SENTENZA N. 79
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi
con quattro ricorsi della Regione della Toscana, notificati il 30 luglio e il
20 novembre 1971, depositati in cancelleria il 3 agosto e il 9 dicembre 1971 ed
iscritti, rispettivamente, ai nn. 17, 18, 29 e 30 del registro ricorsi 1971,
per conflitto d’attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato, sorto a seguito:
a) del decreto 5 marzo 1971
del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale
l'acqua termo-minerale "Coniano", in territorio del Comune di
Coniano, é stata data in concessione, per un trentennio, alla soc.
Coniano-Poggibonsi;
b) del decreto 7 maggio 1971
del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale
l'acqua termo-minerale "Bagni di Chianciano", in territorio del
Comune di Chianciano Terme, é stata data in concessione, per un trentennio,
alla soc. Terme di Chianciano;
c) del decreto 26 luglio
1971 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il quale la località
"Duna Feniglia" in Provincia di Grosseto é stata costituita in
"riserva forestale di protezione";
d) del decreto 26 luglio
1971 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il quale la località
"Poggio Tre Cancelli" in Provincia di Grosseto é stata costituita in
"riserva naturale integrale".
Visti gli atti di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Enzo Cheli, per
la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con due ricorsi del 28
luglio 1971 la Regione Toscana ha proposto conflitto d’attribuzione nei
confronti dello Stato in relazione a due decreti del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato: a) decreto 5 marzo 1971, con il quale l'acqua
termo- minerale "Coniano", in territorio del Comune di Coniano, é
stata data in concessione, per un trentenio, alla S.r.l. Coniano-Poggibonsi; b)
decreto 7 maggio 1971, con il quale l'acqua termo-minerale "Bagni di
Chianciano", in territorio del Comune di Chianciano Terme, é stata data in
concessione, per un trentennio, alla S.p.a. Terme di Chianciano.
La ricorrente sostiene che i
predetti decreti-emanati in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.,
interpretati in relazione all'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 16
maggio 1970, n. 281 - violano la sfera di competenza ad essa assegnata e, di
conseguenza, ne chiede l'annullamento.
2. - A fondamento delle sue
richieste la Regione espone una serie di motivi, che possono essere così
sintetizzati:
a) Le acque minerali e
termali sono state trasferite al patrimonio indisponibile della Regione -
previsto dall'art. 119 Cost. - per effetto dell'art. 11 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e con decorrenza dal momento dell'entrata in vigore di questa
legge. La prima parte del quinto comma di quell'articolo, infatti, afferma che
le acque minerali e termali (e così le foreste, cave e torbiere) "sono
trasferite" alle Regioni: mentre per i beni previsti dalla seconda parte
dello stesso comma si dice che essi "saranno trasferiti" con i
provvedimenti legislativi di cui all'art. 17 della legge.
b) Per effetto di questa
diversità di statuizioni il decreto ministeriale d’individuazione dei beni,
previsto nel sesto comma, riguarda solo i beni che saranno successivamente
trasferiti, non già quelli - come le acque minerali e termali - che la legge
stessa immediatamente trasferisce al patrimonio indisponibile delle Regioni: ma
anche se così non fosse (se, cioé, il decreto ministeriale fosse richiesto per
i beni trasferiti dalla legge e per quelli da trasferirsi con i decreti
delegati), é certo che per le acque termo-minerali quel decreto avrebbe
carattere meramente dichiarativo.
c) Per effetto dell'avvenuto
trasferimento ope legis si deve ritenere che la Regione abbia acquistato
immediatamente i poteri di gestione dei beni trasferiti: la condizione posta
dall'art. 17 della legge n. 281, relativa al preventivo trasferimento delle
funzioni a mezzo di decreti legislativi, non riguarderebbe siffatti poteri, ma
solo le funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione.
d) Anche se non si volesse
accedere a siffatta conclusione, occorrerebbe pur sempre ritenere che, essendo
intervenuto il trasferimento alla Regione delle acque termo-minerali, lo Stato
ne eserciterebbe la gestione per conto della Regione stessa, con le limitazioni
proprie di siffatto tipo di gestione: vale a dire con poteri d’ordinaria
amministrazione, indirizzati alla sola conservazione dei beni.
e) Nella specie, attraverso
concessioni trentennali, lo Stato ha invece esplicato un intervento tipicamente
dispositivo, laddove la gestione per conto avrebbe consentito, al massimo, una
disposizione del bene fino al limite iniziale dello svolgimento delle funzioni
amministrative da parte della Regione (es.: concessione per due anni).
3. - Il Presidente del Consiglio
dei ministri - costituitosi con atto del 10 agosto 1971 a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato - ha chiesto che i due ricorsi vengano dichiarati
inammissibili od in ogni caso infondati sulla base delle seguenti
argomentazioni:
a) L'inammissibilità deriva
dalla circostanza che lo Stato ha provveduto su beni non ancora trasferiti alla
Regione. La diversità d’espressione letterale della prima e della seconda parte
del quinto comma dell'art. 11 della legge n. 281 non ha il significato che ad essa
vuole attribuire la Regione. Il verbo presente é stato frequentemente usato
negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, ma nessuno ha mai dubitato
che le relative disposizioni non avessero effetto fin tanto che il concreto
trasferimento non venisse operato con le norme d’attuazione, e ciò in aderenza
ad esigenze logiche e giuridiche, giacché l'attribuzione della piena proprietà
di un bene non avrebbe senso senza la contestuale titolarità dell'esercizio dei
diritti dominicali.
b) La legge del 1970 si é
sostanzialmente uniformata a siffatto indirizzo : il sesto comma dell'art. 11
prevede che l'individuazione dei beni avvenga con decreto del Ministro per le
finanze; l'art. 17, lett. a), rinvia ai decreti delegati la determinazione dei
vincoli necessari a garantire l'inalienabilità, l’indisponibilità e la
destinazione dei beni; l'art. 18, secondo comma, stabilisce l'inizio da parte
delle Regioni delle attribuzioni amministrative trasferite al 1 gennaio
successivo alla emanazione di detti decreti.
c) Valutate in questo
quadro, le espressioni usate nel quinto comma dell'art. 11 acquistano un
significato diverso da quello ad esse attribuito dalla Regione: acque
termo-minerali, foreste, cave e torbiere sono categorie di beni già
determinate, laddove i beni adibiti agli uffici ed ai servizi da trasferire
sono strettamente dipendenti dal contenuto e dall'ampiezza dei decreti delegati
di trasferimento.
d) Ad ogni modo, se pur
fosse esatta la tesi dell'avvenuto trasferimento ope legis delle acque
termo-minerali, il ricorso sarebbe infondato. La Regione riconosce di esser
priva di poteri amministrativi e che questi spettano medio tempore allo Stato,
ma assume che la perdurante gestione statale dovrebbe avere contenuto
esclusivamente conservativo: si introduce, in tal modo, una distinzione che non
ha senso in tema di potestà pubbliche e particolarmente nella materia in esame,
giacché per le acque termali - salvo il caso dell'Ente di gestione delle
aziende termali demaniali - la gestione in concessione é l'unico sistema
normale d’utilizzazione.
4. - Con altri due ricorsi
del 18 e 19 novembre 1971 la Regione Toscana ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato ed ha chiesto l'annullamento di due
decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste: a) del decreto 26 luglio
1971, con il quale la località "Duna Feniglia" é stata costituita in
"riserva forestale di protezione" ed affidata alla tutela e gestione
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; d) del decreto 26 luglio 1971,
con il quale la località "Poggio Tre Cancelli" é stata costituita in
"riserva naturale integrale" ed affidata alla tutela e gestione della
medesima azienda. Anche questi decreti violerebbero, ad avviso della
ricorrente, gli artt. 117, 118 e 119 Cost. in relazione all'art. 11, quinto e
sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, di conseguenza, la sua sfera
di competenza.
5. - Nei ricorsi la Regione
enuncia le stesse argomentazioni poste a fondamento dell'impugnativa di cui al
precedente n. 2.
Per quanto più
particolarmente riguarda i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste,
la difesa regionale svolge le seguenti tesi:
a) se i provvedimenti
adottati sono stati emanati in base ai normali poteri del Ministro sui beni
appartenenti al demanio forestale essi, in quanto cadenti sulle foreste già
trasferite per effetto immediato della legge 16 maggio 1970, n. 281, devono
essere annullati perché ultronei rispetto alla sola ordinaria gestione che allo
Stato può essere riconosciuta prima del trasferimento delle funzioni
amministrative;
b) se invece i due decreti
ministeriali (espressamente motivati col "preminente interesse
nazionale" delle due zone) sottintendessero la definitiva sottrazione dei
beni alla proprietà regionale, essi violerebbero la legge n. 281 che non pone
alcun limite al trasferimento alle Regioni del patrimonio forestale dello
Stato;
c) supposto che il Ministro
abbia emanato i due provvedimenti di vincolo sulla scorta dell'ultima parte
della lett. a), dell'art. 17 della legge 281 - che abilita lo Stato a porre
"vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la
destinazione dei beni di cui alla prima parte del quinto comma dell'art.
11" - é da osservare che siffatto potere può essere esercitato (come
risulta dall'o.d.g. approvato dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1970)
solo con legge o con deliberazione collegiale del Governo. Se invece la
predetta disposizione andasse interpretata nel senso che quel potere sia
attribuito al singolo Ministro, essa risulterebbe viziata di illegittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 5, 115, 119 e 127 della Costituzione,
dai quali si deve desumere il principio che, essendo l'autonomia regionale di
natura e livello costituzionale, le limitazioni consentite a tutela dell'interesse
nazionale vanno poste con atti di livello corrispondente;
d) sulla base di queste
ultime considerazioni la Regione propone, in ipotesi, eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 17, lett. a), della legge n. 281 del
1970.
6. - Nei due giudizi si é
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura espone, in
primo luogo, tesi difensive analoghe a quelle svolte nei giudizi relativi ai
due ricorsi concernenti le acque minerali e termali, sostenendo che la legge
del 1970 non ha immediatamente trasferito le foreste alle Regioni e che non é
concepibile che prima del trasferimento delle funzioni amministrative lo Stato
abbia conservato un potere limitato alla c.d. gestione per conto. In ogni caso
occorrerebbe ritenere che, non potendosi ammettere un vuoto di potere, lo Stato
abbia conservato la pienezza dei poteri relativi ai beni forestali, specie i
poteri indirizzati alla conservazione di questi: e tali sono quelli esercitati
con l'imposizione di un vincolo di intangibilità. Per quanto riguarda le
censure mosse dalla Regione, in via subordinata, alla legge del 1970, la difesa
dello Stato sostiene che, una volta riconosciuto che lo Stato può imporre
vincoli atti a garantire l'inalienabilità ed indisponibilità delle foreste, la
Regione non ha titolo per sindacare, in sede di conflitto di attribuzione, la
distribuzione interna della competenza statuale.
7. - In una memoria
depositata il 9 febbraio 1972 la difesa della Regione Toscana ha ribadito ed
approfondito le tesi svolte nei quattro ricorsi. In contrasto con le
argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, la difesa regionale in particolare
osserva:
a) Circa il momento del
trasferimento dei beni di cui si tratta, non é decisivo il richiamo alle
disposizioni degli statuti speciali: in questi esistono, talvolta, norme che
esplicitamente rinviano la consegna dei beni all'atto dell'emanazione delle
norme di attuazione; la stessa giurisprudenza costituzionale si riferisce a decisioni
di specie, riferite ai singoli ordinamenti; esistono correnti dottrinali che,
sempre con riferimento alle Regioni a statuto speciale, sostengono che i beni,
a differenza degli uffici, sono automaticamente trasferiti dalla norma
costituzionale che li contempla.
b) I lavori preparatori
della legge del 1970 dimostrano che la modifica del testo originario dell'art.
11 fu voluta proprio per realizzare il trasferimento immediato dei beni diversi
da quelli che fossero strumentali rispetto alle funzioni.
c) In riferimento a questa
modifica introdotta nell'iter legislativo, la tesi subordinata dell'Avvocatura
- che, cioé, anche ammesso l'avvenuto trasferimento della proprietà, esso
sarebbe improduttivo di effetti, essendo rimasta allo Stato la titolarità delle
funzioni - si risolverebbe in un’interpretazione sostanzialmente abrogativa
della legge.
d) Il fenomeno della c.d.
gestione per conto non é sconosciuto al nostro ordinamento positivo: se ne
ritrovano esempi nella legislazione relativa all'E.N.E.L., per quanto riguarda
la fase transitoria del passaggio delle imprese elettriche, e nei casi di
gestione di beni di proprietà statale a mezzo di aziende autonome.
e) L'eccezione di
inammissibilità non é fondata, perché la Regione fa valere l'attualità di un
diritto soggettivo perfetto sui beni di cui si discute e l'attualità nella
titolarità dei poteri (diverso era il caso deciso dalla sentenza n. 119 del 1971
a proposito della potestà legislativa, per la quale si escluse una confisca
della competenza regionale in considerazione della circostanza che, a funzioni
trasferite, le Regioni potranno liberamente sostituire la legislazione statale
con proprie leggi; laddove nel caso de quo gli atti concernenti le acque creano
a favore di terzi un diritto soggettivo perfetto di durata trentennale, che la
Regione non potrà rimuovere).
f) Per quanto specificamente
riguarda le acque minerali e termali, la regola desumibile dall'art. 5 del
d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, sulla ripartizione della competenza fra prefetto
e ministro, é nel senso che le concessioni abbiano di regola durata
infradecennale; d'altra parte la legge 21 giugno 1960, n. 649 dimostra che il
sistema della concessione ad industria privata non controllata dal capitale
pubblico non é più il mezzo normale di gestione delle acque termali.
g) Per le foreste,
provvedimenti, quali quelli impugnati, che incidono in modo definitivo ed
assoluto sul regime giuridico dei beni, realizzano un mutamento che
sostanzialmente li sottrae alle determinazioni legislative ed amministrative
della Regione.
h) Circa la funzione di
"vincolo" che lo Stato vorrebbe attribuire ai due decreti del
Ministro per l'agricoltura, le osservazioni fatte in merito all'art. 17, lett.
a), della legge del 1970 mettono in evidenza - anche attraverso la subordinata
eccezione di legittimità costituzionale - che quei vincoli non possono essere
apposti con atto di un singolo ministro e dimostrano che nella specie non si é
fatto uso di quella disposizione, ma si é inteso applicare l'ordinamento
previgente con l'esercizio di un potere dispositivo sulle foreste
inconciliabile ormai con l'avvenuto trasferimento alle Regioni.
8. - Nell'udienza pubblica
le due parti hanno ulteriormente svolto le rispettive tesi difensive.
L'Avvocatura dello Stato ha esibito copia di alcuni atti dei procedimenti
amministrativi relativi ai decreti ministeriali impugnati.
Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi
dalla Regione Toscana contro lo Stato implicano la soluzione di questioni in
gran parte identiche. Essi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Con i quattro ricorsi
indicati in epigrafe la Regione denuncia altrettanti conflitti di attribuzione
determinati dall'emanazione di due decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato concernenti la concessione di acque termo-minerali
(d.m. 5 marzo 1971, relativo all'acqua "Coniano", e d.m. 7 maggio
1971, relativo all'acqua "Bagni di Chianciano") e di due decreti del
Ministro dell'agricoltura e foreste, con i quali sono state costituite una
"riserva forestale di protezione" (d.m.26 luglio 1971 per la località
"Duna Feniglia") ed una "riserva naturale integrale" (d.m.
26 luglio 1971 per la località "Poggio Tre Cancelli").
Nel chiedere l'annullamento
dei predetti decreti la ricorrente - oltre che prospettare (come più innanzi si
dirà) vizi più specificamente riguardanti quelli emanati dal Ministro
dell'agricoltura - assume, in sostanza, che lo Stato ha esercitato una
competenza che, entrata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, più non gli
spetta o, quanto meno, non gli spetta in quella latitudine e pienezza che il
contenuto e gli effetti degli atti impugnati presupporrebbero.
É evidente che attraverso siffatta
denunzia la Regione Toscana agisce a tutela di un suo interesse attuale alla
rimozione di provvedimenti che essa ritiene incidano illegittimamente su
proprie attribuzioni costituzionalmente garantite (articoli 117, 118 e 119
Cost.). E perciò deve essere respinta l'eccezione preliminare di
inammissibilità, opposta dalla difesa dello Stato.
3. - Ad avviso della
Regione, il disposto della prima parte del quinto comma dell'art. 11 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, statuendo che "sono" trasferite alle
Regioni (oltre che le cave e torbiere, le quali non vengono qui in
considerazione) le foreste appartenenti allo Stato e le acque termo-minerali,
avrebbe operato l'immediato trasferimento di tali beni al patrimonio
indisponibile regionale, senza la necessità di ulteriori, puntuali atti
traslativi. Verificatosi tale effetto, la Regione sarebbe stata investita, ope
legis, delle corrispondenti potestà amministrative e non potrebbe essere
invocato il principio - art. 17 della citata legge - che per le materie di
competenza regionale tale investitura collega all'emanazione dei decreti
delegati di passaggio delle funzioni e del personale ovvero al decorso di un
biennio. La ricorrente sostiene peraltro che, anche se non le si dovesse
riconoscere l'immediata titolarità di quelle potestà, occorrerebbe pur tuttavia
riconoscere che medio tempore lo Stato avrebbe potuto agire solo per conto
della Regione con la conseguente limitazione dei suoi poteri ad atti
indirizzati alla mera conservazione dei beni in questione.
4. - Da quanto innanzi é
stato precisato risulta che l'oggetto proprio del presente giudizio non é
costituito dall'appartenenza delle foreste e delle acque termo-minerali allo
Stato o alla Regione, sibbene dalla titolarità, all'epoca in cui i provvedimenti
ministeriali furono emanati, delle correlative potestà amministrative ovvero,
supposto che queste siano rimaste allo Stato, dai limiti inerenti al loro
contenuto ed esercizio.
Rilevato ciò, sembra
superfluo accertare, ai fini che qui interessano, se le acque termo-minerali e
le foreste appartenenti allo Stato siano state trasferite al patrimonio
indisponibile regionale per effetto immediato della citata disposizione
legislativa o se da questa sia nato, invece, solo l'obbligo di trasferire alle
Regioni i singoli beni compresi nelle predette categorie. Ritiene infatti la
Corte che in ogni caso, sia esatta la prima o la seconda tesi, é rimasta allo
Stato, fino all'emanazione dei decreti delegati o al decorso del biennio, la
piena legittimazione a provvedere alla concessione delle acque ed
all'imposizione dei vincoli forestali di destinazione.
Si tratta, certo, di
funzioni amministrative inerenti a materie comprese nella sfera di attribuzioni
regionali (artt. 117, 118 e 119 Cost.), ma é altrettanto vero che nel momento
in cui i decreti ministeriali furono adottati esse non erano ancora passate
alle Regioni, e ciò in forza di un principio che, trovando fondamento nell'VIII
disposizione transitoria della Costituzione, é stato posto legittimamente (cfr.
sent. n. 39 del
1971) dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970, ed al quale non può non
riconoscersi una portata assolutamente generale.
Ammettere che per i soli
beni che si suppongano già entrati a far parte del patrimonio indisponibile
regionale siano state ope legis trasferite le corrispondenti potestà
amministrative significherebbe introdurre un'eccezione sicuramente
incompatibile con la ratio di quel principio, che é chiaramente diretto a
garantire, nell'interesse della collettività, un'ordinata successione delle
Regioni allo Stato attraverso la predisposizione degli strumenti, anche
materiali, idonei ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si
accompagni la possibilità di un effettivo ed efficiente loro esercizio.
Né si può accogliere la tesi
subordinata, sulla quale la ricorrente particolarmente insiste. Dal preteso già
intervenuto trasferimento delle foreste e delle acque termo-minerali, come non
si potrebbe dedurre un’immediata successione nelle funzioni inerenti a questi
beni, così non si potrebbe neanche dedurre un affievolimento del perdurante
potere statale. In via generale non si può escludere che in determinate
situazioni le pubbliche potestà abbiano a subire una limitazione di esercizio,
ma ciò deve risultare da specifiche e puntuali disposizioni o, almeno, da
principi desumibili dal sistema.
Orbene, per quanto riguarda
l'attuale controversia, né la Costituzione né la legge del 1970 autorizzano a
ritenere che le funzioni amministrative, finché sono rimaste allo Stato,
avrebbero dovuto contenersi nei limiti di una mera attività di conservazione:
un regime siffatto, protratto notevolmente nel tempo, avrebbe potuto
irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi, con
danno dello stesso patrimonio regionale. La supposta "gestione per conto
della Regione", ammesso che ne ricorressero i presupposti, avrebbe rilievo
in tema di attribuzione alla Regione dei risultati, anche economici, della
gestione stessa (intorno al che qui non si controverte), ma non potrebbe mai
avere il significato di consentire allo Stato solo atti i cui effetti siano
strettamente limitati al tempo intercorrente fra la loro adozione ed il momento
dell'effettivo subentrare dei nuovi enti nelle relative potestà. Che in tal
modo le Regioni possano trovarsi di fronte a situazioni giuridiche durature e
non modificabili se non nei casi e nei limiti consentiti dalle leggi (quindi,
giova aggiungere, anche dalle emanande leggi regionali) rappresenta, al più, un
pregiudizio di fatto, che può peraltro connettersi a qualsiasi attività
amministrativa posta in essere dallo Stato nel periodo transitorio fra la
costituzione delle Regioni ed il trasferimento ad esse delle funzioni. Per
quanto riguarda i beni pertinenti al patrimonio indisponibile regionale, si sia
verificato per effetto della legge del 1970 un immediato trasferimento o sia
sorto solo un obbligo di trasferimento, l'unica attività preclusa allo Stato
prima del passaggio delle funzioni era quella incompatibile col diritto
acquistato dalle Regioni: vale a dire un'attività - quale certamente non é
quella esplicata con i decreti di cui si discute - che presupponesse un
disconoscimento di siffatto diritto.
5. - Va peraltro posto in
rilievo, con specifico riferimento al contenuto dei provvedimenti impugnati,
che sia la concessione delle acque termali e minerali sia l'imposizione di
vincoli alle foreste sono estrinsecazioni di una normale gestione di tali beni.
Per quanto riguarda le
acque, la Regione finisce col non contestare che lo Stato potesse farne oggetto
di concessione, ma sostiene che questa avrebbe dovuto esser contenuta in limiti
di durata corrispondenti al tempo necessario e sufficiente per il trasferimento
delle funzioni amministrative. Questa tesi muove dal presupposto che in
generale la durata della concessione possa essere liberamente determinata
dall'ente concedente e, in particolare, che in base alla legislazione vigente
la concessione infradecennale rappresenti una regola, in presenza della quale
quella ultradecennale costituirebbe atto di straordinaria gestione. Ma
dall'art. 5 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, riguardante il decentramento dei
servizi del Ministero dell'industria, risulta solo una ripartizione di
competenze fra prefetto e Ministro, secondo si tratti di concessione infra o
ultradecennale, e non già un principio in forza del quale si possa individuare,
quanto alla durata, una regola ed un'eccezione. Ed invero in relazione ad un
singolo bene rientra nella discrezionalità - non in un potere di libera scelta
- della autorità stabilire modalità e durata della concessione con riferimento
al pubblico interesse e ad obiettivi elementi di valutazione, quali, ad
esempio, quelli attinenti all'importanza del giacimento ed all'entità degli
impianti necessari alla sua utilizzazione. E sono di questa natura, come
risulta dal testo dei provvedimenti e degli atti preparatori, le motivazioni in
base alle quali il Ministro dell'industria adottò i decreti relativi all'acqua "Coniano"
ed all'acqua "Bagni di Chianciano".
Ancor più chiara é la
situazione a proposito dei due decreti del Ministro dell'agricoltura. La
costituzione in "riserva naturale integrale" della località
"Poggio Tre Cancelli" ed in "riserva forestale di
protezione" della località "Duna Feniglia" tende, con i vincoli
che ne derivano, ad assicurare la conservazione dei beni, giacché essa comporta
l'esclusione di ogni attività che possa comprometterne lo stato attuale. Giova
aggiungere che niente giustifica il timore della Regione che i due
provvedimenti esprimano la determinazione dello Stato - certamente
incompatibile con quanto dispone il quinto comma dell'art. 11 della legge n.
281 del 1970 - di trattenere a sé le due foreste. Il "preminente interesse
nazionale", al quale la motivazione degli atti si richiama, risulta
riferito, in effetti, solo alle ragioni che giustificano l'inclusione dei due
territori negli elenchi dei "biotipi meritevoli di conservazione e di
protezione" e d'altra parte il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, pubblicato
nelle more del giudizio, sia pure indirettamente conferma (art. 1, lett. n) che
nessuna eccezione subisce il trasferimento delle foreste. E poiché non si può
dubitare che, disponendo la predetta inclusione, il Ministro ha inteso esercitare
una competenza afferente alle sue normali attribuzioni, é anche evidente che i
due decreti non sono manifestazione di quel potere di imposizione di vincoli
"atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione
dei beni", che legittimamente (cfr. sent. n. 39 del 1971) é stato
assegnato allo Stato, ma che, secondo la Regione, dovrebbe essere esercitato
con legge o, quanto meno, con atto collegiale del Governo: di modo che tutta la
problematica sollevata in proposito dalla difesa regionale e contrastata, anche
sotto il profilo dell'ammissibilità, dall'Avvocatura dello Stato, risulta priva
di presupposto e, quindi, irrilevante.
6. - Per le esposte
considerazioni si deve giungere alla conclusione che con i quattro decreti
impugnati lo Stato ha esercitato una propria competenza senza recar lesione
alle attribuzioni della Regione Toscana.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, nei sensi di cui
in motivazione e con riferimento alle date in cui furono emanati i quattro
decreti ministeriali indicati in epigrafe, che spetta allo Stato disporre la
concessione di acque termali e minerali e di imporre vincoli di riserva sui
beni forestali.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile
1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il
4 maggio 1972.