ORDINANZA N. 69
ANNO 1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 152 e 592 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1971 dal pretore di Pesaro
nel procedimento penale a carico di D'Alò Giuseppe, iscritta al n. 282 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 240 del 22 settembre 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Costantino
Mortati.
Ritenuto che con
la prima questione il pretore di Pesaro denuncia l’illegittimità costituzionale
dell'art. 592 del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, in quanto, vietando atti istruttori dopo
l'intervento di un decreto d’amnistia, lede il diritto di difesa dell'imputato;
che una seconda
censura il pretore stesso solleva nei confronti dell'art. 152 c.p.p. per
violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, poiché, facendo
prevalere la dichiarazione d’estinzione del reato per amnistia sulla pronunzia
di merito, contrasta con il divieto di presunzione implicita di colpevolezza
sancito dalla disposizione costituzionale predetta.
Considerato che
entrambe le questioni sono state decise da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1971,
la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
151 del codice penale, nella parte in cui non impone l'obbligo pel legislatore
di consentire la rinunzia all'applicazione dell'amnistia, ed ha ritenuto che
tale rinunzia, se lasciata aperta in ogni caso all'imputato, costituisce
esplicazione del diritto di difesa; e pertanto sottrae il provvedimento
d’amnistia alla censura di violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che la stessa
sentenza ha dichiarato infondata la questione relativa all'art. 592 c.p.p.,
inteso nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad atti istruttori in
caso d’amnistia non sia da far valere quando risulti la rinunzia ad essa;
sicché per quanto riguarda la prima censura se ne deve dichiarare la manifesta
infondatezza;
che anche nei
confronti della denuncia dell'art. 152 c.p.p., per violazione dell'art. 27,
secondo comma, della Costituzione, si deve giungere alla stessa conclusione,
poiché, infatti, ammessa la rilevanza costituzionale dell'interesse
dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito, in luogo di una dichiarativa
dell'estinzione per amnistia, secondo ritenuto dalla Corte con la menzionata
sentenza n. 175 del 1971, deve ritenersi che tale interesse risulti soddisfatto
quando sia consentito all'interessato di sottrarsi all'amnistia.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
592, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del
codice di procedura penale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, già decise con la sentenza n. 175 del 1971, proposta dal pretore
di Pesaro con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in
cancelleria il 19 aprile 1972.