ORDINANZA N. 32
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 506, 507, 509 e 510 del
codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze
emesse l'11 dicembre 1969 dal pretore di Roma in tre procedimenti penali a
carico di Pasquarelli Sergio, iscritte ai nn. 88,89 e 90 del registro ordinanze
1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile
1970;
2) ordinanza
emessa il 9 febbraio 1970 dal pretore di Conegliano nei procedimenti penali
riuniti a carico di Piovesana Pietro, iscritta al n. 167 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17
giugno 1970;
3) ordinanza
emessa il 22 aprile 1970 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento
penale a carico di De Pascale Giovanni, iscritta al n. 259 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254
del 7 ottobre 1970;
4) ordinanza
emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Cagliari nel procedimento penale a
carico di Locci Ugo, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che
con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 506, 507, 509, 510 del codice di
procedura penale in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della
Costituzione;
che i giudizi
possono essere riuniti.
Considerato
che in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, la questione é
stata dichiarata non fondata con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957,
nn. 46 e 136 del 1967 e
dall'ordinanza n.
136 del 1970, per quanto attiene alla facoltà di scelta del rito (giudizio
ordinario o per decreto) affidata al pretore, alla asserita violazione del
principio di presunzione di non colpevolezza e alle conseguenze della mancata
presentazione al dibattimento dell'opponente al decreto penale;
che in quanto
all'inapplicabilità dell'istituto dell'assenza, di cui all'ordinanza del
pretore di Conegliano, va osservato che, qualora l'opponente adduca un legittimo
impedimento per giustificare la mancata comparizione al dibattimento, il
pretore non può ordinare l'esecuzione del decreto penale e che un’eventuale,
eccezionale e successiva difficoltà di procedere nel dibattimento stesso, va
superata, praticamente, con i mezzi che la legge offre, ma non può essere
addotta come motivo di differenziato trattamento e quindi d’illegittimità
costituzionale;
che non
sussiste alcuna violazione dell'art. 25 della Costituzione, come invece ritiene
l'ordinanza del pretore di Roma, perché, anche nel caso di mancata comparizione
dell'opponente al dibattimento, vi é un giudice, sempre precostituito per
legge, anche se i suoi poteri sono limitati in dipendenza dell'inerzia
dell'opponente stesso;
che neppure
l'art. 111 della Costituzione risulta violato, contrariamente a quanto si
assume nella citata ultima ordinanza, perché la motivazione della sussistenza
degli elementi che giustificano la scelta del rito, é implicita nella emissione
del decreto, che non é rimessa ad un indiscriminato apprezzamento, ma é
condizionata dalla necessità di compiere o meno determinati atti e di esperire
determinate indagini;
che, pertanto,
le ordinanze surrichiamate non adducono argomenti, né prospettano nuovi profili
che possano indurre la Corte a modificare le suddette decisioni.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 506, 507, 509 e 510 del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, dalle ordinanze
indicate in epigrafe, e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 46 del 1957,
nn. 46 e 136 del 1967 e con l'ordinanza n. 136 del 1970.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della consulta, il 10 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in
cancelleria il 17 febbraio 1972.