Sentenza n. 116 del 1972

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 SENTENZA N. 116

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1970 dal pretore di Voghera nel procedimento civile vertente tra Algeri Giuseppe e Bisio Gisella, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1972 il Giudice relatore Michele Fragali.

 

Ritenuto in fatto

 

Il pretore di Voghera ha denunciato per illegittimità costituzionale l'art. 2947, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui dispone che, quando é intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato decorre dalla data in cui la sentenza stessa ha acquistato irrevocabilità. Viene fatta l'ipotesi di sentenze istruttorie di proscioglimento, e si rileva che la parte lesa non é in grado di conoscere quale sia la data dalla quale la prescrizione decorre, perché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 e 399 del codice di procedura penale, di quelle sentenze viene dato avviso soltanto al procuratore della Repubblica e, in pochi casi, all'imputato. Queste considerazioni, secondo il pretore, farebbero ritenere violato il diritto alla difesa della parte danneggiata, e rivelano una situazione di disparità fra l'ipotesi di sentenza di proscioglimento, che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prima della prescrizione del reato, e l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, che fa iniziare la prescrizione del diritto predetto dalla prescrizione del reato.

Nessuno é comparso innanzi a questa Corte e il procedimento ha avuto corso nelle forme di cui all'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Considerato in diritto

 

Facendo decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilità la sentenza istruttoria di proscioglimento, l'art. 2947, terzo comma, del codice civile non ha menomato, come invece ritiene il pretore, il diritto di difesa della parte danneggiata.

É vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza predetta; ma é vero altresì che la norma impugnata implicitamente impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua azione civile, così da essere in grado di meglio seguire il corso dell'istruttoria, e, a seguito della sentenza di questa Corte 15 gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza indicati.

Si é obiettato che la norma non é coerente con quella che regola l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, la quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data di estinzione del reato.

L'incoerenza non esiste, perché la norma opposta regola una ipotesi in cui il procedimento penale non é stato iniziato e non contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima é l'ipotesi in cui l'azione penale é stata promossa e si deve concludere con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento, proposta dal pretore di Voghera con ordinanza emessa il 25 maggio 1970.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Michele FRAGALI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1972.