Ordinanza n. 88 del 1972

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ORDINANZA N. 88

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1970 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Matta Guido, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Guido Matta, il pretore di Livorno, con ordinanza 9 aprile 1970, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale in relazione agli artt. 3,24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Considerato che, con sentenza n. 110 del 1968, ulteriormente ribadita dalla sentenza n. 14 del 1971, questa Corte ha dichiarato non fondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, oltre che a quella dell'art. 25, secondo comma; che l'ordinanza del pretore di Livorno non adduce motivi nuovi che possano indurre a una diversa decisione.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe e già decisa con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.