ORDINANZA
N. 73
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimitā costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1969,dal pretore di
Milano nel procedimento penale a carico di Bianchi Gianfranco, iscritta al n.
252 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Udito nella
camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzė.
Ritenuto che,
con ordinanza 18 marzo 1969, emessa nel procedimento penale contro Bianchi
Gianfranco, il pretore di Milano ha sollevato la questione di legittimitā
costituzionale degli artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ritenendo
che il diritto
di difesa sia compromesso dalla ristrettezza del termine concesso all'imputato
per provvedere alla difesa e dalla circostanza che, per il giudizio
direttissimo, non é possibile l'osservanza delle disposizioni dell'art. 304
quater del codice di procedura penale.
Considerato che,
per quanto riguarda i termini concessi all'imputato per provvedere alla difesa,
la Corte, con sentenza n. 92 del 1967,
ha dichiarato non fondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art.
503, terzo comma, del codice di procedura penale rilevando che il giudizio
direttissimo é disposto per i casi in cui la semplicitā dei fatti e
l'immediatezza degli elementi di prova sono tali da rendere pių che sufficiente
per la difesa la conoscenza che ne risulta dallo svolgersi del dibattimento;
che in merito
alla formalitā del deposito dell'interrogatorio prescritto dall'art. 304 quater
la questione é stata decisa dalla sentenza n. 86 del 1968,
la quale ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale degli artt. 225 e 232 del
codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini
di polizia giudiziaria, ivi previste, il compimento di atti istruttori senza
l'applicazione degli art. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura
penale. Ed a tale sentenza hanno fatto seguito la legge 5 dicembre 1969, n.
932, la quale ha modificato l'art. 231 cod. proc. pen.: "il pretore,
quando si tratta dei reati attribuiti alla sua competenza, prima di...
provvedere al giudizio direttissimo,... ordina o compie gli atti di polizia
giudiziaria e di istruzione sommaria, che reputa necessari osservate le
disposizioni degli artt. 224,225 e 390 c.p.p." ed il d.l. 23 gennaio 1971,
n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n. 62, per cui i
difensori delle parti hanno diritto ad assistere all'interrogatorio
dell'imputato (articolo 1 che modifica l'art. 304 bis c.p.p.) e "gli atti
relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere...
debbono essere depositati nella cancelleria" (art. 4 che modifica il primo
comma dell'art. 304 quater c.p.p.);
che l'ordinanza
di rimessione non prospetta nuovi profili, ma critica le sentenze di questa
Corte, senza addurre argomenti che possano convincere la Corte a modificare le precedenti
decisioni.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale degli
artt. 502 e 503, terzo comma, del codice di procedura penale (Casi e modi del
giudizio direttissimo. Atti del giudizio direttissimo), sollevata in
riferimento all'art. 24 della Costituzione dall'ordinanza 18 marzo 1969 del
pretore di Milano e giā decisa con sentenze n. 92 del 1967 e n. 86 del 1968.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZĖ
Depositata in
cancelleria il 19 aprile 1972.