SENTENZA N. 152
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi
con i seguenti ricorsi:
1) ricorsi del Presidente
del Consiglio dei ministri, rispettivamente, notificati il 23 luglio 1971 ed il
3 novembre 1971, depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre
1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro conflitti 1971, per conflitto di
attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per
l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre 1970 in poi
ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di impianti per la
distribuzione di carburanti;
2) ricorso del Presidente
della Regione siciliana, notificato il 21 marzo 1972, depositato in cancelleria
il 23 successivo ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 1972, per conflitto
di attribuzione sorto per effetto del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e della
circolare del Ministero dell'industria e del commercio 2 febbraio 1972, n.
100/F, riguardanti la disciplina di distributori automatici di carburante per
autotrazione.
Visti gli atti di
costituzione del Presidente della Regione siciliana e del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 21 giugno 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato
generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorsi 22 luglio e
22 ottobre 1971 il Presidente del Consiglio dei ministri ha denunciato un
conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a 196
decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio, con i
quali era stato concesso l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di
carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni
anteriormente rilasciate. Secondo il Presidente del Consiglio, i decreti
impugnati erano stati emessi in pregiudizio delle competenze statali fissate
nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale subordina il rilascio delle
concessioni di impianto e di esercizio predetti all'osservanza degli indirizzi
elaborati dal comitato interministeriale per la programmazione economica e dei
criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni e di una
commissione consultiva ministeriale.
La Regione propose varie
eccezioni di inammissibilità dei ricorsi e nel merito ne chiese il rigetto; la
Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio 1972, n. 11,
ordinò il deposito degli atti dei procedimenti conclusi con l'emanazione dei
decreti oggetto dei ricorsi su menzionati. Furono depositati 191 fascicoli.
2. - Essendosi nel frattempo
pubblicati il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente norme per
l'esecuzione della disposizione invocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri ed una circolare ministeriale 2 febbraio 1972, la Regione, con atto
del 21 marzo 1972, ha proposto conflitto di attribuzione in ordine a tali atti,
per il motivo che in nessuno di essi si fa salva la competenza garantita alla
Regione, alla quale deve essere soltanto inviato il rapporto prefettizio destinato
a servire di base alla attività del comitato interministeriale per la
programmazione; la Regione ha inoltre promosso questione incidentale di
legittimità costituzionale del citato art. 16 della menzionata legge 26 ottobre
1970, n. 745, per motivi di competenza e di merito.
3. - Nella nuova fase
processuale il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilevato che soltanto
alcuni dei decreti regionali impugnati il 22 luglio e il 22 ottobre 1971
contemplano ampliamenti e modifiche sostanziali della preesistente situazione.
Ha limitato perciò l'impugnazione proposta ai seguenti 97 decreti assessoriali;
nn. 1557, 1572, 1574 e 1575 del 27 ottobre 1970, nn. 1576, 1577, 1579, 1589,
1590 e 1591 del 29 ottobre 1970, n. 1685 del 18 novembre 1970, nn. 1748 e 1753
del 26 novembre 1970, nn. 1794, 1796 e 1799 del 4 dicembre 1970, nn. 1850 e
1851 del 9 dicembre 1970, nn. 1869, 1872, 1873, 1875, 1876 del 12 dicembre 1970
(a favore della ESSO); n. 1560 del 27 ottobre 1970, n. 1585 del 29 ottobre
1970, nn. 1620, 1621, 1624, 1625, 1627, 1629, 1631, 1632 e 1633 del 5 novembre
1970, nn. 1667, 1676, 1677, 1681, 1686 del 18 novembre 1970, nn. 1715, 1717,
1742, 1744, 1757 del 26 novembre 1970, nn. 1801, 1802 del 4 dicembre 1970, nn.
1899 e 1901 del 17 dicembre 1970 (AGIP); nn. 1566, 1568, 1569, 1570, 1571 del
27 ottobre 1970, nn. 1580 e 1583 del 29 ottobre 1970, n. 1612 del 30 ottobre
1970, nn. 1831, 1836, 1837, 1838, 1841, 1846, 1848, 1849 del 9 dicembre 1970
(A.B.C.); n. 1573 del 27 ottobre 1970 (MARATHON); n. 1586 del 29 ottobre 1970
(Ditta Sugamiele); n.1587 del 29 ottobre 1970, n.1614 del 30 ottobre 1970, n.
1616 del 5 novembre 1970, nn. 1828 e 1829 del 9 dicembre 1970 (MOBIL); nn.1597
e 1605 (Ditta Burrafato) e n. 1598 (Ditta Salvo) del 30 ottobre 1970; nn. 1599
e 1600 del 27 ottobre 1970 (Ditta Ciotta); n. 1606 (Soc. Comm. Carburanti) e
nn. 1607 e 1609 (Soc. Comm. Petroli) del 30 ottobre 1970; n. 1668 (API), n.
1672 (Soc. CLASA) e n. 1673 (Soc. BOA) del 18 novembre 1970; n. 1709 (Soc.
SICLAR), n. 1710 (B.P.), n. 1714 (Ditta Bazan) e n. 1721 (Soc. OSCLA) del 23
novembre 1970; n. 1797 (Ditta Salerno) e n. 1808 (Ditta Boreale) del 4 dicembre
1970; n. 1822 (SHELL), n. 1844 (De Luca Maria) del 9 dicembre 1970; n. 1581 del
29 ottobre 1970, nn. 1835 e 1847 del 9 dicembre 1970, n. 1946 del 28 dicembre
1970 (GULF); n. 1894 del 17 dicembre 1970 (Ditta Riolo); n. 1931 del 28
dicembre 1970 (Ditta Lanzafame); n. 378 del 23 aprile 1971 (Sino Giovanna).
4. - La Corte, con ordinanza
25 maggio 1972, ha disposto la trattazione innanzi a se stessa della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
summenzionato, in riferimento all'art. 14, lettera d), dello Statuto per la
Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella parte in cui non fa
salve competenze amministrative trasferite alla Regione stessa con quest'ultimo
decreto presidenziale.,
5. - Comparso nuovamente in
giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadita la legittimità
della norma oggetto della seconda ordinanza della Corte, ha concluso per
l'accoglimento dei suoi ricorsi e la dichiarazione dell'inammissibilità o
comunque il rigetto del ricorso regionale, con ogni conseguente statuizione
sulla competenza in materia e con l'annullamento dei 97 decreti assessoriali su
elencati.
La Regione ha concluso per
la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma suddetta o
quanto meno delle disposizioni di cui ai comma 2, 5, 10, 11, 13 e 14 della
stessa norma.
6. - All'udienza del 21
giugno 1972 i difensori hanno confermato le rispettive tesi ed insistito nelle
conclusioni già prese.
Considerato in diritto
Con la sentenza odierna n.
151, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 2, 5, 10,
11 e 13 dell'art. 16 del d.l. invocato dal Presidente del Consiglio, nelle
parti in cui escludono, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza
della stessa in ordine all'attività amministrativa regolata dai commi predetti,
nel quadro delle direttive e degli indirizzi elaborati, anche con riferimento
al territorio stesso, rispettivamente dal Comitato interministeriale della
programmazione economica e dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato.
In conseguenza deve
ritenersi che l'Assessore regionale, se aveva la competenza ad emettere i 97
decreti ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha limitato la sua
impugnazione, non poteva eludere, come ha fatto, la competenza degli organi
dell'Amministrazione centrale, di cui doveva seguire gli indirizzi ed i
criteri. L'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, non
poteva intendersi ritardata fino a quando non fossero state emanate le
direttive di cui si é detto. Il Presidente del Consiglio ha riconosciuto che i
decreti assessoriali che non mutavano la preesistente situazione non
reclamavano l'intervento pregiudiziale delle autorità centrali, e riguardo a
tali decreti é cessata la materia del contendere; ma tutti gli altri 97 decreti
sopraelencati comportano ampliamento o aumenti di serbatoi o di erogatori, e l'ultimo
contiene una nuova concessione, cosicché tutti incidono nella sostanza dei
poteri degli organi centrali, chiamati a regolare l'iniziativa economica
settoriale per ripartire nel territorio dello Stato gli investimenti che vi si
riferivano. La Regione, anticipando l'accoglimento delle istanze ad essa
presentate, ha del tutto trascurato le competenze statali che la Corte, con la
coeva sentenza n. 151, ha ritenuto legittimamente previste, salvo il rispetto
della competenza regionale.
Il d.P.R. 27 ottobre 1971,
n. 1269, poi, e la circolare ministeriale 2 febbraio 1972, non avendo
coordinato la competenza statale con quella regionale, hanno menomato i poteri
della Regione, ed entro questi limiti vanno pur essi annullati; in modo che
deve ritenersi spettare alla Regione anche la raccolta dei dati da comunicare
al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato (art. 4 del d.P.R.
predetto), l'accertamento della capacità tecnica, organizzativa ed economica
dei richiedenti secondo le disposizioni dell'art. 5 dello stesso decreto, la
raccolta delle domande di cui agli artt. 6, 14, 16 (ove non si tratti di
provvedimenti di competenza ministeriale), e all'art. 20, e l'istruttoria
preliminare delle domande di concessione stesse, secondo gli artt. 8 e 12.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ferme le attribuzioni del
Comitato interministeriale per la programmazione e del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, secondo il comma quinto dell'art. 16
del dl 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034;
dichiara che spettano alla
Regione siciliana nell'ambito del suo territorio:
a) le competenze attribuite
ai prefetti dai commi 2 e 11 dell'art. 16 predetto;
b) la competenza attribuita
al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dal comma 10 dello
stesso articolo;
c) fare proposte al Comitato
interministeriale per la programmazione ai fini della determinazione degli
indirizzi di cui al comma 5 del predetto art. 16, con riguardo al territorio
della Regione siciliana;
d) determinare gli indirizzi
e le direttive di cui al comma 5 del decreto legge su menzionato, nell'ambito
di quelle deliberate dal Comitato e dal Ministro;
e) emanare norme di
esecuzione dell'art. 16 succitato, per quanto ne concerne l'applicazione al
territorio regionale, nel quadro del regolamento approvato con d.P.R. 27
ottobre 1971, n. 1269, e nel rispetto delle competenze statali;
annulla i 97 decreti
dell'Assessore regionale per l'industria e il commercio sopra elencati e, per
quanto di ragione, gli artt.4, 5, 6, 8, 12, 14 e 16 del ricordato d.P.R.27
ottobre 1971, n. 1269;
annulla altresì la circolare
del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 2 febbraio 1972;
dichiara cessata la materia del
contendere per gli altri decreti dello stesso Assessore, indicati nel ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1971.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Michele
FRAGALI
Depositata in cancelleria il
27 luglio 1972.