SENTENZA N. 120
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 93, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di
registro), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1970 dal tribunale di
Venezia nel procedimento civile vertente tra Ciscato Antonio ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 212 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267
del 21 ottobre 1970.
Visti gli atti di
costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 9 maggio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il vice avvocato
generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei
ministri e per l'Amministrazione delle finanze.
Ritenuto in fatto
Pertile Arnaldo, assumendo
d’essere creditore verso Scalchi Luigi a titolo di mutuo, agiva in sostituzione
del debitore, ai sensi dell'art. 2900 codice civile, contro Pileggi richille,
Cernico Pietro, Marangoni Italo, Ciscato Antonio, e Santini Luciano, per il
recupero di crediti di vario ammontare di cui lo Scalchi risultava essere
titolare, a seguito del pagamento d’interessi usurari in adempimento di
contratti di mutuo distintamente conclusi.
In base a tali premesse, il
Pertile otteneva provvedimenti di sequestro conservativo e con separati atti di
citazione del 5 gennaio 1965 conveniva i predetti debitori davanti al tribunale
di Vicenza unitamente allo Scalchi, per la convalida delle misure conservative
e per la condanna di ciascuno di essi alla restituzione delle somme
indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni, agli interessi ed
alle spese.
Le cause, riunite
all'udienza del 24 febbraio 1965, venivano congiuntamente decise con unica
sentenza del 29 dicembre 1967 del tribunale di Vicenza (e non di Treviso, come
erroneamente indicato nell’ordinanza del giudice a quo), nella quale si
accertavano il credito del Pertile verso lo Scalchi, nonché i singoli contratti
di mutuo e la percezione da parte dei convenuti d’interessi usurari.
In sede di registrazione
della sentenza l'ufficio del registro di Venezia liquidava l'imposta graduale
sulle somme per le quali la sentenza recava condanna, nonché l'imposta di
titolo, ai sensi dell'art. 72 della legge di registro, sia sul mutuo concesso
dal Pertile allo Scalchi, sia su ciascuno dei mutui precedentemente conclusi fra
i singoli convenuti e lo Scalchi.
In difetto di pagamento
l'Intendente di finanza emanava, nei confronti di tutti i predetti soggetti e
dei rispettivi procuratori, ingiunzione fiscale di pagamento solidale delle
somme dovute a titolo di imposta, soprattasse ed accessori per un totale di
lire 4.233.340, con l'avvertenza che i procuratori dovevano intedersi obbligati
per il pagamento della sola imposta graduale e relativa soprattassa.
A seguito della notifica
dell’ingiunzione, il Pileggi ed il Ciscato ed i loro procuratori avvocati
Salerno ed Uderzo proponevano opposizione davanti al tribunale di Venezia,
eccependo, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 93, n. 2,
della legge di registro.
Il tribunale, con ordinanza
26 febbraio 1970, ha proposto, in riferimento all'art. 53, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità di detta norma, nelle parti in cui,
in relazione all'art. 72 della legge citata, consente che l'obbligo della tassa
di titolo ricada su soggetti estranei alla convenzione enunciata, e indica come
solidalmente tenuti al pagamento delle tasse giudiziali i procuratori delle
parti.
Il tribunale ha rilevato che
la norma impugnata, secondo la comune interpretazione, consentirebbe che
l'obbligo della tassa di titolo, in relazione ai richiami che allo stesso siano
contenuti in sentenza, ricada su soggetti estranei alla convenzione enunciata.
Donde il contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, che esige
che ogni imposizione tributaria sia ancorata alla capacità contributiva del
soggetto gravato: e ciò sia nel rispetto del principio di eguaglianza, sia per
l'esigenza che ogni imposta trovi causa in un fatto concretamente rivelatore di
ricchezza.
L'art. 93, n. 2, chiarisce
il tribunale, accomunerebbe nel medesimo trattamento così i soggetti che furono
parti della convenzione, come quelli che alla medesima rimasero estranei e che,
quindi, versano in una situazione diversa dagli altri e sembrerebbero, perciò,
meritevoli di trattamento differenziato, cui dovrebbe essere estraneo il regime
della solidarietà.
D'altra parte, per il solo
fatto meramente formale della partecipazione al processo e della posizione ivi
assunta, non si realizzerebbe quell'indice concreto rivelatore di ricchezza che
dovrebbe essere alla base di ogni imposizione, tanto più che lo stesso
interesse, di cui il soggetto estraneo alla convenzione enunciata in sentenza
può essere portatore nel processo, potrebbe risultare non proporzionato
all’imposizione che, secondo la norma denunciata, dovrebbe ricadere su di lui.
Parimenti non infondata
sarebbe la questione sotto il profilo della responsabilità dei procuratori in
ordine alle tasse giudiziali, responsabilità che non potrebbe addursi essere
fondata sul fatto della rappresentanza processuale.
Né la capacità contributiva
dei procuratori potrebbe trovare base nell'interesse dei procuratori alla
retribuzione delle proprie prestazioni professionali; interesse del tutto
autonomo e indipendente da quelli regolati con la sentenza tassata e i cui
substrati economici costituiscono il parametro dell'imposizione.
L'Avvocatura generale dello
Stato in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, già parte costituita
nel giudizio di merito, e del Presidente del Consiglio dei ministri,
intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte, con atti di identico contenuto
ha negato validità ai dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti
dell'art. 93, n. 2, della legge di registro, sostenendo che l'obbligo di pagare
le imposte di registro, giudiziali e di titolo, deriverebbe nella specie dal
fatto che, "pur essendo convenuti, i soggetti obbligati al pagamento del
tributo avevano nella specie proposto domande riconvenzionali, per le quali si
presentavano quali parti istanti".
Ma sussisterebbe anche un
loro interesse, che, investendo la sentenza pronunziata nella sua unitarietà ed
interezza e quindi anche in quelle disposizioni riguardanti altre parti, si
risolverebbe in un interesse agli atti posti a base della sentenza. Donde un
criterio di collegamento fra tutti i soggetti degli atti dedotti in giudizio,
per effetto della partecipazione al medesimo processo.
Quanto ai procuratori
legali, si osserva dall'Avvocatura che essi non possono essere considerati
debitori, ma responsabili d'imposta. L'obbligazione solidale (per la sola tassa
di sentenza) che grava su di essi troverebbe fondamento nel fatto stesso della
rappresentanza che hanno dei propri clienti, in conformità dei principi circa
la responsabilità del mandatario.
Se, pertanto, i procuratori
non sono da considerare, - conclude l'Avvocatura, - contribuenti, ma
responsabili d'imposta, sotto questo profilo il loro obbligo non investe il
principio della capacità contributiva. Ma se anche tale principio fosse
applicabile, l'attività svolta dai procuratori nella lite e l'interesse che
hanno, nei limiti dei compiti professionali, alla sentenza, offrirebbero un
indice di collegamento con il presupposto dell'imposta sufficiente a
giustificare la relativa obbligazione.
Considerato in diritto
Con l'art. 93, n. 2, del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, (la c.d. legge di registro) si dispone che,
salvo gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate negli artt. 80, 81,
82, 83, 84 e 86, sono inoltre solidalmente tenute verso l'Amministrazione dello
Stato, per il pagamento delle "tasse sulle sentenze" sui decreti,
provvedimenti ed altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi in materia
civile e commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze,
dei decreti ed altri atti, ed i rispettivi loro procuratori, nonché le parti a
carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della
loro condanna nelle medesime"; la responsabilità dei procuratori é però
limitata alle tasse giudiziali.
Il tribunale di Venezia, nel
corso di un giudizio di opposizione alla liquidazione dell'imposta di registro
su una sentenza riguardante varie parti con pluralità di domande principali e
riconvenzionali, ha denunziato l’illegittimità della norma suddetta, in
riferimento al principio della capacità contributiva (art. 53, primo comma,
Cost.). E ciò in primo luogo sul riflesso che l'obbligo del pagamento della
c.d. imposta di titolo, riguardante (ai sensi dell'art. 72 della legge di
registro) convenzioni su cui si basano le domande oggetto della pronuncia
giudiziale, grava solidalmente su tutte le parti istanti, anche se estranee
alle convenzioni enunziate in sentenza; in secondo luogo, in quanto viene
estesa ai procuratori delle parti l'obbligazione solidale relativa alle c.d.
tasse giudiziali.
Le questioni sollevate non
concernono, quindi, le ulteriori disposizioni del citato art. 93, n. 2, le
quali prevedono l'obbligazione per l'imposta di titolo sia a carico delle parti
che fanno uso delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, sia
delle parti nei confronti delle quali sia stata pronunciata condanna alle spese
processuali.
2. - In ordine alla prima
questione si rileva nell'ordinanza che l'art. 93, n. 2, nella genericità del
suo dettato, consente un’interpretazione per effetto della quale l'obbligo
d'imposta viene a gravare anche su soggetti estranei alle convenzioni su cui si
basano domande giudiziali da essi non proposte o pendenti davanti allo stesso
giudice a seguito della riunione di procedimenti separatamente instaurati.
Ciò in contrasto con l'art.
53, primo comma, della Costituzione.
La questione é fondata.
3. - Il precetto enunciato
nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, per cui tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva,
va interpretato quale specificazione del generale principio di uguaglianza, nel
senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e,
correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Sul
piano garantistico costituzionale esso deve essere inteso come espressione
dell’esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in
indici concretamente rivelatori di ricchezza.
In riferimento a tali
indici, costituenti il presupposto dell'imposizione tributaria, i soggetti
rivelano, come questa Corte ha più volte affermato, capacità contributiva e
idoneità all’obbligazione d'imposta, deducibile esclusivamente dal collegamento
fra i soggetti medesimi e le fattispecie cui la norma tributaria attribuisce
tale efficacia, secondo valutazioni riservate al legislatore. Il che, secondo
il disposto dell'art. 53, comma primo, Cost., cui deve riconoscersi,
disattendendosi l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, valore precettivo e non
meramente programmatico e applicabilità anche in materia d'imposte indirette,
non esclude tuttavia il controllo della legittimità della norma sotto il
profilo dell'assoluta arbitrarietà ed irrazionalità. Concetto quest'ultimo che
la Corte ha avuto occasione di affermare anche nella recente sentenza n. 92 del 1972.
In materia di imposte
indirette, in particolare, il necessario collegamento con la capacità
contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a
carico solidalmente oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti,
non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità
contributiva. In tali casi, peraltro, occorre che una siffatta imposizione risulti
legittimata da rapporti giuridico-economici, intercorrenti fra i soggetti
predetti, rapporti idonei alla configurazione di unitarie situazioni che
possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa.
Alla stregua di tali criteri
non può ravvisarsi il presupposto dell'obbligazione solidale per il pagamento
dell'imposta di registro sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera
situazione processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla
convenzione considerata in sentenza e che abbia formulato domande non aventi
immediato fondamento sulla convenzione stessa. Situazione che l'ordinanza del
giudice a quo delinea nelle due fattispecie in esame, con riferimento
all'imposizione del tributo solidalmente a carico di parti convenute e relativa
alla registrazione di un contratto di mutuo dedotto in causa quale titolo
legittimante, in via surrogatoria, l'esercizio di diritti di credito contro le
medesime parti, ancorché rimaste estranee al contratto, nonché in riferimento ad
analoghe imposizioni relative a contratti intercorsi fra altre parti, con
vincolo di solidarietà basato, in questo secondo caso, sulla semplice
circostanza formale della unicità del processo, a seguito della riunione
discrezionalmente disposta dal giudice, di procedimenti distintamente promossi
dagli interessati.
E non vale opporre, come si
fa dall'Avvocatura dello Stato, la speciale configurazione unitaria della
imposizione di registro come tributo sugli atti privati o giudiziali, tale cioé
da non ammettere il frazionamento del contenuto e l'individuazione, nel suo
contesto, di presupposti d'imposta oggettivamente e soggettivamente diversi.
Non esattamente é invocato
in proposito l'effetto c.d. documentativo e rappresentativo della sentenza
rispetto alle convenzioni in essa richiamate e soggette alla imposta di titolo.
Tale effetto, invero, mentre
esprime la funzione probatoria documentale svolta dalla sentenza a seguito
degli accertamenti che in essa siano contenuti, non comporta sicuramente
estensione dei limiti soggettivi di rilevanza degli atti e delle convenzioni
dedotte, così come l'eventuale efficacia della cosa giudicata formatasi sugli
accertamenti che le concernono, senza alcun vincolo di inscindibilità, non
potrebbe riguardare dal lato attivo o passivo i soggetti delle pretese non
aventi causa dalle convenzioni medesime.
Deve pertanto, e nei sensi
suindicati, essere dichiarata la illegittimità dell'art. 93, n. 2, nella
disposizione in cui si consente l'imposizione del tributo di registro anche sulle
parti che abbiano proposto domande principali e riconvenzionali, ma che siano
rimaste del tutto estranee al titolo considerato nella sentenza o in altro
provvedimento giurisdizionale, titolo assunto quale indice rivelatore di
ricchezza soggetta a prelievo fiscale.
4. - La seconda questione
riguarda i procuratori costituiti in giudizio cui la norma impugnata, come
sopra accennato, impone l'obbligo di pagamento limitatamente alle così dette
tasse giudiziali e in solido con le parti istanti o che fanno uso delle
sentenze o degli altri provvedimenti giudiziari.
Alla norma stessa é rivolta
la censura di incompatibilità con il principio dell'art. 53, primo comma,
Cost., giacché, si assume, non sussisterebbe nei confronti dei soggetti
predetti un indice di collegamento con il presupposto dell'imposta, sufficiente
a giustificare l'imposizione. L'interesse dei procuratori alla retribuzione
delle prestazioni professionali risulterebbe, infatti, del tutto indipendente
da quelli regolati con la sentenza soggetta a registrazione e considerati dalla
legge come parametro dell'imposizione.
La questione é fondata.
5. - In merito alla
estensione dell'obbligazione solidale per le tasse giudiziali a carico dei
procuratori che si siano costituiti in giudizio in rappresentanza dei propri
clienti, si é rilevato dall'Avvocatura che essi sono chiamati a rispondere
dell'adempimento di un'obbligazione tributaria riferibile ad un presupposto di
cui sono partecipi soltanto i rispettivi clienti.
Si riconosce, cioé, essere i
procuratori estranei a quelle situazioni e fatti di cui la sentenza dà atto ed
ai quali la legge ha riguardo ai fini della imposizione tributaria.
Essi sono indicati,
tuttavia, quali soggetti passivi di una misura fiscale, inquadrata nell'ambito
di una responsabilità d'imposta, il cui tratto saliente é quello di garanzia e
rafforzamento dell'adempimento del debito altrui.
La loro responsabilità
risulta così preordinata all'interesse del fisco alla realizzazione del credito
d'imposta, senza che emerga dall'interpretazione della norma in questione alcun
elemento che valga a collegare razionalmente, come invece avviene per altre
categorie di responsabili d'imposta, l'obbligazione dei procuratori al
presupposto del tributo.
Senza attardarsi nelle
dispute circa la definizione della posizione giuridica dei soggetti in
questione, va ricordato che le prestazioni del procuratore legale sono
dall'ordinamento considerate servizio di pubblica necessità e costituiscono,
normalmente, strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa
garantito dalla Costituzione (art. 24).
Agli stessi procuratori
l'ordinamento impone l'obbligo di assumere il patrocinio legale; la legge
stessa, per vero, prevede il rifiuto dell'incarico "per giusto
motivo", ma appare quanto meno dubbio, al lume dei principi giuridici e di
deontologia professionale, che sia sempre giustificato il diniego di
prestazioni legali in caso di mancato o di inadeguato deposito dei fondi
occorrenti per sostenere le spese giudiziali ed in particolare quelle, il cui
ammontare oltre tutto non é agevolmente preventivabile, inerenti alla
registrazione del provvedimento così come invece é preveduto in altri casi di
legge.
Da quanto sopra emerge che
il rapporto intercorrente fra il procuratore legale e il cliente, per quanto
concerne la rappresentanza giudiziale, non consente alcun razionale
collegamento con il presupposto del tributo di registro. Ne un simile
collegamento può basarsi su di un supposto interesse del procuratore alla
decisione; interesse che é, invece, diretto al conseguimento dei compensi
preveduti dalle tariffe vigenti ed ha fondamento nella prestazione
professionale e non certo nella pronuncia giudiziale.
Da queste considerazioni
deriva che l'art. 93, n. 2, della legge di registro deve essere dichiarato
illegittimo per la parte in cui pone a carico dei procuratori legali la
responsabilità per il pagamento delle c.d. "tasse giudiziali".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 93, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269,
nelle parti in cui:
a) dichiara solidalmente
tenute verso l'amministrazione dello Stato le parti istanti nei giudizi
contenziosi civili per le tasse di registro sulle sentenze e sugli altri
provvedimenti giurisdizionali e riguardanti convenzioni cui esse parti sono
rimaste estranee;
b) pone a carico dei
procuratori le "tasse giudiziali".
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Nicola
REALE
Depositata in cancelleria il
6 luglio 1972.