SENTENZA N. 213
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale delle norme contenute nel titolo II della
legge 27 luglio 1967, n. 658 (riordinamento della previdenza marinara),
promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1970 dal tribunale di Genova in due
procedimenti civili vertenti tra Puppo Vittorio ed altri e la Cassa nazionale
per la previdenza marinara e tra Arena Paolo ed altri e la medesima Cassa,
iscritte ai nn. 386 e 387 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971 e n. 42 del 17
febbraio 1971.
Visti gli atti
di costituzione di Puppo Vittorio ed altri, d’Arena Paolo ed altri, della Cassa
nazionale per la previdenza marinara, e d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Giovanni
Battista Benedetti;
uditi l'avv.
Nicola Balzano, per Puppo Vittorio ed altri e per Arena Paolo ed altri, l'avv.
Giovanni Belloni, per la Cassa di previdenza, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza
emessa il 23 giugno 1970 nel procedimentc civile promosso da Puppo Vittorio ed
altri, tutti ufficiali di stato maggiore navigante dipendenti da società di
navigazione di preminente interesse nazionale, contro la Cassa nazionale per la
previdenza marinara, il tribunale di Genova ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel titolo II della
legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, 36, comma primo e 38, comma secondo,
della Costituzione.
Ritiene il
tribunale che il nuovo regime previdenziale dettato per il personale
appartenente allo stato maggiore navigante (artt. 58 e 59) é peggiore rispetto
a quello precedentemente goduto specie sotto il profilo della proporzione fra
contributi e prestazioni. La nuova normativa, inoltre, avrebbe dato luogo a
disparità di trattamento sia nei confronti dei marittimi non dipendenti dalle
società di navigazione di preminente interesse nazionale iscritti alla Gestione
marittimi (cfr. titolo I della legge), sia del personale amministrativo
dipendente dalle dette società (art. 69 segg.).
Censure
particolari al nuovo trattamento previdenziale vengono formulate in relazione:
all'onere contributivo imposto (art. 62, primo e secondo comma); ai nuovi
requisiti stabiliti per il conseguimento del diritto a pensione (art. 65, primo
comma, lett. a); al mancato computo integrale nella retribuzione pensionabile
dell'indennità di rappresentanza (art. 66, quinto comma), al periodo di
contribuzione stabilito (40 anni) per conseguire la misura massima di pensione
(art. 67, primo comma); al mancato riconoscimento, in analogia a quanto avviene
per gli iscritti alla Gestione marittimi, dei periodi di servizio militare, di
malattia, d’infortunio, di degenza in sanatorio e di periodi postsanatoriali
sussidiabili (arg. artt. 58 e segg. in relazione all'art. 57); alla perdita dei
contributi prevista in caso di mancato raggiungimento del diritto a pensione
(art. 79); all'insufficiente riconoscimento, agli effetti della prestazione a
carico della Gestione speciale, dei periodi di navigazione effettuati con la
sola iscrizione alla Gestione marittimi (art. 80, quarto comma); al notevole costo
previsto per il riscatto dei servizi prestati prima della iscrizione alla
Gestione speciale presso le società di navigazione di preminente interesse
nazionale (art. 90, quarto e sesto comma).
La denuncia
d'incostituzionalità é stata anche formulata, senza però motivazione alcuna,
nei riguardi degli artt. 64 e 68, terzo comma, della legge.
Con altra
ordinanza, di pari data, emessa nel procedimento civile promosso contro la
Cassa nazionale per la previdenza marinara da alcuni ex ufficiali di stato
maggiore navigante dipendenti da società di navigazione di preminente interesse
nazionale, attualmente tutti in pensione, il tribunale di Genova ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma
primo, della Costituzione, degli artt. 76 e 77 della legge n. 658 del 1967
rilevando che le disposizioni dettate in materia di riliquidazione di pensioni
hanno determinato un’ingiustificata disparità di trattamento fra pensionati già
appartenenti al personale di stato maggiore navigante e pensionati già
appartenenti al personale amministrativo. A tutto svantaggio dei primi sarebbe
stato, infatti, disposto: a) una diversa data di decorrenza della
riliquidazione delle pensioni, successiva al 1 gennaio 1965, per il personale
amministrativo (art. 75), e dalla data d’entrata in vigore della legge, per il
personale di stato maggiore navigante (art. 76, primo comma); b) la concessione
al solo personale amministrativo e non a quello di stato maggiore della
rivalutazione preliminare della pensione sulla base della retribuzione
pensionabile in atto al 31 dicembre 1964 (artt. 69 e 76 e segg.); c) l'aumento,
per il solo personale amministrativo, a lire 2.600.000 del massimale annuo di
retribuzione pensionabile, già identico per le due categorie (artt. 79 e 76);
l'assunzione a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la
vecchiaia accordata, per il personale amministrativo, alle pensioni liquidate
fino al 1 gennaio 1965 (art. 72), mentre, per il personale di stato maggiore,
solo alle pensioni aventi decorrenza successiva alla data d’entrata in vigore
della legge.
Nei due
giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private,
rappresentate e difese dall'avvocato Nicola Balzano, con deposito di deduzioni
in cancelleria in data 27 febbraio e 6 marzo 1971; si é costituito l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giorgio Cannella, Pierino Pierini e Giovanni Belloni, con deposito di deduzioni
in data 30 ottobre 1970; é, infine, intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
deposito di deduzioni in data 1 e 6 marzo 1971.
Nelle proprie
deduzioni costitutive la difesa delle parti sostiene che il riordinamento del
sistema previdenziale del personale di stato maggiore navigante delle società
di preminente interesse nazionale e sovvenzionate, operato dal titolo II della
legge 27 luglio 1967, n. 658, é peggiorativo rispetto al precedente regime
previdenziale.
Nei riguardi
delle singole disposizioni denunciate la difesa osserva:
a) per effetto
degli artt. 58 e 59, primo, terzo e quarto comma, della legge gli ufficiali di
stato maggiore - che prima erano iscritti alla Gestione marittimi e alla
Gestione speciale a carico delle quali liquidavano due distinte pensioni - sono
ora iscritti alla Gestione speciale e all'assicurazione generale obbligatoria.
La cessazione dall'iscrizione alla Gestione marittimi avrebbe comportato, oltre
alla perdita di anzianità contributiva e d’altri particolari benefici propri di
questa Gestione, anche una sproporzione tra contributi e prestazioni. Si
sarebbe, per contro, dovuto prevedere un sistema di norme in base alle quali il
personale di stato maggiore navigante, già iscritto alle due Gestioni, avrebbe
potuto conservare, nell'ambito della nuova disciplina, sia l'integrale
riconoscimento dei periodi di navigazione alla sola Gestione marittimi, sia i
benefici di cui godeva in questa Gestione (minimo di servizio in quindici anni
per maturare la pensione; età pensionabile per i macchinisti in 50 e 55 anni,
massimo di pensione liquidabile con 30/30, ecc.);
b) gli artt.
62 e 64 della legge pongono a carico del personale in questione una
contribuzione onerosa. Un contributo del 20 per cento della retribuzione é
destinato alla Gestione speciale e un altro 20 per cento a favore
dell'assicurazione generale INPS. La metà del contributo della Gestione
speciale serve a pagare le pensioni del personale di stato maggiore navigante
pensionato anteriormente alla legge n. 658 del 1967 poiché questo personale é
restato a carico di detta Gestione invece di passare a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, così come é accaduto per il personale
amministrativo (art. 72);
c) l'art. 65,
primo comma, lett. a), ha elevato a 20 anni il minimo di contribuzione
(precedentemente fissato in 15 anni) per conseguire il diritto a pensione. La
disposizione avrebbe arrecato pregiudizio a chi ha già maturato o si trova
nella legittima aspettativa di maturare il precedente minimo ed é sperequativa
rispetto al trattamento fatto agli ufficiali di stato maggiore della marina
libera che continuano ad essere iscritti alla Gestione marittimi per i quali é
stato invece conservato il limite di 15 anni di contribuzione (art. 15 legge
impugnata). L'art. 65 avrebbe inoltre particolarmente danneggiato il personale
di macchina giacché per essi figura elevata anche l'età pensionabile (portata a
60-65 anni rispetto ai 50-55 precedentemente richiesti);
d) l'art. 66,
quinto comma, che disciplina la retribuzione pensionabile, sarebbe ingiusto per
avere incluso nel computo al solo 35 per cento l'indennità di rappresentanza
spettante al personale di stato maggiore, mentre ha consentito la valutazione
per intero dell'indennità per lavoro straordinario corrisposta al personale
amministrativo, nonostante l'identità di natura delle due indennità;
e) l'art. 67,
primo comma, che fissa in 40/40 il massimo della pensione, creerebbe
sperequazione di trattamento. Il più elevato trattamento di pensione può essere
infatti conseguito dal personale amministrativo (che inizia la carriera al
compimento del 18 anno di età) e dai marittimi iscritti alla Gestione marittimi
(il cui massimo di pensione é rimasto in 30/30 - art. 16 legge n. 658) ma non
dagli ufficiali di stato maggiore navigante i quali possono entrare in ruolo
solo al compimento del 24 (ufficiali di coperta) e del 23 (ufficiali di
macchina) anno di età e vanno in pensione al 60 anno;
f) l'art. 68,
terzo comma, il quale dispone che l'importo della pensione non può essere
inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto in base alle norme e
alle retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20
per cento, non eliminerebbe, nei riguardi del personale di stato maggiore, gli
inconvenienti derivanti dal passaggio dalla vecchia alla nuova normativa
previdenziale. Mentre per il personale amministrativo la legge n. 658 ha fatto
retroagire il nuovo trattamento pensionistico al 1 gennaio 1965, sicché la data
del 31 dicembre 1964 ha un’effettiva rilevanza, nei confronti del personale di
stato maggiore il nuovo sistema di previdenza decorre dal 1 settembre 1967 e
pertanto occorreva riferirsi alla data del 31 agosto 1967 per operare il
raffronto tra il nuovo e il precedente trattamento di quiescenza;
g) l'art. 79
sarebbe in contrasto con gli artt. 36 e 38, comma secondo, della Costituzione,
per la dispersione di un patrimonio contributivo ch'esso comporta. Il
trasferimento dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi degli importi
contributivi di pertinenza di quest'ultima Gestione arreca un grave danno
all'interessato il quale verrebbe a perdere la differenza tra i contributi
versati alla Gestione speciale (pari al 20 per cento della retribuzione) e
quelli spettanti alla Gestione marittimi (pari al 6 per cento delle
retribuzioni medie convenzionali);
h) l'art. 80,
che prevede il riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della
Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con l’iscrizione in
sola Gestione marittimi, viene censurato perché darebbe luogo ad una
ridottissima valutazione del servizio di cui trattasi. La disposizione sarebbe
in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, perché in altre leggi
previdenziali i precedenti periodi di iscrizione ad altre forme di previdenza
sono stati integralmente riconosciuti senza alcun onere per l'assicurato, sia
con gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, perché la norma
denunciata disperde un'anzianità contributiva già maturata e delle posizioni
previdenziali già acquisite;
i) l'art. 90
subordina il ricongiungimento e riconoscimento di precedenti periodi
assicurativi a riscatti molto onerosi non previsti in altre forme di
previdenza;
l) il titolo
II della legge n. 658 é, infine, criticato perché nelle previsioni relative
alla Gestione speciale mancherebbe non solo la valutazione dei periodi di
servizio militare, prevista invece per gli iscritti alla Gestione marittimi, ma
anche il riconoscimento dei periodi di malattia ed infortunio, di degenza in
sanatorio e dei periodi postsanatorali sussidiabili (che era previsto dalla
precedente normativa e che la nuova legge ha conservato per gli iscritti alla
Gestione marittimi). La mancata valutazione di questi periodi comporterebbe non
solo la violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori, ma anche la violazione degli
artt. 36 e 38, secondo comma, Cost., essendo stati soppressi dei diritti
previdenziali già riconosciuti nel precedente sistema.
Per quanto
riguarda poi il secondo giudizio la difesa fa presente che i miglioramenti
ottenuti dagli amministrativi (riferimento delle loro retribuzioni pensionabili
alla data del 31 dicembre 1964 e aumento del massimale pensionabile a lire
2.600.000) sono di gran lunga maggiori di quelli ottenuti dai naviganti che
hanno conseguito solo un modesto aumento da 50 a 70 volte del coefficiente di
maggiorazione dei soli contributi anteriori al 1 agosto 1952. Così gli
amministrativi rivalutano tutta la retribuzione pensionistica mentre lo stato
maggiore navigante ha un modesto aumento di una parte soltanto dei contributi.
Inoltre,
mentre le pensioni degli amministrativi anteriori alla legge sono state assunte
in carico dall'assicurazione obbligatoria con tutti i conseguenti benefici, le
pensioni del personale di stato maggiore navigante sono restate a carico della
deficitaria Gestione speciale costituendo un fondo ad estinzione senza possibilità
alcuna di fruire di miglioramenti presenti e futuri.
Evidente
sarebbe quindi la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La difesa
dell'INPS nelle proprie deduzioni costitutive rileva preliminarmente che il
vecchio ordinamento previdenziale dava luogo ad evidenti sperequazioni a favore
del personale navigante e che la Gestione speciale della previdenza marinara
versava in grave squilibrio finanziario. Per ovviare a tale stato di cose e per
unificare i vari trattamenti pensionistici il legislatore del 1967 con la legge
ora impugnata ha stabilito per tutti i dipendenti da aziende esercenti servizi
marittimi sovvenzionati, accanto all'obbligo della iscrizione alla Gestione
speciale, quella della iscrizione all'assicurazione obbligatoria. La partecipazione
di questi dipendenti alla forma più generale di mutualità esistente nel nostro
ordinamento non comporta violazione alcuna dei precetti costituzionali invocati
dato che la norma ha provveduto a garantire loro, conservando l'iscrizione alla
Gestione speciale, un trattamento previdenziale rafforzato (integrativo di
quello generale) proporzionale al maggior guadagno da essi realizzato per la
particolarità del loro lavoro.
Del pari priva
di fondamento é la censura mossa all'art. 59 che ha disposto la cessazione
dell'iscrizione alla Gestione marittimi. La norma trova giustificazione logica
nel fatto che, contemporaneamente, anche la Gestione marittimi é stata
trasformata in Gestione integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.
Né si vede
come possa considerarsi illegittima la contribuzione stabilita dall'art. 62,
primo e secondo comma (20 per cento per la pensione integrativa oltre ai
contributi stabiliti per tutti gli iscritti all'assicurazione generale),
giacché contrasterebbe col principio di eguaglianza la pretesa di ottenere un
trattamento di pensione privilegiata sottraendosi alla partecipazione agli
oneri relativi.
Anche l'art.
65, primo comma, che ha disposto l'unificazione dei requisiti per conseguire la
pensione abolendo alcune differenze prima esistenti, specie a favore del
personale di macchina, non appare censurabile dal momento che il progresso
tecnico ha di molto ridotto nelle navi moderne la penosità del lavoro presso le
caldaie.
La norma
contenuta nell'art. 66, quinto comma, ha l'effetto evidente di perequazione tra
le due categorie iscritte alla Gestione speciale cui ora si garantisce lo
stesso trattamento. I massimali sostituiscono vantaggiosamente le tabelle di
retribuzione media cui, in precedenza, erano ancorate le pensioni marittime del
personale di stato maggiore lavigante. Nessun precetto costituzionale del resto
garantisce l'attribuzione di una pensione di importo pari a una qualsiasi
retribuzione percepita in servizio giacché la prestazione previdenziale
garantisce semplicemente un'adeguata tutela dal bisogno conseguente al
verificarsi di taIuni rischi.
Non viola i
principi di uguaglianza e di proporzionalità l'art. 67, primo comma, che
calcola in 40/40 la pensione degli iscritti alla Gestione speciale poiché tale
pensione sarà frutto sia della quantità che della qualità del servizio prestato
e sarà direttamente proporzionale alla retribuzione goduta in servizio.
L'art. 68,
terzo comma, stabilisce una garanzia a favore degli iscritti alla Gestione
speciale. Ad essi infatti il legislatore ha voluto assicurare che il nuovo
trattamento non fosse inferiore a quello che sarebbe stato possibile ottenere
in applicazione del vecchio ordinamento alla data del 31 dicembre 1964, con una
maggiorazione del 20 per cento.
L'art. 80 consente
il riconoscimento nella Gestione speciale, senza alcun onere per l'interessato,
dei periodi di iscrizione alla Gestione marittimi compiuti con navigazione
nella marina non sovvenzionata. Proprio a salvaguardia del principio di
uguaglianza non poteva essere disposto il riconoscimento per intero dei
precedenti periodi. Le tabelle di contribuzione della Gestione marittimi
(salari medi convenzionali) sono infatti inferiori alle retribuzioni effettive
del personale navigante iscritto alla Gestione speciale. Se fosse stato
trasferito l'intero periodo i nuovi marittimi assunti avrebbero conseguito con
un contributo minore un trattamento uguale a quello riservato a coloro che
versano maggiori contributi. Per ovviare a tale inconveniente il quarto comma
dell'art. 80 ha quindi stabilito un riconoscimento proporzionale al
"rapporto tra la media delle retribuzioni tabellari" dei periodi di
navigazione e "la retribuzione percepita alla data di iscrizione alla
Gestione speciale", o retribuzione iniziale.
Infondate infine
sono le censure mosse ai commi quarto e sesto dell'art. 90 che disciplinano il
riscatto dei servizi precedentemente prestati. Se effetto del riscatto é
l'utilità, ai fini della prestazione futura d'un periodo di servizio pregresso,
non v'é ragione di dolersi del fatto che, per conseguire quell'effetto, si
richieda la sopportazione dello stesso onere da sostenere durante il servizio.
Per quanto
riguarda il secondo giudizio la difesa dell'INPS contesta l'affermazione
secondo cui vi sarebbe stata una diversità di trattamento in ordine alla data
di decorrenza delle pensioni rivalutate. Gli artt. 69 e 76 della legge infatti
fissano, rispettivamente per il personale amministrativo e per quello
navigante, la medesima data di decorrenza del 1 gennaio 1965. Del pari
infondata sarebbe la censura secondo la quale al personale amministrativo
sarebbe stata accordata una maggiore rivalutazione della pensione. Anche al
personale navigante é stata concessa una maggiorazione dei contributi (pari al
70 per cento). Ora é evidente che per decidere se le due maggiorazioni siano
equivalenti occorrerebbe uscir fuori dal terreno del processo costituzionale e
disporre un’indagine di natura tecnica che risulterebbe assai complessa. É
quindi da ritenere che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità
tecnica, incensurabile sul piano costituzionale, abbia valutato con equanimità
i vantaggi attribuiti alle due categorie ed abbia saputo usare gli strumenti a
sua disposizione per giungere alla perequazone che si proponeva.
Non si vede
poi quale vantaggio o svantaggio possa derivare ai pensionati dal fatto che gli
oneri delle pensioni ricostituite del personale navigante siano rimaste a
carico della Gestione speciale mentre gli oneri delle pensioni degli
amministrativi siano passati a carico dell'assicurazione generale. Anche qui ci
si trova di fronte a provvedimenti di natura tecnico-finanziaria che
interessano l'equilibrio patrimoniale delle gestioni previdenziali e non si può
pretendere che la Corte costituzionale invada la sfera di competenza del
legislatore e valuti l'opportunità amministrativa di dette determinazioni.
Conclude
pertanto la difesa dell'INPS chiedendo che la Corte voglia dichiarare infondate
le proposte questioni di legittimità costituzionale.
Nelle proprie
deduzioni l'Avvocatura dello Stato ricorda in primo luogo che con la legge 27
luglio 1967, n. 658, il legislatore ha inteso risolvere organicamente il
problema della riforma della previdenza marinara il cui deficit annuale era in
continuo considerevole aumento per la sproporzione tra la massa dei pensionati
(40.000 unità) e il numero dei lavoratori attivi (60.000 posti di lavoro) sui
quali ricadevano gli oneri contributivi del crescente fabbisogno di detta
previdenza.
Lo strumento
scelto dal legislatore é stato quello di trasformare tale forma di previdenza
da "sostitutiva" in "integrativa" dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Per il
trattamento di previdenza del personale di stato maggiore é stata perciò
disposta la cessazione dall'iscrizione alla Gestione marittimi, prevedendo
un'unica regolamentazione sia per il personale amministrativo che per quello di
stato maggiore navigante mediante l'iscrizione, accanto alla Gestione speciale,
all'assicurazione generale obbligatoria.
In ordine alle
questioni sollevate nel primo giudizio l'Avvocatura rileva che non sussiste
violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto la pretesa disparità di
trattamento esistente, ai danni del primo, fra personale di stato maggiore e
personale amministrativo é giustificata dalla necessità di porre rimedio a una
situazione di sperequazione che invece sussisteva nella normativa preesistente.
Gli oneri
della mutualità della Gestione speciale erano prima sopportati dal personale
amministrativo senza alcun concorso di quello di stato maggiore navigante. Con
la riforma si é ora voluto che tutta la categoria dei dipendenti dalle aziende
per i servizi marittimi sovvenzionati partecipasse egualmente alla forma più
generale di mutualità previdenziale, perequata peraltro dall'iscrizione
obbligatoria alla Gestione speciale, senza che ciò abbia comunque importato una
lesione della sfera giuridica del personale di stato maggiore.
A ben
considerare anzi l'art. 3 della Costituzione non entra nemmeno in discussione
nella prima causa con la quale gli istanti intenderebbero conservare,
attraverso l’eliminazione delle norme impugnate, una posizione di vantaggio
particolare prevista dalla preesistente normativa.
Del pari
insussistenti sono le denunciate violazioni degli artt. 36 e 38 della
Costituzione giacché le norme impugnate sono dirette proprio ad attuare i
precetti della proporzionalità della retribuzione e del diritto alla
"previdenza" ed all'"assicurazione".
La pretesa
degli interessati di discutere della adeguatezza del nuovo sistema
previdenziale esula dalla sfera del processo costituzionale ed attiene alla
discrezionalità del legislatore.
In ordine poi
alla questione relativa agli artt. 76 e 77 della legge, oggetto particolare del
secondo giudizio, l'Avvocatura afferma che la pretesa disparità di trattamento
fra i pensionati non é neanche ipotizzabile in quanto gli istanti vorrebbero
conseguire un maggior vantaggio rispetto a quello loro attribuito dalle norme
denunciate.
Se pure volesse
ravvisarsi una disparità nel trattamento pensionistico, sarebbe disparità
giustificata dalle obbiettive esigenze del riordinamento del vecchio sistema di
previdenza in sede di ristrutturazione delle due Gestioni; e disparità non in
concreto operante a sfavore del personale di stato maggiore.
In memorie
depositate dalle difese delle parti private e dell'INPS sono stati
ulteriormente sviluppati e svolti gli argomenti a sostegno delle rispettive
tesi.
Considerato
in diritto
1. - Con la
prima ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Genova ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel titolo II
della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza
marinara, ed in particolare degli artt. 58, primo comma, 59, primo, terzo e
quarto comma, 62, primo e secondo comma, 64, 65, primo comma, lettera a), 66,
quinto comma, 67, primo comma, 68, terzo comma, 76, 77, 79, secondo comma, 80,
quarto comma, 90, quarto e sesto comma, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il
tribunale il nuovo regime previdenziale stabilito per il personale appartenente
allo stato maggiore navigante dipendente dalle società di navigazione di
preminente interesse nazionale sarebbe sia peggiorativo, particolarmente sotto
l'aspetto della proporzionalità fra oneri contributivi e prestazioni, rispetto
al precedente regime previdenziale, sia ingiustificatamente sperequativo in
confronto tanto di quello previsto per gli iscritti alla gestione marittimi
quanto di quello stabilito per il personale amministrativo dipendente dalle
anzidette società. Il tribunale, salvo che per gli artt. 64, 68, terzo comma,
76 e 77, espone poi brevemente i motivi per i quali dovrebbero considerarsi
illegittime le disposizioni che hanno formato oggetto di particolare
impugnativa.
2. - Con la
seconda ordinanza il tribunale di Genova ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 76 e 77 della legge in esame, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Secondo il giudice a
quo con le norme impugnate il legislatore avrebbe posto in essere un’ingiustificata
disparità di trattamento tra pensionati già appartenenti allo stato maggiore navigante
e pensionati già appartenenti al personale amministrativo in materia di
rivalutazione, riliquidazione e passaggio all'assicurazione generale
obbligatoria delle pensioni, beneficio quest'ultimo che é stato accordato per
il personale amministrativo alle pensioni liquidate fino al 1 gennaio 1965,
mentre per il personale di stato maggiore navigante solo per le pensioni aventi
decorrenza successiva al 1 settembre 1967.
I due giudizi
avendo per oggetto norme contenute nella stessa legge possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
3. - Le
questioni di legittimità costituzionale sollevate con la prima ordinanza -
fatta eccezione, per i motivi che saranno a suo luogo indicati, per l'art. 67,
primo comma - non sono fondate.
Occorre
all'uopo premettere che, prima del 1 settembre 1967, data dell'entrata in
vigore della legge impugnata, il personale dello stato maggiore navigante era
iscritto ad entrambe le gestioni della Cassa nazionale della Previdenza
Marinara e perciò liquidava due pensioni: una, che era poi la principale, a
carico della Gestione marittimi e con le norme di tale gestione ed un'altra a
carico della Gestione speciale quando ricorrevano le condizioni per il
conseguimento della prima.
Con le norme
contenute nel capo I del titolo II della legge impugnata per il personale in
ruolo organico appartenente tanto ai servizi amministrativi quanto allo stato
maggiore navigante dipendente dalle società di preminente interesse nazionale é
stato stabilito l'obbligo dell'iscrizione sia alla Gestione speciale, sia
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
(art. 58). Contemporaneamente é stata disposta la cessazione per il personale
dello stato maggiore navigante della iscrizione alla Gestione marittimi per i
periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle anzidette società,
riconoscendosi integralmente i periodi di servizio prestati anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge in costanza di iscrizione alla Gestione
speciale (art. 59).
Il trattamento
di pensione a carico di tale gestione é stato poi dichiarato integrativo, fino
a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal titolo II, delle
prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati
nell'assicurazione obbligatoria in relazione ai periodi valutati ai fini della
anzidetta pensione (art. 60).
4. -
Sollevando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 59 della
legge il tribunale viene in sostanza a contestare il potere del legislatore di
modificare il regime previdenziale già stabilito per il personale dello stato
maggiore navigante. Secondo il giudice a quo tale potere avrebbe potuto essere
esercitato solo se nel nuovo ordinamento fossero stati conservati a favore del
suddetto personale i benefici dei quali precedentemente godeva.
A prescindere
dal rilievo che il nuovo trattamento di quiescenza non solo non é peggiorativo
ma migliore di quello precedente - basta all'uopo tener presente il massimale
pensionistico stabilito dal penultimo comma dell'art. 66 - non é contestabile
il potere del legislatore di modificare un regime previdenziale, sempre che con
tali modifiche non si venga a violare il disposto dell'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, giusta il quale i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti
e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nei casi da tale norma
indicati.
Secondo il
tribunale sussisterebbe la violazione sia dell'art. 36 della Costituzione,
dovendosi considerare il trattamento di quiescenza quale retribuzione differita,
sia dell'art. 38 soprattutto per la mancanza di proporzionalità tra oneri
contributivi e prestazioni e all'uopo richiama la sentenza n. 155 del 1969
di questa Corte.
Giova
anzitutto precisare che con tale sentenza fu dichiarata l'illegittimità costituzionale
di disposizioni legislative che vietavano il cumulo della pensione di vecchiaia
con la retribuzione perché in tal modo non veniva tenuto alcun conto delle
contribuzioni dei prestatori d'opera violandosi il principio di proporzionalità
che regge il sistema pensionistico.
Trattavasi
quindi di ipotesi completamente diversa da quella in esame.
Va poi
rilevato che se é vero che dal 1 settembre 1967, oltre al contributo del 20% a
favore della Gestione speciale (del quale il solo 5,65% é a carico dell'iscritto),
occorre versare anche i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria
(ammontanti al 19,10%) é altresì vero che la contribuzione complessiva non ha
subito alcun aumento rispetto alla precedente (stabilita nella misura del 40%
dall'art. 66 del D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109). contributi sono poi
stabiliti in eguale misura tanto per lo stato maggiore navigante quanto per il
personale amministrativo.
Né può
istituirsi il confronto con il minor contributo dovuto alla Gestione marittimi
dal personale dipendente dagli armatori liberi trattandosi di situazioni del
tutto diverse ed essendo le pensioni della Gestione marittimi inferiori a
quelle a carico della Gestione speciale perché liquidate, a differenza di
queste ultime, sulle retribuzioni medie tabellari e non già su quelle
effettive.
Le
disposizioni sulle aliquote contributive contenute nell'art. 62, primo e
secondo comma, non sono quindi in contrasto né con gli artt. 36 e 38, né con
l'art. 3 della Costituzione.
5. - Passando
ora ad esaminare le altre norme denunciate la Corte ritiene non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, primo comma, lettera a),
col quale sono stati stabiliti per il personale di stato maggiore navigante gli
stessi requisiti per il diritto a pensione già previsti per il solo personale
amministrativo dall'art. 71 del testo unico n. 2109 del 1962.
Si sostiene
negli scritti delle parti private che, poiché per il vecchio ordinamento erano
sufficienti 15 anni di servizi utili per conseguire il diritto a pensione e per
il personale addetto al servizio di macchina vi era altresì la possibilità di
andare in pensione prima del 60 anno di età, sarebbero stati tolti agli
interessati diritti quesiti di cui già godevano e sarebbe stato violato l'art.
3 della Costituzione.
A parte la
considerazione che il legislatore può sempre modificare, entro i limiti dinanzi
evidenziati, i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione,
questa modifica é la necessaria conseguenza della cessazione dell'iscrizione
alla Gestione marittimi e della equiparazione del personale dello stato
maggiore agli amministrativi per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione
speciale e all'assicurazione generale obbligatoria.
Né può
istituirsi il confronto con i requisiti, in parte diversi, previsti per il
diritto a pensione degli iscritti alla Gestione marittimi perché il rapporto di
lavoro degli ufficiali dello stato maggiore navigante, che é un rapporto quasi
stabile e disciplinato da un regolamento organico obbligatorio, differisce
considerevolmente dal rapporto di lavoro dei marittimi dipendenti dagli
armatori liberi.
Sarà opportuno
ad ogni modo far presente che il nuovo sistema integrativo dell'assicurazione
obbligatoria consente di liquidare, nel caso in cui non siano raggiunti i
requisiti dell'art. 65, le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti di
detta assicurazione al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita
dalle norme che la disciplinano.
6. - Anche per
la disposizione contenuta nell'art. 66 - per effetto della quale nella
retribuzione pensionabile l'indennità di rappresentanza viene computata per gli
ufficiali non integralmente ma per circa 1/3 del suo ammontare, mentre
l'indennità sostitutiva del lavoro straordinario per i funzionari vene
computata per intero - non sussiste violazione del principio di uguaglianza.
L'indennità di rappresentanza per gli ufficiali é molto più elevata della
indennità sostitutiva del lavoro straordinario. Di qui la necessità, proprio
per il principio di uguaglianza, di computare l'indennità per una parte e non
già per l'intero.
7. - Fondata é
invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma,
giusta il quale sono necessari 40 anni d'iscrizione alla Gestione speciale per
potere avere diritto al massimo della pensione a carico della medesima.
Poiché
l'entrata in ruolo degli appartenenti allo stato maggiore navigante é possibile
solo quando gli stessi siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio
professionale, che non si consegue prima del 24 anno d'età per gli ufficiali di
coperta e del 23 per gli ufficiali di macchina, é evidente che non possono
essere raggiunti i 40 anni di contribuzione necessari per conseguire il massimo
della pensione.
Sussiste
quindi disparità di trattamento tra ufficiali e amministrativi i quali, potendo
iniziare prima il servizio, possono raggiungere il massimo della pensione.
8. - Secondo
il giudice a quo dovrebbe ritenersi illegittimo l'omesso riconoscimento ai fini
della pensione integrativa a carico della Gestione speciale dei periodi di
servizio militare, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio, di
ricovero sanatoriale e postsanatoriale.
L'illegittimità
non sussiste perché, essendo gli ufficiali dello stato maggiore navigante in
attività di servizio al 1 settembre 1967 iscritti all'assicurazione
obbligatoria a far corso dalla data di iscrizione alla Gestione speciale (art.
78 della legge), i periodi di servizio militare e gli altri ai quali fa
riferimento l'ordinanza, pur non essendo utilizzabili ai fini del trattamento
pensionistico integrativo, sono valutabili ai fini dell'assicurazione
obbligatoria.
9. - Dell'art.
79, col quale viene regolata la costituzione della posizione assicurativa nella
Gestione marittimi per il personale dello stato maggiore che non consegua
diritto a pensione a carico della Gestione speciale, viene impugnato - in
riferimento all'art. 38 della Costituzione - il quarto comma il quale dispone
che la Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto,
trasferirà alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di
tale Gestione per il periodo da riconoscere secondo l'aliquota e le
retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio é stato
compiuto.
Non é dato di
vedere come la disposizione denunciata - che devolve a beneficio della
mutualità della Gestione speciale la differenza tra i contributi ad essa
versati e quelli trasferiti alla Gestione marittimi - possa essere ritenuta in
contrasto con il citato precetto costituzionale.
10. -
Ugualmente infondate sono le censure d'incostituzionalità degli artt. 80 e 90
della legge. Il primo riguarda il riconoscimento a domanda e senza alcun onere
per l'interessato dei periodi pregressi d'iscrizione alla Gestione marittimi,
riconoscimento che é commisurato al rapporto tra la media delle retribuzioni
tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di
navigazione e la retribuzione percepita alla data d'iscrizione alla Gestione
speciale. Il secondo articolo riguarda il riconoscimento, sempre a domanda, di
tutto il servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale
(servizio non di ruolo, ecc.).
É chiaro che i
periodi di navigazione con l’iscrizione alla sola Gestione marittimi non
potevano essere integralmente riconosciuti poiché le contribuzioni trasferibili
alla Gestione speciale sono certamente inadeguate nei confronti delle maggiori
prestazioni di questa Gestione.
Come
esattamente osservato dall'I.N.P.S. la disposizione che si é ritenuto
d'impugnare corrisponde al principio dell'attualizzazione dell'onere, principio
che é comune ai riconoscimenti di periodi pregressi e ai riscatti in tutti i
fondi speciali. La stessa osservazione vale a fortiori per l'art. 90 secondo il
quale la somma da versare per il riscatto é ragguagliata all'ammontare dei
contributi calcolati sulla attuale retribuzione e in base alla attuale aliquota
contributiva.
Trattasi in
entrambi i casi di mere facoltà e per quanto riguarda l'art. 80 va anche
osservato che, in difetto di esercizio della facoltà in esso prevista, i
periodi pregressi d'iscrizione alla sola Gestione marittimi sono valutabili
integralmente nell'assicurazione obbligatoria concorrendo in tal modo alle
prestazioni complessive a carico di detta assicurazione.
11. - L'art.
64 riguarda l'ammortamento del disavanzo patrimoniale della Gestione speciale e
non si vede perché sia stato impugnato. Del resto, sia nell'ordinanza di
rimessione, sia negli scritti difensivi delle parti, nulla é osservato nei
confronti di questo articolo.
12. - La
disposizione contenuta nell'art. 68, terzo comma, con la quale viene stabilito
che l'importo della pensione non può essere inferiore al trattamento che
sarebbe spettato applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al
31 dicembre 1964, maggiorato del 20%, é una disposizione dettata a garanzia di
tutti gli iscritti alla Gestione speciale. Non si riesce perciò a comprendere
la ragione dell'impugnativa di siffatta norma la quale ha lo scopo di assicurare
anche al personale dello stato maggiore navigante un trattamento pensionistico
non inferiore a quello dovuto in base al precedente ordinamento previdenziale.
13. - La
questione di legittimità costituzionale degli artt. 76 e 77 sollevata con la seconda
ordinanza, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, non é fondata.
Come é stato
sopra ricordato il personale dello stato maggiore prima dell'entrata in vigore
della presente legge aveva una duplice posizione assicurativa; era cioé iscritto
tanto alla Gestione marittimi, come tutti i marittimi naviganti, quanto alla
Gestione speciale. Il contributo veniva versato alla Gestione speciale e da
esso era detratto quello di competenza della Gestione marittimi per i periodi
di navigazione; la differenza restava accreditata alla Gestione speciale. La
posizione assicurativa principale era quella costituita nella Gestione
marittimi la quale incideva in maniera radicale rispetto alla regolamentazione
del rapporto assicurativo instaurato anche con la Gestione speciale.
I requisiti
richiesti per il pensionamento del personale di stato maggiore in entrambe le
gestioni della Cassa erano esclusivamente quelli previsti per la Gestione
marittimi; del tutto diversi dai requisiti stabiliti per il pensionamento del
personale amministrativo nella Gestione speciale.
Il calcolo
della pensione a carico di quest'ultima Gestione veniva effettuato su elementi
diversi per i quali non sussiste alcuna possibilità di confronto poiché la
pensione per il personale amministrativo era liquidata sulla retribuzione
percepita, mentre la prestazione previdenziale per gli ufficiali dello stato
maggiore consisteva in una percentuale (13%) dei contributi accreditati alla
Gestione speciale.
Secondo il
tribunale, poiché con l'art. 76 le pensioni liquidate anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge agli appartenenti al personale di stato
maggiore navigante sono state riliquidate concedendo solo una maggiorazione di
70 volte sui contributi versati alla Gestione speciale per i periodi di
servizio anteriori al 1 agosto 1952, si sarebbe verificata un’ingiustificata
disparità di trattamento con gli amministrativi che con le disposizioni degli
artt. 69 e seguenti hanno ottenuta la rivalutazione anche per il periodo
successivo al 1 agosto 1952.
Viene in tal
modo dimenticato che gli ufficiali godevano anche, e principalmente, della
pensione a carico della Gestione marittimi, pensione che é stata riliquidata,
rivalutata e migliorata ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 49 della legge. Ora é
evidente che non può istituirsi un confronto tra i miglioramenti accordati nel
duplice trattamento pensionistico degli ufficiali e l'unico trattamento di
pensione degli amministrativi.
Trattasi di
situazioni completamente diverse che non potevano non essere diversamente
regolate.
14. -
Addirittura non ipotizzabile é infine il contrasto dell'art. 77 col principio
di uguaglianza. L'aver lasciato le pensioni degli ex ufficiali di stato
maggiore navigante, liquidate fino alla data di entrata in vigore della legge,
a carico della Gestione speciale senza trasferirle all'assicurazione
obbligatoria - così come é avvenuto per le pensioni del personale
amministrativo liquidate fino al 1 gennaio 1965 - costituisce provvedimento di
natura tecnico - finanziaria la cui convenienza e discrezionalità rientra nella
sfera di competenza del legislatore e perciò non sindacabile dalla Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio
1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui,
per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di
iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato
maggiore navigante dipendente dalle società di navigazione di preminente
interesse nazionale;
dichiara non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 58, primo comma,
59, primo, terzo e quarto comma, 62, primo e secondo comma, 64, 65, primo
comma, lettera a), 66, quinto comma, 68, terzo comma, 76, 77, 79, secondo
comma, 80, quarto comma, 90, quarto e sesto comma, della legge 27 luglio 1967,
n. 658, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e
38, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe
del tribunale di Genova.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 1972.
Giuseppe
CHIARELLI – Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in
cancelleria il 30 dicembre 1972.