SENTENZA
N. 65
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZI
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 171, lett. b, e 180, primo e secondo
comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "protezione del diritto
d’autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", promosso con
ordinanza emessa il 2 aprile 1970 dal pretore di Chioggia nel procedimento
penale a carico di Boscolo Giuseppe e Luigi, iscritta
al n. 184 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.
Visti l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Boscolo Luigi;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi l'avv.
Roberto Cianolio, per il Boscolo,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Luigi Boscolo, imputato del reato
di cui all'art. 171, lett. b, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere
ripetutamente fatto eseguire in due sale da ballo da lui gestite in Chioggia
musica leggera d’autori rappresentati dalla SIAE rifiutandosi di pagare i
relativi diritti e per avere organizzato manifestazioni danzanti senza il
permesso della stessa SIAE, il pretore di Chioggia, accogliendo analoga
richiesta della difesa dell'imputato, con ordinanza 2 aprile 1970, dichiarava
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15, 171, lett. b, e 180, primo e secondo comma, della legge 22
aprile 1941, n. 633, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 113 della
Costituzione, disponendo, in conseguenza, la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti a questa Corte.
Dopo una
premessa tendente ad affermare che la SIAE ha il carattere d’Ente pubblico
economico, al quale sono state affidate in via esclusiva e, quindi, in regime
di monopolio, le funzioni di natura privatistica di assistere autori ed editori
nella percezione di proventi derivanti dall’utilizzazione delle opere protette,
con la potestà, almeno nel campo della musica leggera, di imporre il pagamento
di diritti d’utilizzazione fissati di suo arbitrio e senza alcun controllo
pubblico, con l'aggravante che, in forza dell'art. 72 della legge di p.s., il rilascio della licenza d’esecuzione nei pubblici
esercizi è subordinato al nulla-osta della SIAE, la non manifesta infondatezza
della sollevata questione nell'ordinanza di rinvio, viene così motivata:
1) L'esclusiva
d’intermediazione conferita alla SIAE dall'art. 180 della legge n. 633 del
1941, l'incontrollata ed incontrollabile potestà ad essa spettante nella
determinazione delle tariffe, rafforzata dal divieto di rilascio della licenza
d’esercizio senza suo nulla-osta, la sanzione penale in caso d’utilizzazione
abusiva, pongono alla libertà dell'iniziativa privata di chi intende dedicarsi
professionalmente all’esecuzione delle opere protette, limiti non giustificati
da ragioni d’utilità sociale di tale intensità da essere manifestamente in
contrasto con l'art. 41 della Costituzione.
2) Dall’esposta
disciplina risulta violato il principio d’eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione sotto i seguenti profili:
a) in quanto
attribuisce al diritto d’autore, considerato come base suscettibile di
valutazione economica una protezione più intensa rispetto agli altri diritti
patrimoniali che non trova razionale giustificazione, tanto più che è
rafforzata da tutela penale l'imposizione di un prezzo discrezionalmente ed
unilateralmente stabilito dal creditore;
b) mentre
l'interesse patrimoniale degli autori di musica leggera ad essere compensati
per il loro lavoro è analogo e non più meritevole di protezione di quello di un
qualsiasi esercente di commercio o industria, con le norme impugnate si
attribuisce all'autore di musica leggera la facoltà di determinare ed imporre
le condizioni del contratto e di denunziare penalmente l'altro contraente se
questi, anche per giustificato motivo, non accetta le condizioni impostegli;
c) anche fra
autori (ed utilizzatori) di musica leggera e gli autori (ed utilizzatori)
d’altre opere dell'ingegno, per effetto delle norme denunziate, vi è disparità
di trattamento, in quanto, soltanto ai primi è accordato il potere di
determinare discrezionalmente ed unilateralmente il corrispettivo per
l'utilizzazione dell'opera.
3) Per effetto
delle norme denunziate, chi intende utilizzare opere di musica leggera è
costretto, se non vuole rinunziare ad aprire il proprio locale e nello stesso
tempo intenda tutelarsi in via giurisdizionale contro l'atto impostogli dalla
SIAE, a pagare incondizionatamente, giacché egli è costretto a sottoscrivere il
permesso se non vuole incorrere nel reato di cui all'art. 171, lett. b, ossia,
in concreto, è posto in essere un vero e proprio "solve et repete", con evidente
violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
È intervenuto
nel giudizio, così promosso, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto
d'intervento, deduce, in sostanza, quanto segue:
1) Dopo una
premessa tendente a chiarire quale sia la natura giuridica della SIAE nonché
quella delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, si giunge alla
conclusione che, anche ammesso che nella determinazione della misura dei
diritti dovuti agli autori dagli utenti di musica leggera alla SIAE sia
attribuita una certa discrezionalità, non si esce dal campo di quella
discrezionalità che ogni produttore di beni di qualsiasi natura ha nello
stabilire il prezzo dei beni stessi, liberi, beninteso, gli utenti, nel noto
gioco della domanda e della offerta, di accettarli o no.
Di qui le
seguenti conseguenze:
a) Chi voglia
intraprendere un’attività che implichi l’utilizzazione in pubblico di opere di
musica leggera sa benissimo che, attraverso la SIAE, deve pagare un
corrispettivo; se questo corrispettivo gli sembra troppo elevato nessuno lo
obbliga ad accettarlo, alla stessa guisa che nessuno può obbligare ad accettare
l'imprenditore di un'attività commerciale di scarpe o di legname i prezzi
richiesti dai rispettivi fornitori: la nota legge economica della domanda e
della offerta finirà sempre col determinare il prezzo conveniente.
Se
l'imprenditore non riesce a trovare conveniente tale prezzo e, quindi, rinunzia
all'impresa non può, per questo, sostenere che sia stata compressa la sua
libertà d'iniziativa economica.
Di qui
l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della Costituzione;
b) Sempre
partendo dal principio che, in sostanza, ci si trova nelle condizioni di un
proprietario che ha piena libertà di stabilire il prezzo di vendita del suo
bene che l'eventuale compratore è liberissimo di non accettare, viene negata
l'esistenza della denunziata violazione del principio di eguaglianza sotto i
vari profili denunziati con l'ordinanza di rinvio.
Per quanto, in
particolare, riguarda l'assunto che l'obbligo di accettare il prezzo stabilito
unilateralmente e discrezionalmente dalla SIAE è rafforzato addirittura da sanzione
penale, si oppone che tale sanzione riguarda non il rifiuto di accettazione di
quel prezzo, ma l'utilizzazione dell'opera senza aver pagato alcun prezzo, il
che, rimanendo nel campo del paragone con altri imprenditori sopra fatto,
equivale ad un proprio e vero furto di scarpe o di legname.
2) Poiché come
già si è detto non vi è un obbligo di pagare un prezzo che non si intende
accettare e poiché nessuna norma proibisce di intraprendere azione nelle forme
di legge nei confronti della SIAE per ottenere una previa determinazione di
equo prezzo, evidentemente, non può parlarsi di solve et
repete e, quindi, di violazione degli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione.
Nell'interesse
della Presidenza del Consiglio dei ministri si chiede pertanto che le questioni
sollevate vengano dichiarate infondate.
Si è costituito
in giudizio il Boscolo, il di cui patrocinio, con
memoria depositata il 7 luglio 1970, riportandosi alla motivazione
dell'ordinanza di rinvio chiede che le questioni con la medesima prospettate vengano
dichiarate fondate.
Con altra
memoria depositata il 12 febbraio 1972, il patrocinio del Boscolo,
a confutazione delle deduzioni della Avvocatura dello Stato, oppone, in
sostanza, quanto segue:
La SIAE opera
nel settore del mercato della musica leggera in regime di monopolio di fatto e
di diritto o, quanto meno, in posizione dominante ex lege.
L'assunto
dell'Avvocatura dello Stato secondo il quale ci si trova di fronte ad una
situazione analoga a quella di un qualsiasi imprenditore che debba rifornirsi
del materiale necessario per l'attuazione della sua impresa e deve, quindi,
accettare il prezzo richiesto dal produttore di tale materiale non regge, in
quanto manca il presupposto della libera concorrenza in forza della quale il
prezzo è la risultante della ferrea legge della domanda e dell'offerta.
Nel caso della
SIAE, invece, la posizione dominante attribuitale dalla legge, consente
l'imposizione del prezzo da essa richiesto, con la possibilità di abusi, contro
i quali, chi intende esercitare un'impresa di utilizzazione della musica
leggera non ha la possibilità legale di opporsi.
Di qui la
denunziata violazione delle richiamate norme costituzionali sotto i vari
profili prospettati con l'ordinanza di rinvio.
S'insiste,
pertanto, nel chiedere che venga dichiarata la fondatezza delle prospettate
questioni di illegittimità costituzionale.
Considerato in
diritto
1. - Come si è
esposto in narrativa, il presupposto logico e giuridico, sul quale poggiano le
questioni prospettate con l'ordinanza di rinvio, consiste nell'assunto che, in
forza delle denunziate norme della legge n. 633 del 1941 (nonché dell'art. 72
del t.u. delle leggi di p.s., richiamato ma non
denunziato), la SIAE opererebbe, nel settore del mercato della musica leggera,
in regime di monopolio di fatto e di diritto o quanto meno in posizione
dominante, con la possibilità di creare, per le sue caratteristiche obbiettive,
situazioni di abuso e quindi illecite, avverso le quali gli interessati non
avrebbero alcun rimedio giuridico per insorgere.
Questo
presupposto è, peraltro, errato.
Anzitutto non
può parlarsi di monopolio neppure di fatto, poiché l'esclusiva dell'attività di
intermediario accordata dal denunziato art. 180 della legge n. 633 del 1941
alla SIAE non preclude all'autore, che ne abbia la volontà e la possibilità, la
protezione e l'esercizio diretto dei propri diritti, anche nel settore della
musica leggera, particolarmente difficoltoso, in quanto non è certo agevole
controllare esecuzioni, che si svolgono nei luoghi più disparati e remoti,
senza quella adeguata organizzazione capillare, di cui dispone la SIAE e che
soltanto pochi autori particolarmente dotati e, soprattutto, affermati,
potrebbero, sia pure in misura ridotta, permettersi.
Ma non può
contestarsi che quella esclusiva ponga la SIAE in un’indubbia posizione di
preminenza, resa necessaria, peraltro, come risulta del resto da quanto si è
testé rilevato dalle difficoltà che in molti casi presenta il controllo delle
attività che hanno per oggetto l'utilizzazione economica di opere protette.
Questa posizione
di preminenza, però, come la Corte ha avuto occasione di affermare con la
sentenza n. 25
del 1968, pronunziata in altro giudizio, nel quale la legittimità dello
stesso art. 180 della legge n. 633 del 1941 veniva contestata in riferimento
all'art. 18 della Costituzione, trova piena e razionale giustificazione nella
esigenza di interesse generale e, quindi, pubblico, di adeguata protezione del
diritto di autore e di altri diritti connessi, che il legislatore ha
riconosciuto talmente rilevante da dover preordinare, al fine di soddisfarla,
particolari mezzi di difesa e di tutela sia penali sia civili.
Tra questi
ultimi va compresa l’istituzione stessa della SIAE definita appunto "Ente
di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio del diritto di
autore".
Sennonché questa
innegabile e rilevante esigenza di difesa e di tutela non può giungere fino a
giustificare l'attribuzione, sia pure ad un Ente di diritto pubblico, di poteri
arbitrari e, comunque, incontrollabili.
Infatti, anche
se il regolamento per l'esecuzione della legge n. 633 del 1941, approvato con
r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, nel Capo II, relativo alla determinazione dei
compensi ed agli accertamenti tecnici, non contiene disposizioni particolari
per la musica leggera, non per questo può ritenersi che l'operato della SIAE in
materia sia incontrollabile.
Intanto, poiché
quale ente di diritto pubblico la SIAE è soggetta a vigilanza governativa (in
base all'art. 182 della legge n. 633 del 1941 del Ministero della cultura
popolare, ora della Presidenza del Consiglio dei ministri), i suoi atti sono
soggetti ai comuni gravami in via amministrativa.
Comunque, resta
sempre aperta la via giurisdizionale sia amministrativa, ove si ritenga che la
potestà di determinare i compensi incida su semplici interessi legittimi, sia
ordinaria, ove si ritenga invece che incida su diritti perfetti.
Infine è bene
chiarire che la sanzione penale preveduta dal
denunziato art. 171, lett. b, della legge n. 633 del 1941 colpisce non il
rifiuto di accettare il compenso determinato e richiesto dalla SIAE ma
l'esecuzione dell'opera senza aver corrisposto alcun compenso.
2. - Dimostrato
che il presupposto, sul quale poggiano le questioni in esame, è errato, è
facile trarre le seguenti conseguenze.
a) Poiché da
quanto precede risulta che, ove il compenso richiesto dalla SIAE per
l'esecuzione di musica leggera a chi intenda intraprendere tale attività sia
ritenuto eccessivo, l'imprenditore ha i mezzi legali per far valere le proprie
ragioni, se questi tali mezzi non usa oppure, avendoli usati, dette ragioni
siano state dichiarate infondate, è evidente che l'imprenditore che persista
nel non voler ritenere congruo tale compenso, non può pretendere di
intraprendere egualmente quella attività senza ledere il diritto dell'autore e,
quindi, non può lamentare che sia lesa la sua libertà di iniziativa privata.
Di qui
l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della Costituzione.
b) La
riconosciuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 180 della legge n. 633 del 1941, l'applicabilità dell'art. 171, lett.
b, della stessa legge non alle sole opere di musica leggera, le particolari
difficoltà del controllo dell'esecuzione di tali opere, il costante
riconoscimento che non può ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza
quando a posizioni differenziate corrisponda una disciplina differenziata,
escludono che possa ritenersi violato l'art. 3 della Costituzione sotto i vari
profili prospettati con l'ordinanza di rinvio.
c) L'art. 72
della legge di p.s. è una delle tante norme, comuni
specie alle leggi fiscali, che subordinano l'emanazione di taluni atti
amministrativi alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi
imposti da altre leggi.
Come tale non
pone alcun limite alla difesa dei propri diritti, perché se, per avventura,
l'obbligo all'adempimento del quale è subordinato non sussiste oppure è
illegittimo, il richiedente può, dimostrandolo, impugnare nelle forme e nei
modi di legge il rifiuto di rilascio dell'atto richiesto.
La situazione è,
quindi, ben diversa da quella che si riassume nel principio del solve et repete, in base al quale non
si può procedere in via giudiziaria contro l'imposizione di un obbligo (di
solito fiscale) se prima tale obbligo non sia stato soddisfatto, salvo ad
ottenere la relativa riparazione, in caso di vittoria.
Anche la
denunziata violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sotto il
profilo che l'art. 72 della legge di p.s. porrebbe in
essere un Vero e proprio caso di solve et repete, risulta, pertanto, insussistente.
3. - Nessuna
delle censure di illegittimità costituzionale sopra esaminate investe
specificatamente, poi, l'art. 15 della legge n. 633 del 1941, che pure
nell'ordinanza di rinvio risulta menzionato.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 171 lett. b,
e 180, primo e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633
"Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo
esercizio", proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
aprile 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni
BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE
MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Deposito in
cancelleria: 19 aprile 1972