscritto, che non siano nubili;

che davanti a questa Corte si sono costituiti soltanto Marcello, Rosetta e Marina Bolletti, a mezzo degli avvocati Giuseppe Penasa e Carlo Jossa, con deduzioni depositate il 12 novembre 1971, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa dei Bolletti, con le deduzioni e con successiva memoria, ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare fondata la questione;

che all'udienza del 22 novembre 1972 non erano presenti gli avvocati dei Bolletti;

che all'adunanza in camera di consiglio per la decisione della causa, fissata per il 7 dicembre 1972, non hanno preso parte, a causa di legittimo impedimento, due dei giudici che erano stati presenti all'udienza di discussione;

che il 20 dicembre 1972 cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il Giudice Costantino Mortati, che ha presieduto il collegio nell'udienza di discussione della causa;

Considerato che ricorrono le condizioni perché la causa debba essere nuovamente discussa nella pubblica udienza;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione del fascicolo della sopraddetta causa alla Cancelleria.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1972.

Costantino MORTATI – Vincenzo Michele TRIMARCHI

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1972.