ORDINANZA N. 181
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimitā costituzionale dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619
(approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera
di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro
superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti
e degli Istituti di previdenza), nel testo sostituito dall'art. 5 della legge
27 novembre 1956, n. 1407, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal
tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Bolletti Marcello,
Rosetta e Marina e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.
Visto l'atto
di costituzione di Bolletti Marcello, Rosetta e Marina;
udito
nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele
Trimarchi.
Ritenuto:
che il
tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Marcello, Rosetta e
Marina Bolletti e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali, con ordinanza del 12 luglio 1971, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimitā costituzionale
dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo
unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali
civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza), nella parte in cui la norma esclude che l'indennitā di buonuscita
possa essere corrisposta al coniuge superstite dell'iscritto all'opera di
previdenza, non avente diritto a pensione indiretta, e alle figlie maggiorenni
dello stesso iscritto, che non siano nubili;
che davanti a
questa Corte si sono costituiti soltanto Marcello, Rosetta e Marina Bolletti, a
mezzo degli avvocati Giuseppe Penasa e Carlo Jossa, con deduzioni depositate il
12 novembre 1971, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che la difesa
dei Bolletti, con le deduzioni e con successiva memoria, ha chiesto a questa
Corte di voler dichiarare fondata la questione;
che
all'udienza del 22 novembre 1972 non erano presenti gli avvocati dei Bolletti;
che
all'adunanza in camera di consiglio per la decisione della causa, fissata per
il 7 dicembre 1972, non hanno preso parte, a causa di legittimo impedimento,
due dei giudici che erano stati presenti all'udienza di discussione;
che il 20
dicembre 1972 cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il Giudice
Costantino Mortati, che ha presieduto il collegio nell'udienza di discussione
della causa;
Considerato
che ricorrono le condizioni perché la causa debba essere nuovamente discussa
nella pubblica udienza;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione del fascicolo della sopraddetta causa alla Cancelleria.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 dicembre 1972.
Costantino
MORTATI Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in
cancelleria il 21 dicembre 1972.