ORDINANZA N. 54
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (legge fallimentare), promossi con 17 ordinanze emesse il 12 maggio e il
16 giugno 1971 dal tribunale di Napoli in altrettanti procedimenti per la
dichiarazione di fallimento di Ripoli Vincenzo ed
altri, Lento Filomena, ditta Ugo Di Stefano, Salerno Carmine, quale titolare
dell’Industria Luceneon, Annunziata Assunta, Sommese Tommaso, Pellecchia
Santo, Mottola Gennaro e Durazzo Anna, società Imago
Elettronica, Bianco Concetta, ditta Pan di Pagano Aldo, Costantini
Mario, Di Genua Giovanni, Meola
Giuseppe, Doriano Alfonso, Torre Giuseppina e Cimmino Ferdinando, iscritte ai nn.
da 336 a 352 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito nella camera di
consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con le
ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal tribunale di Napoli, sono state
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della
Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art.
22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per
la parte in cui dispone che, se la Corte d'appello accoglie il ricorso per la
dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del tribunale,
rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla dichiarazione di fallimento;
che in questa sede non vi é
stata costituzione di parti.
Considerato che con sentenza
n. 142 del 16
giugno 1971 questa Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;
che in questa sede non sono
prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a
modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare),
sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già
dichiarate non fondate con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Nicola
REALE
Depositata in cancelleria il
15 marzo 1972.