Sentenza n. 185 del 1972

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 SENTENZA N. 185

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

  composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Padova, promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1971 e il 10 marzo 1972 dal pretore di Padova in tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Mazzucato Miro, Rocchi Gino e Gallinaro Vittorio, iscritte ai nn. 112, 139 e 140 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972 e n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Con tre distinte ordinanze, una in data 20 ottobre 1971 e due in data 10 marzo 1972, emanate nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Miro Mazzucato, Gino Rocchi e Vittorio Gallinaro, imputati del reato di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, per non avere accantonato presso la Cassa edile di mutualità di Padova le aliquote per gratifica natalizia, ferie e festività sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, il pretore di quella città, richiamando la sentenza di questa Corte n. 59 del 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, nella parte in cui rende validi erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto integrativo per la Provincia di Padova 25 settembre 1959, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccedenza dai limiti ivi previsti.

Dopo gli adempimenti di legge, i tre giudizi, così promossi, vengono oggi alla cognizione della Corte.

Non vi sono stati interventi o costituzioni di parti.

 

Considerato in diritto

 

I tre giudizi, data l'identità del loro oggetto, vanno definiti con unica sentenza.

Come ha messo in rilievo il giudice a quo, la questione ora portata all'esame della Corte si presenta negli stessi termini di quella già decisa con la sentenza n. 59 del 1964.

Tuttavia, come con tale sentenza é stato rilevato in riferimento ad analoga pronuncia n. 129 del 1963, ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa delle relative organizzazioni locali, presenta un'autonomia propria ed assume, di fatto, aspetti differenti da provincia a provincia; cosicché, trattandosi di norme diverse (sia pure a contenuto in tutto o in parte identico), la dichiarazione d’illegittimità costituzionale, pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes per taluna di esse non può ritenersi operante per tutte le altre analoghe, ma deve essere distintamente ripetuta per ciascun contratto integrativo provinciale.

Peraltro, tutto quanto si é detto, non soltanto con le due sentenze sopra citate, ma anche con molte altre successive, per dimostrare come le disposizioni degli accordi o contratti collettivi, relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle Casse edili, non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali é stato attribuito il potere legislativo delegato dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, non può non essere confermato.

In conseguenza dev'essere riconosciuta la fondatezza della questione, come sopra sollevata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

Costantino MORTATI - Angelo DE MARCO

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1972.