SENTENZA N. 163
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 106, primo comma, del codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Pitzalis Silvio, iscritta al n. 124 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24
maggio 1972.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
dell'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati;
udito il vice avvocato
generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento
penale a carico di Silvio Pitzalis, il tribunale di Milano, con ordinanza
emessa il 22 febbraio 1972, dopo aver rilevato che all'imputato era stata
contestata la recidiva specifica infraquinquennale, per aver riportato una precedente
condanna di cui peraltro era cessata l'esecuzione per amnistia impropria, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice
penale, nella parte in cui stabilisce che agli effetti della recidiva si tiene
conto delle condanne per le quali é intervenuta una causa d’estinzione del
reato o della pena.
Il tribunale osserva che
dalla norma denunziata può derivare una disparità di trattamento
nell'applicazione della recidiva tra imputati che hanno beneficiato d’amnistia
impropria e quelli che hanno fruito d’amnistia propria, non per una concreta
diversità di situazione, ma per effetto esclusivo del tempo in cui sia
intervenuta la sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria. Tanto apparirebbe
più evidente considerando che recenti provvedimenti di clemenza presuppongono,
anche nell'ipotesi d’amnistia pronunziata a seguito di concessioni d’attenuanti
o di giudizio di prevalenza di queste su eventuali aggravanti (art. 8 d.P.R. 22
maggio 1970, n. 283; art. 5 d.P.R. 4 giugno 1966, n. 392), un accertamento di
colpevolezza del soggetto, del tutto identico a quello che si ha quando il
processo si conclude con una sentenza di condanna.
In particolare, il tribunale
ha prospettato l'ipotesi di due persone imputate di concorso nello stesso
reato, ma giudicate in tempi diversi, in dipendenza di una separazione di
giudizio.
Quella tra le due persone
che fosse giudicata dopo l'emanazione del decreto d’amnistia, pur essendo
ritenuta colpevole, tuttavia fruirà dell'amnistia propria; l'altra invece, solo
perché giudicata prima del provvedimento di clemenza, riconosciuta colpevole e
condannata con sentenza divenuta irrevocabile, potrà beneficiare solo
dell'amnistia impropria.
A ciò, secondo il tribunale,
conseguirebbe una disparità di trattamento, in quanto colui che abbia
beneficiato dell'amnistia impropria (a differenza di quello che abbia
beneficiato dell'amnistia propria), qualora commetta un nuovo reato dovrà
essere considerato recidivo, in virtù del tassativo disposto del primo comma
dell'art. 106 del codice penale. Pertanto, ad avviso del giudice a quo, perché
la predetta disposizione opererebbe un'ingiustificata discriminazione tra
soggetti che si trovano "nell'identica situazione giuridica", la
disposizione medesima violerebbe il principio stabilito dall'art. 3, primo
comma, della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente
comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
É intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Questa, negato che in caso
d’applicazione d’amnistia propria il giudice compia un accertamento di
colpevolezza e respinta, quindi, la relativa pretesa parità di situazione tra
sentenza di condanna irrevocabile e provvedimento d’applicazione d’amnistia
propria, osserva che l'art. 106 del codice penale costituisce un'applicazione
specifica del primo comma dell'art. 151 del codice penale che limita gli
effetti del provvedimento di clemenza, in caso di condanna già intervenuta, alla
cessazione dell'esecuzione di questa o delle pene accessorie. Razionale
giustificazione di simile limitazione dovrebbe rinvenirsi nell'insopprimibile
fatto storico dell'avvenuta condanna irrevocabile, documentazione giuridica di
una reità che non può non continuare a sussistere e che, per sé stesso, può
formare la base d’effetti penali ulteriori. Dopo aver ricordato che con
sentenza n. 30
del 1964 la Corte costituzionale ha respinto, proprio in riferimento
all'art. 3 Cost., un’eccezione relativa all'art. 151, primo comma, del codice
penale, l'Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza in oggetto
denuncia il primo comma dell'art. 106 del codice penale, nella parte in cui
dispone che, agli effetti dell'applicazione della recidiva, si tiene conto
anche delle condanne per le quali sia intervenuta amnistia, nella
considerazione che incorre in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. in
quanto dà luogo ad una differenza di trattamento rispetto al caso in cui
l'amnistia intervenga prima che sia stata pronunziata una condanna; differenza
non giustificata tanto più quando si tenga presente che anche per
l'applicazione dell'amnistia propria, cioé anteriore alla condanna, il giudice
deve effettuare un giudizio di colpevolezza, tenendo conto delle circostanze
che influiscono sulla pena, tutte le volte in cui il decreto d’amnistia
condizioni la sua applicazione alla valutazione di tali circostanze.
2. - La questione così
proposta deve ritenersi infondata.
Deve preliminarmente essere
contestata l'affermazione dell'ordinanza per ultimo riferita, non essendo
esatto che nel caso di amnistia propria si debba effettuare un vero e proprio
giudizio di colpevolezza, sia pure al limitato fine della determinazione
dell'entità della pena, poiché, invece, una volta intervenuta l'amnistia, non
compete al giudice compiere un effettivo accertamento di sussistenza del reato,
dovendosi egli limitare ad ipotizzare tale sussistenza in quanto necessario
all'applicazione del provvedimento di clemenza, salvo nel caso previsto
dall'art. 152 cod. proc. pen. della non punibilità del fatto imputato quando
risulti di piena evidenza che esso non sussiste o non é previsto come reato o
non é addebitabile all'indiziato. Si é pertanto in presenza di una obiettiva
disparità tra le due situazioni prospettate, dato che in una di esse, mancando
ogni accertamento definitivo di colpevolezza, non si rende possibile far derivare
alcun effetto penale, mentre nell'altra l'ammissibilità di tali effetti trova
fondamento nell'avvenuta e non più contestabile qualificazione che illecito
penale del fatto di cui si é chiamati a rispondere. Sicché l'art. 151 cod.
pen., quando dispone che l'amnistia sopravvenuta alla condanna fa cessare la
sua esecuzione e le pene accessorie ma non gli altri effetti ad essa
riconducibili, non induce lesione dell'art. 3 della Costituzione. In questo
senso si é pronunciata la Corte con sentenza n. 30 del 1964 che, riguardo ad
uno di tali effetti, quale quello dell'obbligo del condannato poi amnistiato al
pagamento delle spese processuali, ebbe a ritenere la razionalità della
differenziazione di disciplina, in corrispondenza alla diversità obiettiva costituita
dall'esistenza o non esistenza di una sentenza di condanna al sopravvenire
dell'amnistia. Pertanto la norma dell'art. 106 cod. pen., secondo cui, in caso
di amnistia sopravvenuta alla condanna, si tiene conto di questa agli effetti
della recidiva, appare in piena concordanza con l'art. 151 cod. pen. e, come
questo, giustificata dalla sussistenza del presupposto del definitivo
accertamento della colpevolezza, che manca nell'altro caso.
3. - L'incongruenza fatta
presente dall'ordinanza del diverso trattamento riservato a colpevoli dello
stesso reato in dipendenza della circostanza del tutto fortuita dell'essere
stati giudicati prima o dopo dell'applicazione del provvedimento di amnistia,
in realtà non sussiste perché, come si é detto, non é vero che nei due casi si
verifichi, secondo si asserisce, una identica situazione processuale.
Quanto poi alla diversità
che può nascere fra i trattamenti a riguardo di due soggetti imputati dello
stesso reato per la circostanza fortuita del sopravvenire del decreto di
amnistia in un momento anteriore o posteriore al passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, é da osservare come essa sia espressione di una mera
disparità di fatto, cui é estranea la legge e quindi rimanga irrilevante ai
fini dell'applicazione dell'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza del
tribunale di Milano, dell'art. 106, prima parte, del codice penale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI -
Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il
28 novembre 1972.