Ordinanza n. 74 del 1972

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ORDINANZA N. 74

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1971 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e Simoni Ugo e Simonetta, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 giugno 1971, emessa nel procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e Simoni Ugo e Simonetta, il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26. Secondo l'ordinanza, la norma impugnata, limitando alla data dell'8 marzo 1960 l'effetto retroattivo dell'abolizione del termine biennale ai fini del' applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, che si trovano nelle medesime condizioni di avere iniziato la costruzione di case non di lusso prima dell'8 marzo 1960 e di non avere ultimato i relativi lavori entro il biennio dall'inizio della costruzione.

Considerato che, con sentenza n. 132 del 1971, questa Corte ha dichiarato non fondata l’identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150;

che l'ordinanza non prospetta nuovi profili né adduce argomenti che possano convincere a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 22 giugno 1971 del tribunale di Bologna e già dichiarata non fondata con sentenza n. 132 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1972.