SENTENZA N. 40
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Tomaso PERASSI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, promosso con ordinanza 25 febbraio 1957 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Adunanza plenaria - emessa nel procedimento su ricorso della S.r.l. Squinzano contro il Ministero delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 13 luglio 1957 ed iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1957.
Vista la costituzione in giudizio del Ministro delle finanze, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;
udita nell'udienza pubblicata del 23 aprile 1958 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il Ministro delle finanze.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 25 febbraio 1957 (pubblicata il 27 maggio 1957, n. 8) l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato rimetteva a questa Corte la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale sorta nel corso del procedimento iniziato innanzi a quella giurisdizione con ricorso della S. r.1. Squinzano del 6 - 8 settembre 1955.
Il Ministero delle finanze, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, eccepì il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, dovendo il secondo comma dell'art. 26 del cit. T.U. del 1924 esser considerato abrogato dall'art. 111 Cost., con conseguente denunciabilità delle decisioni ministeriali in materia doganale (alle quali veniva riconosciuta natura giurisdizionale) soltanto in cassazione. Osservò subordinatamente che il vizio denunciato dalla ricorrente non concretava un difetto di giurisdizione del Ministro adito.
L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - alla quale
L'ordinanza é ampiamente motivata, e poggia essenzialmente
sulle seguenti affermazioni: 1) le decisioni ministeriali delle controversie
doganali riguarderebbero questioni di interessi
legittimi e non di diritti soggettivi, sarebbero sostanziate di discrezionalità
amministrativa, e avrebbero natura di atti amministrativi; 2) come tali,
qualora non esistesse il secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n.
1054, esse sarebbero soggette al controllo di legittimità del Consiglio di
Stato previsto dal primo comma dello stesso articolo; 3) il secondo comma
dell'art. 26 sarebbe incompatibile col secondo comma dell'art. 113 Cost., in quanto limiterebbe all'incompetenza o allo
straripamento di potere i mezzi di impugnativa avverso le accennate decisioni;
4) tanto ad accogliere la tesi della natura amministrativa, quanto ad
accogliere quella della natura giurisdizionale delle decisioni ministeriali, il
problema dell'impugnativa giurisdizionale di queste non potrebbe porsi in
termini di abrogazione tacita del capoverso dell'art. 26 T.U. Cons. di Stato, ma darebbe luogo a
una questione di legittimità costituzionale, stante l'incompatibilità della
disposizione rispettivamente con l'art. 111 e con l'art.
L'ordinanza é stata notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente in data 4 e 5 giugno 1957. Ne é stata data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento in data 3 - 4 giugno 1957. É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1957.
Innanzi a questa Corte si é costituito il
solo Ministro delle finanze, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, presentando le proprie deduzioni in data 24 giugno
Dalla natura giurisdizionale del provvedimento discenderebbe
l'incompatibilità della norma col solo art. 111 Cost. Donde la conclusione
dell'Avvocatura dello Stato nel senso che
A sostegno di tali ragioni l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria in data 10 aprile 1958.
Considerato in diritto
I. - L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rimettendo l'attuale questione a questa Corte, ha esattamente avvertito che quelle relative alla compatibilità di una disposizione legislativa con una norma costituzionale sono questioni di legittimità costituzionale, di esclusiva competenza di questa Corte, anche se riguardino disposizioni anteriori all'entrata in vigore della norma costituzionale con cui siano incompatibili.
Di conseguenza, nonostante che i giudici comuni abbiano
talora affermato l'intervenuta abrogazione da parte della Costituzione del
secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054,
II. - Tanto l'ordinanza del Consiglio
di Stato, che ha rimesso l'attuale questione a questa Corte, quanto
l'amministrazione finanziaria, che é l'unica parte presente in questo giudizio
costituzionale, concordano circa l'illegittimità della norma del secondo comma
dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n.
Una notevole divergenza sussiste però
tra le tesi dell'Amministrazione e quella del giudice a quo in ordine al
fondamento dell' illegittimità costituzionale. La prima, sul presupposto della
natura giurisdizionale delle decisioni ministeriali, vede tale fondamento nel
secondo comma dell'art. 111 Cost.,
il quale dispone che contro le sentenze degli "organi giurisdizionali
ordinari e speciali" é "sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge": con la conseguenza della illegittimità della norma
in esame in quanto, anziché ammettere contro le decisioni ministeriali il
ricorso in cassazione, prevede il ricorso al Consiglio di Stato. L'ordinanza di
rimessione, pur mostrando di aderire anch'essa a tale
tesi nel caso che dovesse essere accolta l'opinione della natura
giurisdizionale delle decisioni ministeriali, si manifesta peraltro propensa
all'opinione della natura amministrativa di tali decisioni; la quale
condurrebbe a vedere il fondamento dell'illegittimità costituzionale della
norma nel secondo comma dell'art. 113 Cost.: siccome questo dispone che la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi nei confronti degli atti della pubblica
amministrazione "non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi
d'impugnazione", il secondo comma dell'art.
Osserva
I lavori preparatori della legge del 1889, la più antica giurisprudenza del Consiglio di Stato e l'inconcepibilità che il legislatore usasse in un solo articolo la medesima espressione tecnica in due diversi significati, dimostrano l'inconsistenza della diffusa opinione, secondo cui nel terzo comma dell'art. 3 della legge del 1889 (e attualmente nel secondo comma dell'art. 26 del T.U. sul Consiglio di Stato) l'espressione "eccesso di potere" sarebbe stata impiegata, anziché nel senso del primo comma, in quello di "difetto di giurisdizione", in cui la stessa espressione era impiegata nell'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione.
In effetti la legge del 1889, nell'escludere, in sede di sindacato della legittimità delle decisioni ministeriali in materia doganale e in materia di leva militare, il sindacato per violazione di legge, non lo fece sul presupposto della natura giurisdizionale di quelle decisioni (tesi, fino allora, almeno per quanto riguarda la materia delle controversie doganali, non ancora affermata nella giurisprudenza della Corte di cassazione, giudice dei conflitti), bensì lo fece - come risulta dai lavori preparatori - unicamente per la considerazione che nelle rispettive materie "la maggiore tutela degli interessi individuali sarebbe riuscita irreparabilmente dannosa alla difesa ed all'economia sociale". Gli elaboratori della legge erano convinti che i ricorsi contro le decisioni in questione non fossero se non "una specie del genere indicato nella prima parte" dell'articolo (vale a dire ricorsi avverso atti amministrativi).
I provvedimenti delle autorità appartenenti alla pubblica Amministrazione, sopra tutto se attinenti a questioni in cui l'Amministrazione stessa sia interessata, anche se inerenti ad attribuzioni contenziose, devono, del resto, in mancanza di univoche qualificazioni legislative in senso diverso (quali l'attribuzione ad esse dell'autorità di cosa giudicata, l'ammissione del ricorso in Cassazione, e simili), esser ritenuti provvedimenti di natura amministrativa e non giurisdizionale. Il perseguimento di fini di giustizia, attraverso procedimenti che assicurino serie garanzie agli interessati, non é infatti espressione inequivoca di attività giurisdizionale, dato che la via della giustizia può rappresentare anche un mezzo strumentale per la realizzazione da parte dell'Amministrazione delle proprie finalità di interesse pubblico. Né nelle "determinazioni" ministeriali sulle controversie doganali, così come sulle orme dei testi legislativi preesistenti del 1859, del 1878 e del 1887, risultano disciplinate dal T.U. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni, é dato riscontrare qualcosa che possa far considerare superata la presunzione della natura amministrativa, propria delle decisioni contenziose adottate in causa propria dagli organi della pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, é evidente che l'art. 26 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, nel deferire al Consiglio di Stato i ricorsi per illegittimità degli atti amministrativi (comma primo), esentando da ogni sindacato che non sia per "incompetenza od eccesso di potere" le determinazioni ministeriali in esame (comma secondo), contrasta col precetto del secondo comma dell'art. 113 Cost., in base al quale la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione non può essere limitata a particolari mezzi d'impugnazione.
Esula poi dai poteri di questa Corte stabilire se, una volta cessata l'efficacia della disposizione relativa alle decisioni ministeriali in materia doganale contenuta nel secondo comma dell'art. 26, la competenza a giudicare della legittimità delle decisioni stesse spetti al Consiglio di Stato, ovvero al magistrato ordinario.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando sulla questione proposta con ordinanza dell'Assemblea plenaria del Consiglio di Stato del 25 febbraio 1957:
dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, limitatamente alle "controversie doganali", in riferimento all'articolo 113, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1958.
Tomaso PERASSI - Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1958.