Ordinanza n.209 del 1972

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ORDINANZA N. 209

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Costantino MORTATI, Presidente

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Schinaia Emanuele e De Leonardis Biagio, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 83 del 1972, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;

che secondo l'unico nuovo profilo dedotto il giuramento suppletorio contrasterebbe con l'invocato art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché non consentirebbe alle parti di dire il falso in un processo civile per il timore d’eventuali sanzioni penali;

che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, affermando che "la difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", non ha inteso certamente consacrare il principio che nelle controversie civili l'alterazione della verità possa rappresentare uno strumento lecito per vincere le cause.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 83 del 27 aprile 1972.

 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

Costantino MORTATI - Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1972.