Sentenza n. 96 del 1972

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 SENTENZA N. 96

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1970, n. 639 (attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dalla Corte costituzionale in giudizio per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, iscritta al n.451 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto:

che nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, proposto dal Presidente della Regione siciliana nei confronti dello Stato, che traeva origine dai decreti di nomina dei comitati provinciali dell'INPS nell'Isola, nei quali non era incluso nessun rappresentante della Regione, questa Corte, con ordinanza n. 181 del 10 novembre 1971 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto siciliano, in relazione all'art. 4 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 giugno 1952, n. 1138;

che il dubbio di costituzionalità sta nella circostanza che l'art. 34 omette di prevedere la rappresentanza della Regione nei comitati provinciali anzidetti. Considerato:

che gli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto della Regione siciliana attribuiscono alla Regione stessa potestà legislativa e amministrativa in materia di "previdenza ed assistenza sociale";

che, in ottemperanza a tali norme statutarie, l'art. 4 del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento alla Regione del concreto esercizio delle funzioni amministrative in detta materia, stabilisce espressamente che l'Amministrazione regionale sia rappresentata negli organi locali degli enti ed istituti pubblici esplicanti attività in quella rientranti;

che tra questi enti é compreso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in ordine al quale, tuttavia, l'art. 34 del decreto legislativo n. 639, nel disciplinare la composizione dei relativi Comitati provinciali, omette di prevedere in seno ad essi la rappresentanza della Regione;

che tale rappresentanza non potrebbe ritenersi in alcun modo assicurata, secondo una tesi dubitativamente prospettata dalla difesa dello Stato, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in quanto chiamati ad esercitare, nella Regione, anche funzioni regionali ed all'uopo posti alle dipendenze della Regione, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione di ordine più generale, nella specie i direttori degli Uffici provinciali del lavoro partecipano ai comitati nella loro naturale ed istituzionale figura di organi dell'Amministrazione statale di cui fanno valere gli interessi, che potrebbero anche, in ipotesi, essere in conflitto con quelli dell'Amministrazione regionale;

che deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo n. 639 del 1970, limitatamente alla sua applicazione nella Regione siciliana e nella parte in cui omette di prevedere, e quindi esclude, che la Regione stessa sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS, e la pronuncia va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al precedente art. 33, relativo al Comitato regionale per la Sicilia, che, per identici motivi ed entro i medesimi limiti, contrasta del pari con la competenza costituzionalmente attribuita in materia alla Regione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella Regione;

b) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato regionale dell'INPS.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1972.