Ordinanza n. 68 del 1972

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 ORDINANZA N. 68

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

22 maggio 1970, n. 283 (concessione di amnistia e d'indulto), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1971 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Usai Pietro ed altri, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 i1 Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, prospettando la disparità di trattamento che deriverebbe dal diverso ambito di applicazione dell'amnistia prevista dalla norma denunciata, rispetto a quello stabilito in via generale dall'art. 5 del medesimo decreto, in relazione unicamente ad una diversità di motivi a delinquere e non ad obbiettive situazioni di diseguaglianza tra i cittadini.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 5 luglio 1971, n. 175, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (concessione d'amnistia e d'indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971.

 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1972.