SENTENZA N. 165
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13
marzo 1970 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Foresti
Franco, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;
2) ordinanza emessa l'11
luglio 1970 dal pretore di Carrù nel procedimento penale a carico di Bonino
Battista, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;
3) ordinanza emessa il 17
giugno 1971 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Cesari
Paolo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
4) ordinanza emessa il 25
giugno 1971 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico
di Giacoboni Claudio, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre
1971.
Visti gli atti d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento penale a carico di Franco Foresti, imputato d’oltraggio ad
impiegato che presta un pubblico servizio, per avere offeso l'onore ed il
prestigio del conducente di un mezzo di pubblico trasporto, il pretore di
Bologna, con ordinanza del 13 marzo 1970, ha posto in dubbio la legittimità
costituzionale dell'art. 344 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Ad avviso del pretore, il
cittadino non sarebbe in grado di discernere se sia o meno pubblico impiegato
il conducente di un trasporto pubblico. Ed a questo verrebbe attribuita, in
caso d’offesa, una maggiore tutela, non giustificata dalla
"identificazione del soggetto con l'ufficio", oltre che una dignità
sociale ed una posizione davanti alla legge diversa da quella degli altri
cittadini.
Nel giudizio innanzi a
questa Corte non vi é stata costituzione della parte privata.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato é
intervenuto con atto depositato il 23 giugno 1970 ed ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
Premesso che l'assunto del
pretore circa l'impossibilità, da parte del cittadino, di discernere se il
conducente di un mezzo di trasporto pubblico sia o meno un pubblico impiegato
atterrebbe al problema dell'errore, irrilevante in sede di legittimità
costituzionale, l'Avvocatura osserva che, per il resto, la questione sarebbe
stata sollevata senza prospettare profili diversi da quella che, quanto
all'art. 341 cod. pen., é stata decisa con sentenza di questa Corte n. 109 del 1968,
ed in termini sostanzialmente identici. Anche per il pubblico impiegato che
presta un pubblico servizio, infatti, la più intensa protezione penale
troverebbe, in una serie d’ipotesi criminose, corrispondenza in una maggiore
responsabilità, in relazione allo speciale status, che giustificherebbe la
diversità di trattamento. Una soluzione contraria, del resto - conclude
l'Avvocatura - indurrebbe ad eliminare dalla categoria dei cosiddetti reati
propri, quelli in cui la particolare qualificazione giuridica del soggetto
passivo che sia impiegato che presta un pubblico servizio é elemento
costitutivo o circostanza aggravante.
2. - Con ordinanza dell'11
luglio 1970, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Battista
Bonino, il pretore di Carrù ha posto, a sua volta, in dubbio la legittimità
costituzionale dell'art. 341 cod. pen. per contrasto con gli artt. 54, 97 e 98,
nonché con gli artt. 1 e 3 della Costituzione, chiedendo, in riferimento a
questi due ultimi, che sia riesaminata la questione già decisa con sentenza n.
109 del 1968.
Ad avviso del pretore, la
disposizione denunziata confliggerebbe con l'assetto paritario di tutti i
cittadini dinanzi alla legge, con l'attuale stato della coscienza sociale, con
lo spirito informatore della Costituzione, oltre che con le norme
costituzionali positive sulla pubblica Amministrazione, il cui prestigio non
sarebbe oggetto di differenziata tutela. Invero, la Costituzione prevederebbe
non diritti o attribuzioni particolari, bensì soltanto una serie di doveri dei
funzionari ed impiegati pubblici.
La diversità di trattamento
penale dell'oltraggio, rispetto a quello dell'ingiuria, darebbe, infine, luogo
ad una sperequazione talmente rilevante da esulare dal campo della politica
legislativa per entrare in quello della legittimità costituzionale.
Nel giudizio innanzi a
questa Corte si é avuto solo l'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 24 novembre 1970, nel quale si chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
Quanto alle censure che
hanno lo stesso obiettivo di quelle già disattese con la sentenza sopra
richiamata, l'Avvocatura afferma che nell'ordinanza di rimessione non si
prospettano argomenti nuovi o diversi. Circa le altre censure rileva che, alla
stregua della scriminante prevista nell'art. 4 del d.lg.lgt. 14 settembre 1944,
n. 88, nella norma denunziata la tutela penale sarebbe accordata per le
funzioni che siano effettivamente esercitate, e soltanto se non vengano varcati
i limiti delle attribuzioni conferite. Sostiene, infine, che non sarebbe
vietato di accordare ai pubblici ufficiali una maggiore protezione penale in
caso d’oltraggio, essendo statuito nella già citata sentenza che il reato lede
anzitutto il prestigio della pubblica Amministrazione, mentre, d'altro canto,
non é consentito, in sede costituzionale, un sindacato circa il rapporto fra
pena e reato.
3. - Con ordinanza del 17
giugno 1971, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Paolo
Cesari, il pretore di Bologna, su istanza della difesa, ha posto in dubbio la
legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., per contrasto con gli artt.
2, 3, 4 e 113 della Costituzione.
Il pretore sostiene che le
attività burocratiche sarebbero, dalla Costituzione, qualificate "modi di
esercizio del potere di partecipazione individuale", sì da parificare la
condizione degli appartenenti alla pubblica Amministrazione a quella degli
altri cittadini.
Ciò risulterebbe, in
particolare, dai precetti contenuti negli artt. 2, 4, secondo comma, e 3,
secondo comma, della Costituzione, i quali attribuirebbero indistintamente a
tutti i soggetti della comunità nazionale un insieme di posizioni comprensive,
oltre che di diritti, anche di doveri e di compiti previsti nell'ordinamento. E
sarebbe confermato dalla collocazione del successivo art. 28 nel titolo dei
rapporti civili; dall'essere i pubblici funzionari al servizio esclusivo della
nazione (art. 98); dall'obbligo di fedeltà alla Repubblica della generalità dei
consociati, senza un particolare status per quelli investiti di pubbliche
funzioni (artt. 51 e 54); e, infine, dall'illegittimità, dichiarata con
sentenza di questa Corte n. 94 del 1963,
dell'istituto della garanzia amministrativa.
Nel nuovo assetto in cui si
inseriscono sia la burocrazia sia i cittadini, tutti partecipano alla vita
della società e dovrebbero godere dello stesso prestigio, senza possibilità di
distinzione tra funzioni, mestieri e lavori. E, del resto, conclude il pretore,
il reato di oltraggio é stato ritenuto espressione della concezione autoritaria
del precedente regime dalla sentenza n. 109 del 1968 di questa Corte, che ha
anche invitato, finora senza risultato, il legislatore a rivedere la normativa
penalistica ad hoc.
Il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
intervenendo con atto depositato il 12 ottobre 1971, ha chiesto che le
questioni siano dichiarate infondate.
Deduce l'Avvocatura che
l'ordinanza non prospetterebbe motivi nuovi o diversi da quelli di cui alla
citata sentenza n. 109 del 1968, essendo meramente formale il richiamo agli
artt. 2 e 4 della Costituzione, mentre quello al successivo art. 113 dovrebbe
condurre all'inammissibilità o, comunque, all'infondatezza della relativa
questione, nan essendo per nulla impedita dalla norma denunziata la tutela
giurisdizionale del cittadino contro gli atti della pubblica Amministrazione.
L'Avvocatura osserva,
infine, che il fatto stesso che con la sentenza n. 109 del 1968 non fu
dichiarata l'illegittimità della norma denunziata, ma fu semplicemente rivolto
un invito al legislatore a modificarla, diminuendo la pena, starebbe a
dimostrare la natura legislativa del problema, sottratto, come tale, al
controllo di legittimità costituzionale.
4. - Analoga questione di
legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. é stata sollevata, in
riferimento agli artt. 1, 3, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, dal
pretore di Bassano del Grappa, nel corso di un procedimento penale a carico di
Claudio Giacoboni.
Secondo il pretore, il
prestigio e l'onore della pubblica Amministrazione non potrebbero essere
differenziati rispetto a quelli del semplice cittadino. Siffatto principio si
desumerebbe, da un lato, dal combinato disposto dell'art. 3 e degli artt. 1 e
35 della Costituzione, i quali ultimi qualificano e tutelano il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni, e, dall'altro, dai restanti articoli, di cui si é
denunziata la violazione, che vieterebbero di porre il lavoro pubblico su di un
piano più elevato rispetto al lavoro privato.
Nel giudizio innanzi a
questa Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze
hanno, sostanzialmente, lo stesso oggetto, anche se quella del pretore di
Bologna in data 13 marzo 1970 riguarda l'art. 344 del codice penale (oltraggio
a pubblico impiegato), mentre le altre (pretore di Carrù dell'11 luglio 1970;
pretore di Bologna del 17 giugno 1971 e pretore di Bassano del Grappa del 25
giugno 1971) attengono alÌart. 341 dello stesso codice (oltraggio a pubblico
ufficiale); e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti
con unica sentenza.
2. - Per quanto concerne le
censure che fanno riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, la soluzione
da adottare é indicata dalla sentenza n. 109 del 1968, i cui principi debbono
essere applicati anche nell'attuale giudizio, non essendo state prospettate
argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso. E, mentre allora
l'ordinanza di rinvio - pur riconoscendo l'esigenza di difendere in modo più
vigoroso la funzionalità della pubblica Amministrazione - si limitava a
ritenere irragionevolmente sproporzionata la differente disciplina praticata
dal legislatore nei confronti di chi offende l'onore o il prestigio di un
pubblico ufficiale rispetto a chi rechi ingiuria a colui che non riveste tale
qualifica; le ordinanze che ora ci occupano vorrebbero addirittura equiparare
il pubblico ufficiale e l'impiegato esercente un pubblico servizio a qualsiasi
cittadino privato. Di tal che i criteri accolti nella motivazione della citata
sentenza - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto
all'ingiuria non é irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive
sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a
sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela.
Il che, ovviamente, non
esclude che competono al legislatore quei compiti ai quali la Corte ha fatto
richiamo nella precedente sentenza n. 109 del 1968.
3. - Le affermazioni
contenute nella sentenza testé ricordata conducono a ritenere non fondate le
rimanenti censure. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade
quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35 Cost., perché se é vero che tutti
i cittadini hanno diritto al lavoro e che quest'ultimo é oggetto, nel suo
complesso, di apposita garanzia costituzionale, é vero altresì che proprio
dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore
ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed
applicazioni del lavoro.
Ciò implica che ai doveri
dei pubblici funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, quali
sono posti, genericamente o specificamente, da varie norme della Costituzione,
possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori
autonomi e dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare
valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari
dignità delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione
delle mansioni esercitate, che, tra l'altro, postulano efficienza e serenità di
espletamento.
Quanto all'art. 113 Cost.,
che l'ordinanza del pretore di Bologna del 17 giugno 1971 assume violato senza
per altro darne alcuna motivazione - come giustamente rileva l'Avvocatura
generale dello Stato - basti osservare che il denunziato art. 341 cod. pen.,
norma di diritto penale sostanziale, non limita in alcun modo la guarentigia
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice
penale, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2,
3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo
CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il
28 novembre 1972.