SENTENZA N. 64
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 357, capoverso, in relazione all'art. 304 bis, del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1970 dal
giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Nicolotto Giuseppe ed altri, iscritta al n. 315 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 286 dell'11 novembre 1970.
Udito nella camera di
consiglio del 10 febbraio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento penale a carico di Giuseppe Nicolotto,
pendente innanzi al giudice istruttore del tribunale di Torino, la difesa
dell'imputato, dolendosi di non aver potuto assistere alla deposizione di una
testimone assunta a futura memoria (art. 357 cpv. cod. proc. pen.), ed al
successivo confronto fra questa e l'imputato, eccepì l'illegittimità
costituzionale degli artt. 304 bis e 303 del codice di procedura penale in
relazione agli artt. 357 e 364 dello stesso codice ed in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione.
2. - Con ordinanza dell'11
maggio 1970 il giudice istruttore, pronunciandosi sulle suddette eccezioni, ha
in primo luogo ritenuto che sia manifestamente infondata quella concernente
l'art. 303 c.p.p., osservando in proposito che la Costituzione non presuppone
affatto un principio di parità fra pubblico ministero e difesa dell'imputato.
Ciò premesso, il giudice a quo-rilevato che in relazione all'art. 24 Cost.
occorre di volta in volta verificare, con riferimento ai singoli atti
processuali, se la mancata previsione dell'assistenza del difensore sia in
contrasto con la norma costituzionale - ritiene che il diritto di difesa sia
violato dall'art. 304 bis c.p.p., in relazione agli artt. 357 e 364, giacché
l'assunzione dei testimoni a futura memoria avviene in previsione
dell'eventuale impossibilità di escuterli nuovamente nel futuro corso del
procedimento, verificandosi la quale il contraddittorio non potrà attuarsi
nella sua pienezza. Dopo aver precisato che la censura d’incostituzionalità si
rivolge non già all'imposizione del giuramento, sibbene
all'esclusione del diritto del difensore di assistere a siffatte testimonianze
ed all'eventuale confronto, l'ordinanza osserva che per rendere operante il
rispetto dell'art. 24 Cost. "occorrerebbe non tanto eliminare parte di una
norma quanto piuttosto integrare una disposizione incompleta": ricorda,
peraltro, che le difficoltà tecniche da ciò nascenti sono state già superate in
altre occasioni.
Sulla base di tali premesse
il giudice a quo propone, come rilevante e non manifestamente infondata, la questione
di legittimità costituzionale concernente "il contrasto tra la norma
dell'art. 357 cpv. c.p.p. in relazione all'art. 304 bis e l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione".
3. - Innanzi a questa Corte
non c'é stata costituzione di parti e non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri. La causa viene pertanto decisa in camera di consiglio
ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - L'oggetto del presente
giudizio - quale risulta dalla parte finale dell'ordinanza di rimessione,
interpretata nel quadro dell'intera motivazione della stessa - é costituito
dall'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui questa
disposizione, in contrasto col principio sancito nell'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, esclude il diritto del difensore dell'imputato di
assistere, nella fase istruttoria, all'esame dei testimoni a futura memoria
(art. 357 cpv.) ed al confronto fra questi e l'imputato (art. 364).
2. - Con sentenza (n. 63 del 1972),
depositata in data d’oggi, questa Corte ha accertato che non viola il diritto
di difesa garantito dalla Costituzione la norma, desumibile dall'art. 304 bis
cod. proc. pen., secondo la quale al difensore non é consentito di assistere
all'esame dei testi escussi nel corso dell'istruttoria penale. A tale
conclusione la Corte é pervenuta in base alla considerazione che siffatta
disciplina, mentre da un canto trova giustificazione in esigenze inerenti al
sistema dell'istruttoria delineato dal vigente ordinamento, non sacrifica
definitivamente la difesa dell'imputato, giacché la prova testimoniale, di
regola, sarà ripetuta nel successivo dibattimento, salvo che pubblico ministero
e parti consentano la semplice lettura del verbale istruttorio: di modo che il
contraddittorio si dispiegherà, in quella sede, in tutta la sua pienezza, il
difensore sarà in grado di richiedere che al teste siano rivolte tutte le
domande pertinenti all'oggetto della testimonianza (art. 467) ed il giudice
potrà decidere tenendo presenti le risultanze acquisite al processo col
dialettico intervento dell'accusa e della difesa.
Queste ragioni, che
giustificano l'esclusione del difensore dall'assistenza alla normale prova
testimoniale, non sussistono, come é ovvio, nel caso della testimonianza a
futura memoria.
Questa, infatti, viene
assunta con le speciali modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 357 -
fra le quali é di particolare rilievo l'imposizione del giuramento - proprio in
previsione dell'impossibilità che il teste, a causa d’infermità o d’altro grave
impedimento, sia riesaminato in giudizio: al che puntualmente e razionalmente
corrisponde l'inclusione della deposizione a futura memoria fra gli atti dei
quali é consentita la lettura del verbale in dibattimento (art. 462, secondo
comma).
La legge, dunque, esclude
che il difensore possa assistere ad un atto istruttorio che essa stessa prevede
come irripetibile e, in tal modo statuendo, consente che sia definitivamente
acquisita al processo una prova sulla quale la difesa non ha potuto, né potrà
in seguito, interloquire con quei mezzi (domande, contestazioni, ecc.) che,
invece, essa é in grado di dispiegare a proposito della normale testimonianza,
quando questa vien ripetuta in dibattimento.
É evidente che il contrasto
fra la norma denunziata ed il principio costituzionale di raffronto non é
attenuato né dall'obbligo del giuramento, imposto al teste per renderlo più
sensibile al dovere d’obiettività e di verità, né dalla possibilità di
registrazione meccanica della esposizione, introdotta dall'art. 2 della legge 6
dicembre 1965, n. 1369: queste modalità d’assunzione della prova dimostrano,
certo, che il legislatore ha avvertito la sua peculiarità rispetto alla normale
testimonianza, ma non valgono a legittimare il divieto dell'assistenza del
difensore. Giova, al contrario, rilevare che lo stesso ordinamento processuale
offre elementi per una positiva valutazione dell'attuale questione di legittimità
costituzionale.
Ed invero dall'art. 304 bis,
nelle sue disposizioni originarie ed in quelle ora risultanti dalla ricordata
sentenza n. 63 del 1972, si deduce che al difensore dell'imputato é consentito
di assistere (oltre che all'interrogatorio, per il quale valgono le
particolarissime ragioni esposte nella sentenza n. 190 del 1970)
a quegli atti che sarà impossibile ripetere in dibattimento, quanto meno nelle
stesse condizioni di tempo e di luogo in cui essi vennero compiuti durante
l'istruttoria: la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma ora
in esame elimina un’ingiustificabile disarmonia del sistema.
3. - Le ragioni fin qui
esposte valgono anche a dimostrare la fondatezza della questione nella parte
relativa alla esclusione del diritto del difensore di assistere al confronto
fra imputato e teste assunto a futura memoria. Vero é che nella sentenza n. 63
é stata ritenuta non illegittima tale esclusione nel confronto fra testi e
imputato o fra più imputati: ma é chiaro che nel caso di cui ora ci si occupa
determinante per l'opposta conclusione é la previsione dell'irripetibilità del
confronto in sede dibattimentale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, limitatamente
alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere
alla testimonianza a futura memoria (art. 357 cpv.) ed al con fronto fra imputato e testimone esaminato a futura memoria
(art. 364).
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il
19 aprile 1972.