SENTENZA N.
156
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio
1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e
normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960,
n. 1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese grafiche e affini), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 giugno 1969 dal
tribunale di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Graziotto Maria e
Magnani Pietro, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1969
dalla Corte suprema di cassazione - sezione 2a civile - nel procedimento civile
vertente tra la società Azienda grafica e affini (SAGRAF) ed Esposito
Salvatore, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio
1971 il Giudice relatore Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso della causa civile promossa
da Graziotto Maria per conseguire il pagamento di retribuzioni e somme
accessorie dovutele in seguito alle prestazioni di lavoro svolte alle
dipendenze di Magnani Pietro e da determinarsi dal giudice ai sensi degli artt.
36 della Costituzione e 2099 e seguenti del codice civile, il convenuto
eccepiva che il rapporto di lavoro in questione era regolato dal contratto
collettivo nazionale per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie
e calzetterie, stipulato il 24 maggio 1957 e reso efficace erga omnes
con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 1325, e che, avendo le relative
clausole acquisito forza di legge, esse non potevano venir disapplicate dal
giudice, neppure in virtù dei poteri di cui agli artt. 36 della Costituzione e
2099 del codice civile.
L'attrice assumeva invece che il contratto
collettivo 24 maggio 1957 era stato superato da altri più recenti (17 maggio
1962 e 25 maggio 1965) e che pertanto il giudice ben poteva rifarsi ad essi per
determinare la retribuzione sufficiente, indipendentemente dall'appartenenza
delle parti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Nell'ordinanza in data 12 giugno 1969 il
tribunale di Vigevano, ritenuto che le clausole dei contratti collettivi rese
efficaci erga omnes hanno forza di legge e non possono essere disapplicate dal
giudice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, dai quali deriva il
conferimento ad esse della forza di legge, per violazione dell'art. 36 della
Costituzione.
Se infatti le norme delegate in questione
presentano caratteristiche particolari, in quanto non possono "essere in
contrasto" con norme imperative di legge (art. 5, legge citata) e possono
invece essere modificate da "accordi e contratti collettivi aventi
efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria" (art. 7), deve ciò
nondimeno ritenersi, a giudizio del tribunale, che il giudice ordinario non
possa disapplicarle, anche ove le ritenga in contrasto con la Costituzione. Il
contrasto fra clausole di contratto collettivo e norme imperative di legge non
rende inoperante la recezione, ma solo viziate da illegittimità costituzionale
sotto il profilo dell'eccesso di delega le norme delegate: il giudice perciò
non può considerare tali clausole come "non immesse" e disapplicarle,
ma deve rimettere alla Corte costituzionale l'esame della questione.
La dedotta inadeguatezza dei minimi
salariali fissati per legge si risolve quindi, a parere del tribunale, in una
violazione dell'art. 36 della Costituzione da parte delle norme che operano il
conferimento a tali clausole della forza di legge, cioè degli artt. 1 e 7,
primo e secondo comma, della legge n. 741 del 1959. In tale legge, infatti, non
vi é nulla che consenta di ritenere conferito al giudice l'eccezionale potere
di adeguare una retribuzione legislativamente fissata al limite sancito
dall'art. 36 della Costituzione. Anzi, il contrario sembra desumibile dai commi
secondo e terzo dell'art. 7, in virtù dei quali, fino a quando non
interverranno successive modifiche di legge o contratti collettivi aventi
efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria, solo l'accordo tra il
datore di lavoro ed il lavoratore, sia esso concretato in un contratto
individuale o in un contratto collettivo di diritto comune, può portare ad una
modificazione dei minimi salariali fissati dalla legge delegata.
2. - Dopo che l'ordinanza é stata
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata, é intervenuto nel processo
avanti la Corte il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta ha concluso per l'infondatezza della
questione, richiamando il precedente contrario offerto dalla sentenza n. 129 del
1963 di questa Corte ed assumendo che, con la norma del secondo comma
dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, é stata attuata una opportuna ed anzi
indispensabile saldatura normativa tra la scadenza dei contratti collettivi,
estesi erga omnes, e la stipulazione dei nuovi contratti collettivi di
categoria.
3. - Nel corso di analoga controversia
proposta da Esposito Salvatore contro la società SAGRAF avanti il tribunale di
Napoli, dopo che la tesi della diretta applicabilità dell'art. 36 della
Costituzione era stata accolta in prime cure ed in appello, la stessa questione
é stata sollevata dalla Corte di cassazione, adita con ricorso della convenuta;
nell'ordinanza in data 12 dicembre 1969, tuttavia, essa ha impugnato, sempre
con riferimento all'art. 36 della Costituzione, anziché le norme della legge n.
741 del 1959 cui si era rifatto il tribunale di Vigevano, il decreto
presidenziale 11 settembre 1960, n. 1326, che aveva reso efficace erga omnes
il contratto collettivo per i tipografici 1 ottobre 1959, di cui la convenuta
reclamava l'applicazione e che l'attore affermava invece essere superato dal
contratto collettivo di diritto comune stipulato il 6 gennaio 1962.
Secondo la Corte di cassazione, la norma
che consente al giudice ordinario di stabilire la nuova retribuzione da
corrispondersi ad un determinato lavoratore, utilizzando un contratto
collettivo postcorporativo, di per sé non efficace rispetto alle parti in
causa, come criterio orientativo per applicare l'art. 36 della Costituzione, é
l'art. 2099 del codice civile, per cui quando, come nella specie,
l'apprezzamento e la valutazione della conformità dei minimi retributivi al
precetto costituzionale sono già stati effettuati dal legislatore, sia pure
mediante decreti delegati, il potere discrezionale - equitativo, conferito al
giudice dall'art. 2099 del codice civile viene meno ed egli non può sostituirsi
al legislatore.
Allo stesso risultato conduce altresì la
considerazione che l'art. 5 della legge n. 741 del 1959, con l'espressione
"norme imperative di legge", potrebbe aver inteso stabilire
l'inapplicabilità da parte del giudice ordinario delle clausole di contratto
collettivo contrastanti con le sole norme di legge ordinaria, mentre nel caso
di contrasto con norme costituzionali sarebbe rimasto fermo l'obbligo del
giudice di sollevare incidente di costituzionalità.
Nel corso della motivazione la Corte si
sofferma quindi ad analizzare la portata della sentenza n. 129 del
1963 della Corte costituzionale per concludere che essa non dice
esplicitamente che il giudice ordinario adito dal lavoratore possa provvedere
alla disapplicazione della clausola senza sollevare l'eccezione
d'incostituzionalità della legge delegata in riferimento all'art. 36 della
Costituzione; né sarebbe possibile interpretare la sentenza nel senso che lo
dica implicitamente, sia per i rilievi sopra enunciati a proposito dell'art.
2099, capoverso, del codice civile, al quale la Corte costituzionale non si era
richiamata perché estraneo al suo decidere, sia perché la stessa aveva
interpretato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 7 e non
anche l'art. 5 della legge, sia infine poiché in quel caso il giudice a quo
aveva denunciato l'art. 7 della legge di delegazione e non la legge delegata.
4. - Anche in questo giudizio é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso perché la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata.
In primo luogo l'interveniente osserva che
la denuncia dell'"incostituzionalità sopravvenuta" del decreto
presidenziale n. 1326 del 1960 per effetto dei contratti collettivi di diritto
comune stipulati successivamente non può essere considerata come una questione
di legittimità costituzionale, ma piuttosto come una questione di
interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, riservata al giudice
ordinario.
Se infatti si ammette che questo testo
legislativo era originariamente valido non sembra concepibile che
l'incostituzionalità possa derivare dal mutato valore dei salari, che é un mero
fatto economico e non giuridico. Quanto mai, da questo punto di vista, avrebbe
dovuto essere tacciato d'incostituzionalità, piuttosto che il decreto
presidenziale, l'art. 7 della legge n. 741 del 1959, cui deve farsi risalire
questa sorta di "principio nominalistico" conseguente alla dichiarata
ultrattività dei minimi salariali fissati con effetto erga omnes, che
rappresenta la causa prima degli inconvenienti lamentati.
Ma, secondo l'Avvocatura, la questione
sarebbe infondata anche se riferita all'art. 7 della legge n. 741 del 1959,
come risulta dalla decisione di
questa Corte n.
129 del 1963, della quale la Corte di cassazione ha adottato una
interpretazione inaccettabile. Se infatti la Corte costituzionale avesse inteso
subordinare l'esercizio del potere del giudice di adeguare i minimi salariali
ad una previa dichiarazione d'incostituzionalità della legge delegata, essa non
avrebbe certamente potuto affermare che "nessun dubbio sorge circa la
legittimazione dei lavoratori non associati ai sindacati che ebbero a dar vita
ai contratti collettivi recepiti nella legge di chiedere ed ottenere la
rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti medesimi".
Né ha maggior pregio l'argomento fondato
sull'art. 2099 del codice civile, poiché il potere del giudice di adeguare i
minimi salariali in relazione ai lavoratori non iscritti ai sindacati (o il cui
datore di lavoro non sia iscritto) trova la sua base nell'art. 36 della
Costituzione, di cui é indubbio il carattere precettivo, e che quindi, lungi
dall'impedire, rappresenta il fondamento dell'applicazione dell'art. 2099.
All'argomento fondato sull'art. 5 della
legge delega, infine, l'Avvocatura replica osservando che il contrasto fra le
clausole di contratto collettivo rese efficaci erga omnes e le norme
costituzionali non sussiste poiché quelle tendevano ad assicurare un
trattamento minimo, mentre l'art. 36 della Costituzione prescrive l'attuazione
- se del caso attraverso l'intervento del giudice - di un trattamento
sufficiente.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause attengono alla stessa
questione e pertanto si rende opportuna la loro riunione e la decisione con
unica sentenza.
2. - L'ordinanza del tribunale di Vigevano
denuncia gli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n.
741, mentre quella della Corte di cassazione si riferisce al decreto
presidenziale delegato n. 1326 dell'11 settembre 1960: ma entrambe deducono la
violazione dell'art. 36 della Costituzione, ritenendo che detti testi, con
l'imporre l'uno l'obbligatorietà erga omnes delle clausole dei contratti
collettivi di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge
741, e l'altro, emesso in esecuzione di quest'ultima, l'osservanza coattiva dei
minimi salariali stabiliti con il contratto collettivo per i lavoratori
dell'industria grafica del 1 ottobre 1959 hanno precluso al giudice di merito
il potere di adeguare i minimi salariali stessi alle esigenze di vita dei
lavoratori quando fossero sopravvenuti mutamenti nella situazione economico -
sociale tali da rendere i minimi contrattuali non più idonei a soddisfarle.
Sicché l'eliminazione da parte della Corte delle norme denunciate si rende
necessaria affinché possa trovare applicazione il principio del primo comma
dell'art. 36.
3. - Per valutare l'esattezza delle censure
così formulate occorre ricordare che la legge n. 741 volle porre riparo alla
situazione anomala verificatasi pel fatto che, non essendo subentrato
all'ordinamento corporativo, abrogato con il d.l.l. 23 novembre 1944, n. 769,
il nuovo assetto organizzativo cui l'art. 39 Cost. affida la formazione dei
contratti collettivi di diritto pubblico, era venuta a mancare, nei confronti
di vasti gruppi di lavoratori, per i quali non vigevano contratti di tal
genere, quella garanzia di un trattamento minimo voluta affidare agli accordi
fra le contrapposte associazioni di categoria. A siffatta carenza la legge
predetta intese provvedere delegando il Governo ad emanare norme con forza di
legge aventi a contenuto le stesse clausole dei preesistenti contratti
collettivi di diritto comune, proponendosi così di conseguire risultati
analoghi a quelli stabiliti dal citato art. 39 ma senza l'impiego delle diverse
forme e dei procedimenti previsti da quest'ultimo.
La soluzione adottata non poteva non
rivestire carattere provvisorio, transitorio ed eccezionale, e solo con
riguardo ad esso la Corte, con la sentenza n. 106 del
1962, poté riconoscerne la legittimità costituzionale.
Se si tiene presente la finalità voluta
conseguire con la emanazione della legge, sembra logico inferire che la
statuizione dell'ultrattività delle clausole rese obbligatorie per tutti gli
appartenenti alla categoria, fino al sopravvenire di nuove disposizioni di legge
o di contratti collettivi, corrispondeva al presupposto di un non lontano
adempimento del precetto costituzionale che avrebbe reso possibile il regolare
esercizio di quell'autonomia sindacale considerata dalla Costituzione quale più
idoneo strumento di disciplina dei rapporti di lavoro.
Intendere tale ultrattività come svincolata
dal detto presupposto e considerarla espressione di una volontà di mantenere
ferme a tempo indeterminato le clausole dei contratti recepiti, anche in
presenza di circostanze sopravvenute che abbiano svuotato il valore protettivo
ad esse proprio, significherebbe contrastare al proposito perseguito. Tale
contrasto avrebbe assunto carattere di estrema gravità ove l'ultrattività fosse
stata riferita alla parte relativa al trattamento salariale, così da mantenerlo
rigidamente fermo anche quando fattori intervenuti successivamente ai contratti
collettivi in atto avessero reso questo insufficiente, in modo grave ed
evidente, al minimo vitale. Infatti l'interesse alla determinazione del salario
in modo da soddisfare le esigenze minime di vita, mentre assume una rilevanza
prioritaria rispetto agli altri presi ad oggetto della contrattazione
collettiva, in quanto in certo modo ne condiziona il pieno ed effettivo
godimento, rimane poi assai più di questo suscettibile di venire compromesso
per effetto dei mutamenti che più frequentemente si verificano nel mercato del
lavoro, o per effetto del deterioramento del valore della moneta. In
corrispondenza a tali peculiarità l'art. 36, primo comma, Cost. ha stabilito
per il diritto alla retribuzione sufficiente una disciplina particolareggiata
che ne rende possibile una diretta tutela per opera del giudice, anche
all'infuori di apposite norme di legge applicative.
Da quanto precede si può dedurre che l'opinione
espressa nelle ordinanze circa la necessità di una previa pronuncia di
incostituzionalità delle disposizioni denunciate per rendere possibile
l'intervento perequativo del giudice, si sarebbe potuta accogliere solo nel
caso in cui fosse stato sancito un espresso divieto di siffatto intervento. Non
verificandosi l'ipotesi prospettata si deve ritenere sottintesa la volontà del
legislatore di non pregiudicare comunque l'esperimento delle comuni azioni
giudiziarie allo scopo della disapplicazione delle clausole sul salario
divenute inadeguate e della loro sostituzione con altre conformi al precetto
dell'art. 36.
Sarebbe infatti aberrante far discendere da
una legge che si proponeva lo scopo di consentire ai lavoratori non vincolati a
contratti collettivi di beneficiare del trattamento più favorevole da questi
disposto l'effetto contrario di ricostituire la sperequazione salariale voluta
eliminare.
Non potrebbe obiettarsi che, così
ritenendo, si verrebbe ad estendere la portata della legge n. 741 facendola
valere (in contrasto con quanto statuito con la citata sentenza n. 106)
anche nei confronti di contratti collettivi successivi all'entrata in vigore
della medesima, dato che, secondo l'interpretazione accolta, non questi sono da
assumere a parametro della pronuncia richiesta al giudice bensì l'art. 36,
mentre la sussistenza di tali contratti (che potrebbero anche mancare senza che
la fattispecie ipotizzata subisca mutamento) assume un valore di fatto, quale
indice (o uno degli indici) rivelatore di una nuova situazione, da tenere
presente al limitato effetto di decidere circa la congruità del salario.
4. - Le considerazioni ora prospettate
erano alla base della sentenza della
Corte n. 129 del
1963, con la quale ebbe a ritenersi che l'art. 7 in contestazione fosse da
interpretare non già secondo la sua formulazione letterale, bensì con riferimento
alle finalità volute perseguire (anche se dovute raggiungere con l'impiego di
mezzi di per sé inadatti) e perciò, da applicare in modo tale da non porre
ostacolo all'intervento correttivo dell'autorità giudiziaria nel senso prima
chiarito.
Quest'interpretazione non ha convinto i
giudici a quibus, i quali hanno opposto ad essa rilievi vari, che
risultano più analiticamente puntualizzati dalla Corte di cassazione. Essa ha
osservato, che mentre manca nella sentenza un'esplicita statuizione circa l'applicabilità
al caso, per opera del giudice, dell'art. 36 Cost., non se ne può neanche
argomentare una implicita perché la norma di raffronto allora invocata era
l'art. 3 Cost. e non già, come ora, l'art. 36, ed altresì perché essa non aveva
tenuto conto né dell'art. 2099, capoverso, del codice civile, né dell'art. 5
della legge n. 741.
A tali argomentazioni si può opporre
anzitutto che l'interpretazione che si censura era stata assunta dalla Corte
anche con preciso e testuale riferimento all'art. 36, la cui violazione
risultava denunciata da una delle ordinanze, la quale allegava considerazioni
analoghe a quelle ora prospettate. In secondo luogo il mancato riferimento
all'art. 2099 appare irrilevante perché questa disposizione é anteriore
all'entrata in vigore della Costituzione, e si inserisce in un ordinamento dei
rapporti di lavoro che predisponeva, con l'art. 77, ultimo comma, del d.l.l. 1
luglio 1926, n. 1130, congegni idonei ad assicurare la corrispondenza della
contrattazione collettiva ai mutamenti delle situazioni di fatto, così che il
condizionamento con esso disposto dell'intervento del giudice alla mancanza di
norme corporative lascia intatto il problema, ora agitato, della diretta
efficacia della norma costituzionale nei confronti di norme di legge di
carattere provvisorio ed eccezionale.
Quanto infine all'art. 5 della legge n. 741
non sembra dubbio che le norme imperative cui esso si riferisce siano quelle,
legislative o equiparate, considerate nell'art. 1399 del codice civile, sicché
se ne deve ritenere l'irrilevanza nella presente questione, la cui risoluzione,
come si é detto, deve farsi derivare dal coordinamento fra l'art. 7 della legge
predetta e l'art. 36 della Costituzione.
5. - Quanto precede dovrebbe portare alla
conclusione della infondatezza delle censure di incostituzionalità. Tuttavia,
in presenza dei dubbi sull'interpretazione prospettata e fatta valere con la
precedente sentenza, ed in considerazione dell'eventualità, sia di una loro
persistenza, con conseguente futura proposizione di altre questioni di eguale
contenuto, sia di quella, ancora più grave, che si giunga, sulla base di una
interpretazione letterale degli artt. 1 e 7, al disconoscimento del diritto al
salario sufficiente da parte di giudici di fronte ai quali non venga
prospettata la questione di costituzionalità, o che non la sollevino di
ufficio, la Corte é dell'avviso che debba essere dichiarata fondata l'allegata
violazione dell'articolo 36 Cost., in quanto con la legge di delegazione si sia
inteso inibire al giudice di adeguare (al di sopra dei minimi prescritti dai
decreti delegati) il trattamento economico previsto dai contratti individuali
di lavoro alle situazioni sopravvenute. Eguale statuizione deve emettersi nei
confronti dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, il solo
denunciato dalla Corte di cassazione, nella parte in cui, in fedele adempimento
del potere delegato, rende obbligatorie tutte le clausole del contratto
collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende
grafiche ed affini e quindi vincola all'osservanza anche di quelle relative ai
minimi salariali, pur quando sia accertato un mutamento nella situazione di
fatto che li abbia resi insufficienti.
Dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, nel senso specificato,
deriva la conseguenza della illegittimità di tutti i decreti presidenziali
delegati emessi in applicazione dell'articolo predetto, nella parte in cui,
imponendo l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi con essi
recepiti, precludono al giudice l'adeguazione dei minimi salariali, in essi
stabiliti, alle situazioni sopravvenute che li abbiano resi insufficienti.
Ciò in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 7, secondo comma, della legge
14 luglio 1959, n. 741, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al
giudice ordinario i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;
b) dell'articolo unico del d.P.R. 11
settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale
di lavoro 1 ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini,
conferisca al giudice ordinarie l'esercizio del potere derivante dall'art. 36
della Costituzione;
2) in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli
unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge,
emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio 1959,
n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la sopravvenuta non
corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi resi con
essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie conferisca al
giudice ordinario l'esercizio del potere attribuito dall'art. 36 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1971.