ORDINANZA N. 88
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale dell'art. 708 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 9 aprile 1970 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di
Matta Guido, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio
del 9 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
Ritenuto che nel corso di un
procedimento penale a carico di Guido Matta, il pretore di Livorno, con
ordinanza 9 aprile 1970, sollevava questione di legittimitā costituzionale
dell'art. 708 del codice penale in relazione agli artt. 3,24, secondo comma, e
27, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 110 del 1968,
ulteriormente ribadita dalla sentenza n. 14 del 1971,
questa Corte ha dichiarato non fondate analoghe questioni di legittimitā
costituzionale, in riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, oltre
che a quella dell'art. 25, secondo comma; che l'ordinanza del pretore di
Livorno non adduce motivi nuovi che possano indurre a una diversa decisione.
Visti gli artt. 26 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 708 del
codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27,
secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe e
giā decisa con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio
CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il 4
maggio 1972.