SENTENZA N. 41
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni
d’attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 9 maggio 1969 dal giudice conciliatore di Mortara nel procedimento
civile vertente tra Mezzasalma Emilia e Santamaria Luigi, iscritta al n. 41 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo
1970.
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Il Conciliatore di Mortara ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni d’attuazione del codice di
procedura civile, in riferimento specifico al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e
successive modifiche, per ciò che riguarda l'imposta di bollo sugli atti
giudiziari, nonché in riferimento al r.d. 10 marzo 1910, n. 149,
relativo ai depositi giudiziari in valori bollati ed in danaro, ed
altresì in relazione alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla
tabella D della legge 14 marzo 1968, n. 157. La disposizione denunziata
é impugnata nella parte in cui prescrive che la costituzione in giudizio
obbliga a consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del
procedimento ed una somma per spese di cancelleria.
Il
giudice a quo ha rilevato che la giustizia é l'estrinsecazione di una
delle funzioni fondamentali dello Stato, che deve essere totalmente libera da
ogni gravame fiscale ed a carico esclusivo dello Stato. Gli oneri fiscali
processuali ledono gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
É
intervenuto il Presidente del Consiglio, il quale ha osservato che la
Costituzione non ha disposto l'eliminazione generale di quegli oneri, ma vuole
che i non abbienti siano posti in condizione di sopportarli; gli oneri, se mai,
non possono essere di tal misura da rendere praticamente impossibile il ricorso
alla tutela giurisdizionale. Vengono richiamate la conforme giurisprudenza di
questa Corte e le leggi sul gratuito patrocinio.
2. -
All'udienza del 12 gennaio 1972 l'Avvocatura dello Stato ha confermato le
conclusioni prese con l'atto d'intervento.
Considerato in diritto
Il
giudice a quo ripropone, con riferimento ad una diversa disposizione, questioni
già decise.
Fin
dalla sua sentenza 13 marzo 1964, n. 30, la
Corte ebbe a respingere la tesi secondo cui l'interesse generale all'esercizio
della funzione giudiziaria crea la necessità del suo svolgimento senza
oneri fiscali per le parti; e nella successiva sentenza 15 giugno 1967, n. 93, ha
pure negato che quell'interesse imponga di liberare le parti dall'onere
d’anticipazione delle spese.
Non
v'é dubbio che la giustizia é l'estrinsecazione di una funzione
fondamentale dello Stato; ma ciò non porta a ravvisare nella
Costituzione l'esistenza di una garanzia di gratuità nella protezione
giudiziaria civile o penale. La Corte deve ribadire che il terzo comma
dell'art. 24 della Costituzione, con il fare obbligo di assicurare ai non
abbienti i mezzi per agire e per difendersi in giudizio, muove ovviamente dal
presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei
cui riguardi é esercitata un'attività di giustizia. Di ciò
deve tenersi conto quando si sostiene che la funzione giudiziaria deve essere a
carico esclusivo dello Stato; cosicché le leggi ordinarie, quando gravano
d’oneri patrimoniali coloro che agiscono o resistono nel processo, non
ledono norme della Costituzione.
Il
giudice a quo ritiene che il principio della gratuità della funzione
giudiziaria é implicito nell'ordinamento costituzionale; ma non
può esistere tale principio se l'ordinamento stesso contiene l'altra
regola che garantisce ai non abbienti i mezzi per la difesa giudiziaria, e che
quindi permette di sollevare dalla spesa processuale soltanto alcuni di coloro
che richiedono la protezione del giudice, non tutti. Contrariamente perciò
a quanto afferma l'ordinanza, gli oneri patrimoniali che condizionano l'azione
e la difesa giudiziaria non sono ostacoli che limitano di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini; quegli ostacoli che l'art. 3
della Costituzione vuole che si eliminano. Impedimenti del genere non esistono
nel processo, perché l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito
patrocinio ai non abbienti; i quali, com'é noto, non sono i poveri, ma
coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo. Possono
anche muoversi critiche al funzionamento di tale rimedio; ma il modo
d’attuazione di una norma o di un gruppo di norme non é di per
sé indice di un contrasto con la Costituzione (v. a tal riguardo la
predetta sentenza 15 giugno 1967, n. 93).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38
delle disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile in
relazione al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche, per
ciò che riguarda l'imposta di bollo sugli atti giudiziari, nonché
in relazione al r.d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi giudiziari in
valori bollati ed in danaro ed altresì in relazione alle norme sui
diritti di cancelleria di cui alla Tabella D della legge 14 marzo 1968, n. 157;
questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, nonché al principio secondo il quale nella funzione
giurisdizionale si estrinseca uno dei tre poteri fondamentali dello Stato.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Michele FRAGALI
Depositata
in cancelleria il 3 marzo 1972.