ORDINANZA N. 68
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
22 maggio 1970, n. 283
(concessione di amnistia e d'indulto), promosso con ordinanza emessa il 4
giugno 1971 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Usai
Pietro ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.
Udito nella camera di
consiglio del 24 febbraio 1972 i1 Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che l'ordinanza
citata in epigrafe ha sollevato questione di legittimitā costituzionale
dell'art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, prospettando la disparitā di trattamento che
deriverebbe dal diverso ambito di applicazione dell'amnistia prevista dalla
norma denunciata, rispetto a quello stabilito in via generale dall'art. 5 del
medesimo decreto, in relazione unicamente ad una diversitā di motivi a
delinquere e non ad obbiettive situazioni di diseguaglianza tra i cittadini.
Considerato che la medesima
questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 5 luglio
1971, n. 175, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti
argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art. 1 del
d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata,
in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe e giā dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5
luglio 1971.
Cosė deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI -
Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il
19 aprile 1972.