Sentenza n.219 del 1972

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SENTENZA N. 219

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Costantino MORTATI, Presidente

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 22 marzo 1972, depositato in cancelleria l'11 aprile successivo ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1972, per conflitto d’attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 28 dicembre 1971 mediante il quale varie località della Toscana sono state costituite in "riserve forestali d’utilizzazione".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 22 marzo 1972 il Presidente della Giunta regionale della Toscana ha sollevato un conflitto d’attribuzione con lo Stato in relazione al decreto del Ministro per l'agricoltura 28 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 22 gennaio 1972, col quale varie località, comprese nell'ambito delle foreste demaniali, sono state costituite in "riserve forestali d’utilizzazione" ed affidate alla tutela e gestione dell'Azienda statale per le foreste demaniali.

La Regione - nel dedurre la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione in relazione all'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 - sostiene che le foreste in questione sarebbero state trasferite da questa legge, con effetto immediato, al suo patrimonio indisponibile: di conseguenza allo Stato sarebbero rimasti, fino al trasferimento delle funzioni amministrative, solo poteri inerenti ad una "gestione per conto" e non si sarebbero potuti adottare provvedimenti a contenuto dispositivo. La ricorrente assume, altresì, che se con la costituzione in "riserva d’utilizzazione" il Ministro avesse inteso esercitare il potere di imporre vincoli atti a garantire la destinazione di beni, il decreto sarebbe ciononostante illegittimo, giacché quei vincoli avrebbero dovuto esser imposti o con legge o con atto collegiale del Governo, in conformità di un principio già desumibile dalla legge n. 281 del 1970 e successivamente ribadito dall'art. 8, quinto comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. A proposito di quest'ultimo la Regione assume, infine, che se si ritenesse che con gli artt. 1, lett. n), e 8, quarto comma, si siano voluti sanare i vincoli illegittimamente posti con decreti ministeriali, quelle disposizioni risulterebbero in contrasto con l'art. 76 Cost. e dovrebbero essere annullate previo giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

La ricorrente conclude per l'annullamento dell'impugnato decreto ministeriale.

2. - Innanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri - atto dell'll aprile 1972 - rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni si sostiene che l'art. 11, quinto comma, della legge n. 281 del 1970 non ha operato l'immediato trasferimento delle foreste al patrimonio regionale e che, comunque, prima del passaggio delle funzioni amministrative sarebbe stato pur sempre conservato alle autorità statali l'esercizio di tutti i poteri concernenti le foreste demaniali. L'Avvocatura aggiunge che le censure subordinatamente proposte dalla Regione, sul presupposto che sarebbe stata necessaria una legge od un atto governativo collegiale, sono inammissibili perché propongono questioni inerenti alla distribuzione interna di competenze statali e che manifestamente infondata é la questione concernente l'art. 8 e l'art. 1, lett. n), del decreto delegato n. 11 del 1972, atteso che con queste norme si é voluto solo assicurare il permanere d’effetti ad atti legittimamente emanati prima dell'effettivo passaggio delle funzioni.

La difesa dello Stato conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato nel merito.

3. - Nell'udienza pubblica la difesa della Regione, pur rilevando la sostanziale identità della presente controversia con quella decisa con la sentenza n. 79 del 1972, ha particolarmente richiamato l'attenzione sulla documentazione esibita in ordine all'elaborazione dell'elenco dei beni forestali da trasferire e sul proposito dello Stato, da tale documentazione desumibile, di escludere dal trasferimento le foreste che medio tempore sono state assoggettate a vincoli di riserva. L'Avvocatura dello Stato ha invece escluso che la problematica inerente al concreto trasferimento dei beni forestali possa avere una qualsiasi incidenza sulla risoluzione dell'attuale conflitto.

 

Considerato in diritto

 

1. - Col presente conflitto d’attribuzione la Regione della Toscana - nel chiedere l'annullamento del decreto 28 dicembre 1971, col quale il Ministro per l'agricoltura sottopose a particolare regime di tutela alcune foreste site nel territorio regionale - sostiene che per i beni indicati nella prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, lo Stato avrebbe potuto esercitare, prima del passaggio delle funzioni amministrative alle regioni, solo quei poteri che fossero compatibili con la "gestione per conto" delle regioni interessate.

2. - Questione del tutto analoga fu decisa con la sentenza n. 79 del 1972, con la quale questa Corte accertò che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 281 del 1970 e prima dell'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative, lo Stato ha conservato, sui beni di cui si discute, la pienezza dei suoi poteri in ordine all'imposizione di vincoli di tutela e di destinazione.

Da tale precedente e dalle ragioni esposte nella sentenza citata non vi é motivo di discostarsi. Giova solo aggiungere che - una volta accertato che la legittimità dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei suddetti poteri trova fondamento nell'ordinamento vigente all'epoca della loro emanazione - diventa irrilevante la questione di legittimità costituzionale d’alcune disposizioni del sopravvenuto d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 11, secondo comma, lett. n), ed art. 8, quarto comma), che la ricorrente subordinatamente solleva sul presupposto di un’illegittima retroattiva sanatoria d’atti emanati contra legem.

3. - Nella precedente, ricordata decisione questa Corte ebbe ad affermare che l'imposizione di vincoli forestali da parte dello Stato non esprime la determinazione di escludere dal trasferimento le foreste sulle quali quei vincoli vengono a ricadere. Nel ribadire questa affermazione, la Corte, in relazione alla esibizione da parte della ricorrente di una documentazione concernente l'elaborazione dell'elenco dei beni da trasferire, osserva che nessuna influenza sul presente giudizio può spiegare il successivo comportamento dello Stato in ordine al trasferimento di singole foreste, fermo restando, ovviamente, che in relazione ad eventuali esclusioni di cui si dovesse lamentare l'illegittimità, la Regione potrà esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dall'ordinamento.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alla data in cui fu emanato il decreto ministeriale indicato in epigrafe, che spetta allo Stato disporre vincoli di riserva sui beni forestali.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

Costantino MORTATI – Francesco Paolo BONIFACIO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1972.