ORDINANZA N. 31
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio", promossi con ordinanze emesse il 20 aprile ed il 12 maggio
1971 dal tribunale di Siena nei procedimenti per scioglimento di matrimonio
vertenti, rispettivamente, tra Salvini Rossana e Finetti Angiolo, tra Gorelli Annita e Panterani Filippo e tra Benvenuti Eustachio
e Bonaiuti Giuliana, iscritte ai nn. 196, 197 e 216
del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 127 del 19 maggio 1971 e n. 177 del 14 luglio 1971.
Udito
nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto
che con due ordinanze - d’identico contenuto - emesse il 20 aprile 1971
nei procedimenti civili per scioglimento di matrimonio vertenti,
rispettivamente, tra Salvini Rossana e Finetti Angiolo e tra Gorelli Annita e Panterani Filippo, il tribunale di Siena ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, "Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio" in relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del Concordato
tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, ed in riferimento all'art. 7, secondo
comma, prima parte, della Costituzione;
che
con altra ordinanza del 12 maggio 1971 emessa nel procedimento vertente tra
Benvenuti Eustachio e Bonaiuti Giuliana, il detto
tribunale ha sollevato nuovamente tale questione in riferimento, tuttavia,
anche agli artt. 10 e 138 della Costituzione;
che
avanti questa Corte si é costituita soltanto la Gorelli
e, nello stesso giudizio, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che
i procedimenti possono essere riuniti trattandosi della stessa questione.
Considerato
che la questione così come proposta dal tribunale di Siena nelle tre
ordinanze sopraindicate é stata già dichiarata non fondata con la
sentenza di questa Corte n. 169 del 1971;
che
non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano indurre
la Corte a modificare la precedente decisione.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), proposta dalle ordinanze del tribunale di Siena
indicate in epigrafe in relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del
Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato Italiano e la Santa Sede ed in
riferimento agli artt. 7, 10 e 138 della Costituzione, e già dichiarata
non fondata con sentenza n. 169 del 1971.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata
in cancelleria il 17 febbraio 1972.