SENTENZA N. 169
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio", promosso con ordinanza emessa il 20
aprile 1971 dal tribunale di Siena nel procedimento per scioglimento di
matrimonio vertente tra Pagliantini Oville e Inglesi Gino, iscritta al n. 173
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Visti gli atti di costituzione di
Pagliantini Oville e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno
1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Rosario Nicolò, Paolo
Barile ed Enzo Cheli, per la Pagliantini, e il vice avvocato generale dello
Stato Cesare Arias ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento per scioglimento
di matrimonio vertente tra Pagliantini Oville e Inglesi Gino, il tribunale di
Siena, con ordinanza 20 aprile 1971, ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in
relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del Concordato 11 febbraio 1929
tra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, primo e
secondo comma, 10 e 138 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza di rimessione, giusta
l'opinione della Corte di cassazione a sezioni unite (sent. 12 marzo 1970, n.
635), l'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede ha inteso
riconoscere all'interno dello Stato il matrimonio celebrato con il rito
religioso, quale istituto disciplinato dal diritto canonico, cioè con il suo
carattere sacramentale indissolubile. Il che si evince dalla diversa
formulazione e previsione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1970, rispetto a
quella del precedente articolo concernente il matrimonio civile. Onde il
contrasto del ripetuto art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, con l'art. 7
della Carta, atteso che, secondo la sentenza della
Corte costituzionale n. 30 del 1971,
detto art. 7 "non sancisce solo un generico principio pattizio da valere
nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene
altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al
contenuto di questo, ha prodotto diritto".
L'ordinanza di rimessione osserva, inoltre,
quanto segue.
a) L'art. 2 della legge n. 898 del 1970 é
in contrasto con l'art. 7 della Costituzione, in relazione ai commi primo e
quarto dell'art. 34 del Concordato anche sotto il profilo della violazione
dell'obbligo, da parte dello Stato italiano, di garantire irrevocabilmente la
permanenza degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso
e regolarmente trascritto. Al riguardo a nulla rileva la differenza di dizione
usata negli artt. 1 e 2 della legge (scioglimento, per i matrimoni civili; cessazione
degli effetti civili, per i matrimoni concordatari), in quanto si tratta di
formule che producono identici effetti per i coniugi, per la prole e per i
relativi rapporti patrimoniali.
b) I sopra enunciati motivi di sospetta
incostituzionalità, convergono nel corollario della violazione dell'art. 7,
comma secondo, e altresì dell'art. 138 della Costituzione da parte della norma
impugnata, in quanto essa, implicando una modificazione dell'art. 34 del
Concordato, non accettata dalle due parti contraenti, avrebbe richiesto
l'adozione del procedimento di revisione costituzionale, previsto, in linea
generale, dall'art. 138 per ogni norma della Carta e, in linea particolare,
dall'art. 7, secondo comma, per qualsiasi modificazione dei Patti Lateranensi.
c) Se anche non si volesse considerare
l'art. 34 del Concordato, assieme alle altre clausole di questo, come formante
il contenuto dell'art. 7 della Costituzione - opinione, però, che
contrasterebbe con la sentenza n. 30 del
1971 della Corte costituzionale - esso resterebbe pur sempre norma
internazionale, non derogabile con legge ordinaria, senza che intervenisse
anteriormente la denuncia del Concordato medesimo.
d) Con la sentenza
n. 30 del 1971 la Corte
costituzionale ha equiparato la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici a
quella della Corte di giustizia della Comunità economica europea, definendola,
come aveva fatto per questa nella sentenza n. 98 del
1965, del tutto estranea all'ordinamento giuridico interno. Ora, se é vero
che il cittadino italiano, quale soggetto di diritto internazionale, ha diritto
di adire la Corte di giustizia della Comunità europea e, quindi, sarebbe
costituzionalmente illegittima una legge ordinaria che lo privasse di tale
diritto, sembra fondato il dubbio di violazione, da parte della norma impugnata
(art. 2 della legge n. 898 del 1970), di un diritto personale del cittadino
alla giurisdizione ecclesiastica, costituzionalmente garantito (art. 34 del
Concordato).
Nel giudizio avanti questa Corte si é
costituita la Pagliantini ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Per l'Avvocatura dello Stato é da escludere
che con l'articolo 34 del Concordato, lo Stato italiano abbia inteso recepire
nel proprio ordinamento il matrimonio canonico, comprensivo di tutte le sue
componenti essenziali, fra cui l'indissolubilità. Vero é, invece, che lo Stato
italiano ha inteso attribuire al matrimonio canonico, una volta che questo sia
stato effettuato con il rito concordatario e regolarmente trascritto, i
medesimi effetti civili attribuiti dalla legge ai matrimoni civili.
L'unificazione del rito celebrativo non
impedisce che nell'unica celebrazione si possano distinguere due atti, ognuno
dei quali assume rilevanza nel rispettivo ordine giuridico ed esclusivamente in
esso. Il matrimonio che così si istituisce nei due ordinamenti, quello canonico
e quello dello Stato, sussiste e vive in ciascuno di essi una propria vita
autonoma ed indipendente di rapporto giuridico. E poiché lo Stato, nella sua
sovranità ed autonomia - ribadita proprio nel primo comma dell'art. 7 della
Costituzione - ben può variare, con legge ordinaria, gli effetti del matrimonio
civile, fissandone i casi di scioglimento anche oltre quello previsto dall'art.
149 del codice civile, gli stessi effetti saranno applicabili anche al
matrimonio concordatario, senza che l'art. 34 del Concordato ne risulti
violato.
Ciò posto, é estraneo ogni ulteriore riferimento
all'art. 7 della Costituzione, dato che questo, risolvendosi in una norma di
riproduzione, non avrebbe potuto rendere più onerosi gli obblighi pattizi dello
Stato verso la Santa Sede rispetto alla loro formulazione testuale bilaterale.
Le suesposte argomentazioni valgono anche
per l'altro profilo di illegittimità costituzionale prospettato dall'ordinanza
di rimessione: l'aver negato ai coniugi la garanzia della permanenza degli
effetti civili del matrimonio. Le cause di scioglimento del matrimonio civile -
e di quello concordatario a questo equiparato quoad effectum - operano
all'interno dell'ordinamento statuale e non all'interno di quello canonico. Fa
eccezione a questa separazione - in quanto previsto dai Patti - lo scioglimento
del matrimonio per la dispensa pro rato, la cui pronuncia viene recepita anche
dall'ordinamento interno.
La Pagliantini, sostanzialmente, confuta
l'ordinanza di rimessione con le stesse argomentazioni addotte dall'Avvocatura
dello Stato. Precisa ulteriormente soltanto che il fatto che l'art. 34 prevede
un caso di scioglimento del matrimonio e, cioè, la dispensa dal matrimonio rato
e non consumato, sta, semmai, a confermare l'ipotesi opposta a quella accolta
dal tribunale di Siena: ubi lex voluit dixit; e qui la legge ha voluto
prevedere un solo caso di scioglimento di matrimonio, affidandolo ai dicasteri
ecclesiastici. Il che vuol dire che per tutti i casi futuri di scioglimento,
non era affatto limitata la sovranità italiana, né sotto il profilo della
sostanza, né sotto quello giurisdizionale.
Sia l'Avvocatura dello Stato, sia la
Pagliantini hanno presentato memorie. In queste, specie la Pagliantini, con
dovizia di citazioni dottrinali, si diffonde ad illustrare la infondatezza di
ogni profilo di illegittimità costituzionale prospettato dall'ordinanza di
rimessione. In particolare, contesta l'interpretazione data all'art. 34 del
Concordato da detta ordinanza; si sofferma sulla differenza di dizione tra tale
articolo e l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, n. 847; accoglie la
distinzione tra matrimonio come atto e matrimonio come vincolo, distinzione
riconfermata dall'istituto della trascrizione e nella quale trova
giustificazione la discriminazione di giurisdizione; ribadisce il criterio
interpretativo restrittivo degli impegni che comportino l'accettazione di
limiti alla sovranità di una delle parti contraenti e accenna al rifiuto
dell'Assemblea costituente di inserire il principio della indissolubilità del
matrimonio nell'art. 29 della Costituzione.
Considerato
in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, viene proposta
dalla ordinanza del tribunale di Siena sotto il profilo della violazione
dell'art. 7 della Costituzione in relazione all'art. 34 del Concordato: la
norma denunciata, ammettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, avrebbe spezzato il nesso inscindibile tra tali effetti e la
natura indissolubile del matrimonio canonico, violando così l'obbligo assunto
dallo Stato di mantenere permanenti gli effetti medesimi. Tale innovazione,
essendo contenuta in una legge ordinaria, non preceduta da accordi con la Santa
Sede, avrebbe prodotto una modificazione dei Patti Lateranensi senza il
procedimento di revisione costituzionale richiesto dal ripetuto art. 7 e
dall'art. 138 della Costituzione.
La questione é infondata.
La Corte osserva preliminarmente che sulla
decisione dell'attuale questione non incide alcun problema inerente alla
sovranità dello Stato, ma che si tratta solo di accertare attraverso quali
forme (legge ordinaria o legge di revisione costituzionale) tale sovranità si
poteva esercitare nella specie.
2. - L'infondatezza della questione deriva
dal rilievo che con i Patti Lateranensi lo Stato non ha assunto l'obbligo di
non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio. All'inizio delle
trattative tra la Santa Sede e l'Italia fu proposto di impegnare lo Stato
"a mantenere illeso in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio il
principio della indissolubilità e dell'impedimento dell'ordine sacro", ma
nel corso delle ulteriori discussioni non si fece più alcun cenno di tale
principio e si addivenne all'accordo, consacrato nel testo dell'art. 34 del
Concordato, per cui lo Stato ha riconosciuto al matrimonio concordatario
"gli effetti civili". Con ciò l'ordinamento italiano non ha operato
una recezione della disciplina canonistica del matrimonio, limitandosi ad
assumere il matrimonio, validamente celebrato secondo il rito cattolico e
regolarmente trascritto nei registri dello stato civile, quale presupposto cui
vengono ricollegati gli identici effetti del matrimonio celebrato davanti agli
ufficiali di stato civile.
Non può argomentarsi in contrario dal riferimento
dell'art. 34 al "sacramento del matrimonio", giacché l'espressione
usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva
la Santa Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce
anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che, in
questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilità, esso
sia stato altresì riconosciuto come produttivo di effetti civili dallo Stato.
Ed infatti l'espressione più non ricorre nell'art. 5 della legge 27 maggio
1929, n. 847, contenente disposizioni per l'attuazione del Concordato nella
parte relativa al matrimonio, la quale più semplicemente stabilisce che
"il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo
le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli
stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello
stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti". É da
tener presente al riguardo che della conformità dell'art. 5 (come del resto
anche degli artt. 12 e 16 della citata legge n. 847 del 1929) con l'art. 34 del
Concordato non si può dubitare, perché, com'é noto, il testo della legge fu
compilato in base ad intese fra la Santa Sede e lo Stato. E la relazione alla
detta legge spiega l'abbandono della formula concordataria con la
considerazione che l'accenno al carattere sacramentale del matrimonio canonico
non era conveniente in una norma dell'ordinamento statale e che era necessario
evitare l'introduzione in esso di concetti teologici. Dal che si deduce ancor
più chiaramente l'intendimento dello Stato di non tener conto nella disciplina
degli effetti civili del matrimonio concordatario di principi propri del
matrimonio canonico.
3. - Accertato che gli effetti del
matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge
attribuisce al matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva
che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le sue
caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla legge civile
ed é da questa regolato. Del resto, poiché l'art. 7 della Costituzione afferma
tanto per lo Stato quanto per la Chiesa i principi di indipendenza e di
sovranità di ciascuno nel proprio ordine, una limitazione della competenza
statale su questo punto doveva risultare da norma espressa, e, in mancanza di
questa, non é desumibile da incerti argomenti interpretativi: tanto più che, in
materia di accordi internazionali, vale il criterio della interpretazione
restrittiva degli impegni che comportino per uno dei contraenti l'accettazione
di limiti alla propria sovranità.
4. - Il matrimonio concordatario trova una
garanzia costituzionale nell'art. 7 della Costituzione, ma la trova nei limiti
in cui il regime statuito nel Concordato corrisponda alla volontà delle parti,
quale si é oggettivata nei testi normativi. Pertanto - non essendosi apportata
alcuna modificazione ai Patti Lateranensi neppure nella parte relativa all'art.
34, quarto comma, giacché la legge impugnata non sottrae ai tribunali
ecclesiastici la giurisdizione sulla nullità dell'atto matrimoniale -
l'estensione al matrimonio concordatario del nuovo regime di dissolubilità
adottato per quello civile, non richiedeva l'apposita procedura della revisione
costituzionale.
5. - Dimostrato che la legge impugnata non
contraddice all'art. 34 del Concordato, nemmeno l'art. 10 della Costituzione
risulta violato; e ciò a prescindere dal fatto che i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica sono specificamente regolati dall'art. 7 della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898
(disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, dall'ordinanza
del tribunale di Siena del 20 aprile 1971, in relazione all'art. 34, commi
primo e quarto, del Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato Italiano e la
Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, primo e secondo comma, 10 e 138
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1971.