Ordinanza n. 160 del 1972

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 ORDINANZA N. 160

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce il coniuge che, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi inerenti a tale sua qualità, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano nel procedimento penale a carico di Torzi Lucia, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 1971, il pretore di Civitacampomarano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 13, comma primo, 25, comma secondo, 29, comma secondo, della Costituzione;

che nessuno si é costituito nel relativo giudizio.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 24 febbraio 1972, n. 42;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata con ordinanza 13 novembre 1971 dal pretore di Civitacampomarano e già decisa con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 1972.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1972.