SENTENZA N. 82
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
(testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), promosso con ordinanza emessa
il 5 marzo 1970 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Bargiacchi Grazia e il Ministero della difesa, iscritta al n. 153 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136
del 3 giugno 1970.
Visto l'atto di costituzione di
Bargiacchi Grazia;
udito nell'udienza pubblica
dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati;
udito l'avv. Paolo Barile, per la
Bargiacchi.
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione notificato
il 25 giugno 1969 la signora Grazia Bargiacchi conveniva dinanzi al tribunale di
Firenze il Ministero della difesa per ottenere il risarcimento del danno
derivato dalla morte del marito Ferdinando, avvenuta in conseguenza
dell'arruolamento di quest'ultimo, pur essendo esso del tutto inidoneo al
servizio di leva per gravi alterazioni patologiche facilmente accertabili.
L'Amministrazione convenuta
resisteva alla domanda eccependo, in primo luogo, l'improponibilità della
stessa per difetto assoluto di giurisdizione, conseguente alla mancanza di
diritti soggettivi del privato in materia d’arruolamento, fuori delle ipotesi
previste dall'art. 25 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. Deduceva ancora il
difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, osservando che,
anche a voler ammettere l'esistenza di diritti soggettivi, giudice di questi
sarebbe stato il Consiglio di Stato in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi
dell'art. 26, secondo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Comunque,
disconosceva in merito la fondatezza della domanda avanzata. Il tribunale di Firenze,
con ordinanza del 5 marzo 1970, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054,
nella parte concernente le "questioni sulla leva militare" per
contrasto con l'art. 113 della Costituzione.
Il tribunale, ritenuta la
pregiudizialità della eccezione relativa al difetto assoluto di giurisdizione,
la dichiarava infondata nella considerazione che il cittadino vanta un diritto
soggettivo perfetto di sentir dichiarare la propria inidoneità al servizio
militare, anche fuori dai casi previsti dall'art. 25 del d.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237, e precisamente in quelle ipotesi, comprese nel d.P.R. 28 maggio
1964, n. 496, in cui all'Amministrazione non é dato alcun apprezzamento
discrezionale in ordine alla "gravità", "estensione" od
"importanza" della malattia. Egualmente infondata riteneva poi l’eccezione
in ordine alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, poiché, nel caso
in cui fosse stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 26,
secondo comma, del t.u. n. 1054 del 1924, le controversie in materia di
questioni militari si sarebbero ripartite secondo i principi generali, e cioé
affidando quelle relative ad interessi legittimi al Consiglio di Stato, e le
altre, relative a diritti soggettivi, all'autorità giudiziaria ordinaria.
Quanto poi al contrasto della
disposizione denunciata con l'art. 113, il tribunale richiamava la sentenza n. 40 del 27 giugno
1958 della Corte costituzionale, con la quale era stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo il secondo comma dell'art. 26 più volte citato, nella parte in cui
limitava alla incompetenza o all'eccesso di potere in un caso parallelo a
quello in esame, quale il ricorso al Consiglio di Stato contro decisioni
concernenti controversie doganali.
L'ordinanza, regolarmente
comunicata e notificata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nei
termini prescritti si costituiva dinanzi alla Corte costituzionale la signora
Bargiacchi, rappresentata e difesa dagli avvocati Camillo Stagni, Francesco
Ferrara e Paolo Barile, per ribadire, con ampia memoria successivamente
depositata, gli argomenti contenuti nell'ordinanza di rimessione.
In particolare fa rilevare
preliminarmente come la limitazione della competenza dell'a.g.o. sulle controversie
in materia d’arruolamento, risultante dall'art. 25 del d.P.R. n. 237 del 1964,
é un residuo storico di una situazione ormai superata perché legata
all'opinione del carattere giurisdizionale dell'attività dei consigli di leva,
ai quali veniva devoluta anche la cognizione dei diritti soggettivi in tema di
reclutamento. Oggi, invece, dato che i consigli di leva sono pacificamente
considerati organi amministrativi, deve ritenersi che la tutela giurisdizionale
dei diritti del cittadino contro il provvedimento d’arruolamento sia radicata
presso il giudice ordinario, secondo il dettato dell'art. 2 legge abolitiva del
contenzioso amministrativo, e che la disposizione dell'art. 25 del d.P.R. n.
237 del 1964 resti necessaria solo a limitati effetti processuali. Osserva che
invece il riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo del cittadino
rispetto all'arruolamento ed in relazione alla sua idoneità a prestare servizio
militare trova sostegno costituzionale nell'art. 52, terzo comma, della Costituzione
che costituisce una precisa direttiva volta alla protezione dei diritti
inviolabili del cittadino, rafforzata poi dal riferimento alla tutela della
salute contenuto nell'art. 32 della Costituzione.
Si deve quindi contestare
l'esattezza di quanto ritenuto in una recente pronuncia delle sezioni unite
della Corte di cassazione secondo cui il giudizio reso dal consiglio di leva
sull'idoneità fisica dell'arruolato ha l'effetto di affievolire tale diritto soggettivo,
poiché esso non é espressione di discrezionalità amministrativa ma si risolve
in un accertamento medico-legale che non lascia margine alcuno di libera scelta
alla pubblica Amministrazione. Se si ritenesse che la violazione delle leggi
sull'arruolamento possa concretare solo una lesione d’interessi legittimi, vi
sarebbe assenza di tutela giurisdizionale in ordine all'accertamento
dell'esistenza del dato di fatto, qual'é lo stato d’inidoneità costituente il
presupposto per il riconoscimento di una situazione di vantaggio del cittadino.
Il Consiglio di Stato, infatti, relativamente all'idoneità fisica del soggetto,
limita costantemente la propria cognizione alla logicità del giudizio
medico-legale.
Per quel che riguarda la pretesa
giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato nella materia dell'arruolamento,
fatta derivare dal secondo comma dell'art. 26 del t.u. n. 1054 del 1924, si
aggiunge che, per la tassatività delle ipotesi di tale giurisdizione consacrate
nell'art. 29 del citato testo unico, una volta riconosciuta l'esistenza di
diritti soggettivi nei confronti del provvedimento di arruolamento, deve
riprendere vigore la regola generale, che affida sempre la cognizione dei
diritti soggettivi alla giurisdizione ordinaria.
Secondo la difesa l'annullamento
dell'art. 26 dovrebbe disporsi non solo per la limitazione che esso stabilisce
della tutela giurisdizionale solo a particolari mezzi di impugnativa, ma anche
perché, sottraendo (secondo la interpretazione che ne dà la giurisprudenza), in
materia estranea alla competenza esclusiva, la cognizione di un diritto
soggettivo da parte dell'A.g.o., viene a violare l'art. 113 nel suo combinato
disposto con l'art. 103, che dà consacrazione costituzionale al criterio di
ripartizione della giurisdizione quale é tradizionale in Italia.
Considerato in
diritto
1. - L'ordinanza del tribunale di
Firenze denuncia il secondo comma dell'art. 26 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054, poiché nella parte concernente le
questioni sulla leva militare limita l'ammissibilità dei ricorsi al Consiglio
di Stato in materia solo ai motivi di incompetenza ed eccesso di potere,
escludendo quelli di violazione di legge.
Così prospettata, la questione si
presenta manifestamente irrilevante ai fini della decisione della causa
dibattuta avanti ad esso, promossa allo scopo di ottenere il riconoscimento del
diritto al risarcimento del danno derivato dalla morte a causa del servizio
militare di un cittadino il quale al momento dell'arruolamento presentava
condizioni di salute tali da renderlo, in modo evidente, del tutto inabile alla
prestazione del servizio medesimo.
É chiaro infatti che la
limitazione a particolari mezzi di impugnativa stabilita dall'art. 26 riguarda
solo i giudizi che si svolgono avanti il Consiglio di Stato, sicché
esclusivamente tale organo può considerarsi legittimato a denunciare la
violazione dell'art. 113, secondo comma, in quanto lesiva della pienezza del
potere ad esso spettante. Ed infatti la sentenza di questa Corte n. 40 del
1958, alla quale l'ordinanza si richiama, che ebbe a dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'articolo ora denunciato, nella parte riguardante una
fattispecie analoga all'attuale, quella cioé delle controversie doganali, era
stata emessa su questione proposta dall'organo di giustizia amministrativa
interessato alla caducazione del limite.
La stessa ordinanza in esame
riconosce che nulla può argomentarsi dall'art. 25 del d.P.R. n. 237 del 1964
nel senso di escludere l'intervento dell'Autorità giudiziaria ordinaria nelle
questioni di leva in casi diversi da quelli ivi considerati, e che, una volta
eliminata la limitazione di cui al secondo comma dell'art. 26, le questioni
medesime seguirebbero la sorte di tutte quelle vertenti su interessi legittimi
affidate al giudice amministrativo, che non possono farsi rientrare fra le
questioni riservate alla sua competenza esclusiva. Sicché non si sa vedere
come, tenuti fermi tali presupposti, possa il secondo comma dell'art. 26
ostacolare il normale spiegarsi del potere di decisione sul giudizio nel cui
corso l'ordinanza stessa é stata promossa.
Nessun elemento che possa
contrastare con le considerazioni precedenti si può trarre dalle deduzioni
della difesa privata, sia per quanto riguarda il riferimento ad
un'interpretazione restrittiva della tutela dei diritti soggettivi in materia
di leva, fatta derivare dalla disposizione denunciata, che viene attribuita
alla giurisprudenza della Cassazione, e che invece risulta del tutto inesatta;
e sia in ordine alla richiesta di una pronuncia che dichiari la non
estensibilità della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato oltre i casi
tassativamente stabiliti dall'art. 29 del t.u. delle leggi sul Consiglio di
Stato, dato che essa, anche se si potesse ritenerla idonea a dar luogo a
questione di legittimità costituzionale, non risulta proposta dall'ordinanza,
che anzi, come si é detto, dà per ammessa la estraneità della materia in
oggetto alla detta categoria di competenza giurisdizionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per
manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26,
secondo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), proposta, con l'ordinanza del tribunale di Firenze del 5
marzo 1970, in riferimento all'art. 113, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Michele
FRAGALI
Depositata in cancelleria il 4
maggio 1972.