ORDINANZA
N. 11
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,
rispettivamente notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971, depositati
in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e
24 del registro ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione sorto per
effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio
della Regione siciliana dal 27 ottobre 1970 in poi ed aventi per oggetto
l'installazione e la gestione d’impianti per la distribuzione di
carburanti.
Visti
gli atti di costituzione della Regione siciliana;
udito
nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi
il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente
del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione
siciliana.
Ritenuto
che con ricorsi del 22 luglio 1971 e del 22 ottobre 1971 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto d’attribuzione fra lo Stato
e la Regione siciliana in ordine a vari decreti emessi dall'Assessore regionale
per l'industria e il commercio con i quali, nei confronti delle persone
indicate nei rispettivi ricorsi, si é concesso l'impianto di
distribuzione di carburanti o si é proceduto in vario modo in ordine ad
autorizzazioni già accordate.
Considerato
che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle parti, é opportuno
completare l'istruttoria della causa in relazione alla circolare del Ministero
dell'industria 29 settembre 1970, n. 79 F, mediante l'acquisizione all'esame
della Corte e delle parti degli atti dei procedimenti conclusi con l'emanazione
dei decreti oggetto dei ricorsi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata
ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa e fatta salva ogni deduzione
delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla comunicazione della
presente, la Regione siciliana depositi presso la cancelleria di questa Corte
gli atti di cui sopra.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 27 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Michele FRAGALI
Depositata
in cancelleria il 28 gennaio 1972.