SENTENZA N. 83
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre
1969 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la società
Esercizio Stabilimenti Litex di Vittorio Azario e C. e la società Lanificio
fratelli Canale, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 4 gennaio
1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Mammì Maurizio e
la società Indart, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
3) ordinanza emessa il 30 marzo
1971 dal pretore di Milazzo nel procedimento civile vertente tra Nania Giuseppe
e De Gaetano Umberto, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Visti gli atti di costituzione delle
società Litex e Lanificio Canale e d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Tre ordinanze,
rispettivamente del tribunale di Torino (5 dicembre 1969), del pretore di Roma
(4 gennaio 1971) e del pretore di Milazzo (30 marzo 1971), hanno proposto
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice
civile, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La norma denunciata attribuisce
al giudice il potere di deferire d’ufficio ad una delle parti il giuramento
suppletorio quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma
non sono del tutto sfornite di prova, ovvero al fine di stabilire il valore
della cosa domandata se non si può accertarlo altrimenti.
Tutte e tre le ordinanze
osservano che la norma stessa pregiudicherebbe le posizioni d’eguaglianza e di
difesa delle parti.
Il tribunale di Torino aggiunge
che tale pregiudizio deriva dalla natura ed efficacia della particolare figura
di giuramento, anzitutto perché é impedito alla parte non giurante di opporre
altri mezzi probatori e quindi le preclude ogni ulteriore difesa, tanto in
primo grado che in appello, in secondo luogo per il potere attribuito al
giudice in materia d’ammissibilità del giuramento e di scelta della parte cui
deve essere deferito.
Il pretore di Roma, a sua volta,
rileva che l'impossibilità per la parte contro cui il giuramento é prestato di
fornire, nell'ulteriore corso del giudizio, altri mezzi di prova a sostegno
delle proprie ragioni appare consona alla natura del giuramento decisorio, che
é deferito o riferito dalla parte sulla base del suo potere dispositivo della
lite, ma non é coerente con i caratteri del giuramento suppletorio, che é
deferito dallo stesso organo giurisdizionale.
2. - Innanzi a questa Corte si
sono costituite unicamente le parti del giudizio svoltosi innanzi al tribunale
di Torino: da un lato la società Litex e dall'altro il Lanificio Canale.
Soltanto in questa causa é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La Litex si é rifatta agli
argomenti esposti dal tribunale di Torino ed agli altri da essa Prospettati dinanzi
al giudice di merito sulla base della violazione dell'art. 24 della
Costituzione, sotto l'ulteriore profilo che il giuramento suppletorio é diretto
a rimettere la decisione della controversia alla coscienza di uno dei
contendenti anziché al convincimento del giudice: esso dà alla prova della
parte giurante un valore privilegiato rispetto alla prova prodotta dall'altra
parte, mentre la prova semipiena equivale a mancanza di prova.
Il Lanificio Canale ha obiettato
che il provvedimento del giudice che ammette il giuramento suppletorio deve
essere motivato in modo che ne sia possibile un adeguato controllo, che é
ammissibile la revoca dell'ordinanza che dispone il giuramento e che l’efficacia
data al giuramento prestato é l'effetto di una preclusione alla quale la
Costituzione non é ostile come per ogni ipotesi di preclusione.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri osserva che il giuramento suppletorio é un mezzo di prova che si
aggiunge agli altri per completarne l'efficacia, il potere del giudice di
deferirlo attiene al momento della valutazione degli elementi processuali
acquisiti, quando le parti hanno pienamente usufruito del diritto di difesa e
svolto ogni attività ritenuta utile per l'apporto d’elementi di cognizione a
proprio favore, che l'istituto si collega all'obbligo del giudice di provvedere
comunque sulla domanda, che il ricorso ad esso é subordinato alla valutazione
degli elementi acquisiti, conformemente a criteri che non sono lesivi del
principio d’uguaglianza o del diritto di difesa, che l'ammissione del
giuramento suppletorio non é legata a criteri discriminatori fondati su una
determinata posizione di una delle parti.
3. - La Litex ha presentato
memoria nella quale ha ribadito l'assunto della illegittimità costituzionale
della norma denunziata.
All'udienza dell'8 marzo 1972 é
intervenuto soltanto il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha confermato le proprie tesi e conclusioni.
Considerato in
diritto
1. - La Corte non ritiene che
l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del
giuramento decisorio produca quelle conseguenze lesive dei principi d’uguaglianza
e di difesa che denunciano le ordinanze indicate in epigrafe.
Secondo la giurisprudenza
prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non
possono essere contrastati con altri mezzi di prova; ma ciò accade perché il
giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo
di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Ed ha
avuto modo e tempo di esplicare questo potere anche la parte contro la quale
operano gli effetti predetti, perché essa sa che il giudice può deferire il
giuramento ove le prove non siano mancanti, e tuttavia non offre né mezzi
istruttori né argomenti che potrebbero escludere il valore semipieno a quelli
dedotti o esibiti. Vero é che nemmeno in appello é ammessa prova che
contraddica ai risultati del giuramento suppletorio; ma é consentito in appello
il sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza
della prova semipiena, cosicché non é nemmeno esatto che la prestazione del
giuramento suppletorio non permette ulteriori difese. Le permette anche nella
sede penale, e con notevole ampiezza nel confronto con la sede civile, dato che
nel processo penale la parte si avvantaggia delle iniziative del pubblico
ministero e del giudice, le quali allargano enormemente a suo favore la
possibilità di indagare sulla verità.
Non si obietti che un sistema del
genere converte in azione di risarcimento del danno da falsità la domanda
diretta al conseguimento del bene conteso o l'eccezione che contrasta il
fondamento di tale domanda: la Corte, sia pure a proposito di fattispecie
diverse da quella in esame (sentenza 3 luglio
1962, n. 87 e 17 dicembre 1968, n. 138),
ha ritenuto che tale conversione non sia riprovata dalla Costituzione. La
scelta legislativa del tipo d’azione concesso alla parte si connette infatti al
modo di organizzare la tutela giurisdizionale: deve riaffermarsi che il
precetto costituzionale che garantisce tale tutela non toglie alla legge
ordinaria la competenza a regolarne i modi e l'efficacia, né afferma che il
cittadino deve ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i
medesimi effetti. Conta soltanto che si reintegri la sfera giuridica lesa; e la
condanna a prestare l'id quod interest porta senz'altro a tale risultato.
2. - Le considerazioni sopra
svolte assorbono quelle esposte dalla parte privata nella memoria; le quali, o
spostano il profilo prospettato nell'ordinanza, il cui ambito non può essere
superato dalla Corte, oppure ripropongono profili che il giudice di merito ha
insindacabilmente ritenuto di non dovere prospettare, perché per lui non
appaganti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile,
sollevata, con le ordinanze riportate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
aprile 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Michele FRAGALI
Depositata in cancelleria il 4
maggio 1972.