ORDINANZA
N. 71
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI -
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimitā costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme
sul trattamento economico e normativo degli operi dipendenti dalle imprese per
le confezioni in serie, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1971 dal
tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Saccone Innocenzo e la
societā Manifatture Mavin, iscritta al n. 404 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 311 del 9 dicembre 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con
ordinanza del 21 aprile 1971 il tribunale di Napoli ha sollevato questione di
legittimitā costituzionale del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1394, perché
stabilisce dei minimi salcourier newi
non corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della Costituzione;
che nessuno si é
costituito nel relativo giudizio.
Considerato che
con sentenza n.
156 del 1971, questa Corte ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale
degli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi
forza di legge, emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14
luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la
sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salcourier
newi fissati nei contratti collettivi resi con essi
validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al
giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della
Costituzione.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale del d.P.R.
2 ottobre 1960, n. 1394, recante norme sul trattamento economico e normativo
degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, sollevata con
l'ordinanza 21 aprile 1971 dal tribunale di Napoli e giā decisa con la sentenza
n. 156 del 28 giugno 1971.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in
cancelleria il 19 aprile 1972.