ORDINANZA
N. 74
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimitā costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967,
n. 1150 (proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie
in materia edilizia), convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio
1968, n. 26, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1971 dal tribunale di
Bologna nel procedimento civile vertente tra il Comune di Imola e Simoni Ugo e Simonetta, iscritta al n. 313 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273
del 27 ottobre 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzė.
Ritenuto che,
con ordinanza del 22 giugno 1971, emessa nel procedimento civile vertente tra
il Comune di Imola e Simoni Ugo e Simonetta, il
tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 5, primo
comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con
modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26. Secondo l'ordinanza, la norma
impugnata, limitando alla data dell'8 marzo 1960 l'effetto retroattivo
dell'abolizione del termine biennale ai fini del' applicazione dei benefici
tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, avrebbe
determinato uningiustificata disparitā di trattamento tra contribuenti, che si
trovano nelle medesime condizioni di avere iniziato la costruzione di case non
di lusso prima dell'8 marzo 1960 e di non avere ultimato i relativi lavori
entro il biennio dall'inizio della costruzione.
Considerato che, con sentenza n. 132 del 1971,
questa Corte ha dichiarato non fondata lidentica questione di legittimitā
costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150;
che l'ordinanza
non prospetta nuovi profili né adduce argomenti che possano convincere a
modificare la precedente decisione.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art.
5, primo comma, del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150 (proroga dei
termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia),
convertito, con modificazioni, in legge 7 febbraio 1968, n. 26, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza 22 giugno 1971 del
tribunale di Bologna e giā dichiarata non fondata con sentenza n. 132 del 1971.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZĖ
Depositata in
cancelleria il 19 aprile 1972.