SENTENZA N. 24
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto
legge 24 giugno 1961, n. 510 (modificazioni al regime fiscale degli olii di semi), convertito nella legge 28 luglio 1961, n.
769, promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 20 gennaio 1970 dal tribunale di Novara nel procedimento penale
a carico di Prino Carmelo e Bandi Francesco, iscritta
al n. 72 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;
2)
ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal tribunale di Rovereto nel procedimento
penale a carico di Gandolfi Bruno ed altri, iscritta
al n. 6 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Visti
gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Tali Carmelo Prino e Francesco Bandi, rispettivamente
presidente e direttore pro-tempore del Consorzio agrario provinciale di Novara,
venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale di quella città, per
rispondere del reato di cui agli artt. 8 e 17 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510,
convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, per avere posto in circolazione
oli di semi commestibili in quantitativi superiori a kg. 50 senza
l'obbligatoria bolletta di legittimazione, reato punibile con la sola multa e
non comportante né evasione di tributi, né multa proporzionale e,
come tale, non definibile in via amministrativa, in base all'art. 22 del d.l.
n. 510 del 1961, secondo l'interpretazione data a tale norma dal Ministero
delle finanze.
Il
tribunale investito del relativo procedimento, accogliendo analoga richiesta
del patrocinio degli imputati, con ordinanza in data 20 gennaio 1970,
dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del citato art. 22 del d.l. n. 510 del 1961,
in riferimento agli artt. 3, 101, 108, secondo comma, e 113, primo comma, della
Costituzione.
In
ordine alla rilevanza manca qualsiasi motivazione.
La
non manifesta infondatezza é, sostanzialmente, così motivata:
a)
la potestà di ammettere discrezionalmente alla oblazione gli imputati
per delitti puniti con la sola pena della multa, conferita all'Intendente di
finanza dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, implica l'esercizio di funzioni
giurisdizionali, affidate ad un organo amministrativo, che non offre le
garanzie di indipendenza e di imparzialità proprie del giudice e,
quindi, é in contrasto con gli artt. 101 e 108, secondo comma, della
Costituzione;
b)
contro la decisione dell'Intendente di finanza che non ammette l'oblazione non
é dato all'interessato alcun mezzo di gravame, in contrasto con l'art.
113, secondo comma, della Costituzione;
c)
l'ammissibilità all'oblazione dei delitti implicanti evasione fiscale e
punibili oltre che con il pagamento dell'imposta evasa con una multa
proporzionata all'importo di tale imposta e l’esclusione dei delitti non
implicanti evasione fiscale e puniti con la sola multa, importa violazione del
principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) in quanto la
disparità di trattamento, che ne deriva, non ha razionale
giustificazione.
É
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che con l'atto d'intervento
chiede che le proposte questioni vengano dichiarate infondate, in quanto le
attribuzioni in materia dell'Intendente di finanza hanno carattere
amministrativo e non giurisdizionale e contro i relativi provvedimenti é
ammesso il ricorso alla giurisdizione amministrativa, ed in quanto la
denunziata disparità di trattamento trova sufficiente e razionale
giustificazione nella diversità della natura dei reati ai quali si
riferisce.
2. -
Anche il tribunale di Rovereto, con ordinanza 30 ottobre 1970, emessa nel
procedimento penale a carico di Bruno Gandolfi,
Pietro Prestato e Giovanni Zucchi, imputati del reato preveduto dallo stesso
d.l. n. 510 del 1961, non implicante evasione fiscale e punibile con la sola
multa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22
di detto d.l., peraltro, soltanto per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
La
disparità di trattamento che implicherebbe violazione del principio di
uguaglianza viene prospettata non soltanto sotto il profilo denunziato dal
tribunale di Novara, ma anche sotto il seguente profilo:
Per
il secondo comma dell'impugnato art. 22 il pagamento di quanto dovuto per
l'oblazione estingue il reato, purché effettuato prima della
trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità
giudiziaria.
Ciò
implica che, in concreto, possono essere ammessi alla oblazione soltanto gli
imputati denunziati dall'Intendenza di finanza e non anche quelli denunziati
direttamente dall'autorità giudiziaria o per i quali questa stessa abbia
avuto modo di accertare il reato contestato.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato é intervenuto pure in questo giudizio.
Con
l'atto d'intervento si conchiude chiedendo che le proposte questioni vengano
dichiarate infondate, richiamandosi, al riguardo, a quanto dedotto nel giudizio
promosso dal tribunale di Novara, per quanto attiene al profilo anche da questo
prospettato e, per l'altro profilo, deducendo che quando sia mancata la fase
amministrativa, durante la quale é ammessa l'oblazione, il giudice investito
direttamente della denunzia, prima di procedere al rinvio a giudizio, ben
può trasmettere gli atti, d'ufficio o su richiesta di parte,
all'Intendenza di finanza, perché esamini se sia o non il caso di
ammettere l'imputato all'oblazione.
3. -
Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi così promossi vengono oggi
alla cognizione della Corte.
Considerato in diritto
1. -
I due giudizi, come sopra promossi, vanno esaminati e decisi congiuntamente,
avendo per oggetto la stessa questione.
2. -
Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della
lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con d.P.R.
22 dicembre 1954, n. 1217, contiene oltre a prescrizioni relative
all'attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi, alle licenze
di esercizio, alla vigilanza finanziaria, al trasporto ed al condizionamento,
alla custodia dei semi oleosi nelle fabbriche, ai requisiti degli oli prodotti
a seconda che siano destinati ad uso alimentare, farmaceutico o industriale, le
norme relative agli oneri fiscali che si riducono, poi, all'imposta di
fabbricazione ed alla sovrimposta di confine, qualora si tratti di semi o oli
importati dall'estero.
Contiene,
poi, norme penali che prevedono:
a)
semplici contravvenzioni, punibili con l'ammenda;
b)
delitti punibili con la multa e con la reclusione;
c)
delitti punibili con la multa soltanto, stabilita in un minimo ed un massimo
fissi;
d)
delitti implicanti evasione o frode fiscale, punibili con la multa ragguagliata
al doppio e fino al decuplo dell'importo della imposta evasa, oltre al
pagamento dell'imposta stessa.
In
conformità con l'art. 162 del codice penale e con l'art. 14 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, il t.u. ammette l'oblazione volontaria soltanto per le
contravvenzioni punibili con la sola ammenda.
Il
d.l. 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769,
concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, oltre a
prevedere altre forme di reati per violazione di norme dirette a prevenire
evasioni fiscali e ad assicurare la genuinità degli oli prodotti,
all'art. 22, in espressa deroga dell'art. 162 c.p. dà facoltà
all'Intendente di finanza, anche per i delitti puniti con la sola multa, di
consentire che il trasgressore effettui il pagamento oltre che del contributo
dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del
tributo stesso, con l'effetto della estinzione del reato, a condizione che il
pagamento abbia luogo prima della trasmissione del processo verbale di
accertamento dell'autorità giudiziaria.
Ammette,
cioé, una forma di composizione in via
amministrativa, impropriamente definita come oblazione.
Il
richiamato art. 22 viene denunziato a questa Corte:
a)
sia dal tribunale di Novara, sia da quello di Rovereto, sotto il profilo di
violazione del principio di eguaglianza, perché senza un motivo
razionale che giustifichi tale disparità di trattamento per reati
ugualmente punibili con la sola multa viene ammessa o esclusa la oblazione a seconda
che comportino o no evasione fiscale;
b)
dal tribunale di Rovereto, sempre sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza, in quanto, anche per i reati per i quali é
ammessa la oblazione, per effetto del secondo comma dell'art. 22, questa non
può aver luogo quando la denunzia pervenga direttamente
all'autorità giudiziaria;
c)
dal tribunale di Novara, sotto il profilo della violazione degli artt. 101, 108
e 113 della Costituzione, in quanto sarebbero affidati all'Intendente di
finanza, che non presenta le garanzie all'uopo richieste dagli artt. 101 e 108,
vere e proprie funzioni giurisdizionali, per giunta senza possibilità di
difesa adeguata (art. 113 Cost.).
3. -
Così precisati i termini della controversia, poiché é
pacifico, risultando espressamente affermato in entrambe le ordinanze di
rinvio, che i procedimenti penali, nel corso dei quali tali ordinanze sono
state emesse, riguardano reati che non implicano evasione fiscale e, quindi,
non sono ammessi all'oblazione, é evidente che deve essere esaminata per
prima la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della
violazione del principio di eguaglianza per la esclusione dall'oblazione dei
reati che non comportano evasione fiscale.
Al
riguardo si rileva:
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. da ultimo sentenze nn. 48
e 90 del 1971) non può ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni differenziate corrispondano discipline razionalmente e conseguentemente differenziate.L'ammissione
all'oblazione per reati costituenti delitti, puniti con la sola pena pecuniaria
della multa, disposta dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, espressamente in
deroga dell'art. 162 c.p. che l'ammette, invece, soltanto per le
contravvenzioni punibili con la sola ammenda, costituisce, evidentemente, una
eccezione della quale non é difficile identificare il fondamento
razionale: il preminente interesse della finanza alla riscossione dei tributi.
Sotto
questo profilo le figure di reato prevedute dal d.l.
n. 510 del 1961, come si é sopra premesso, vanno ricondotte sotto due
tipi differenziati fra di loro appunto a seconda che riguardino infrazioni che
comportano o no evasione fiscale aventi, cioé,
carattere repressivo della avvenuta evasione fiscale il primo tipo (art. 16,
d.l. n. 510 del 1961) e carattere di prevenzione della evasione stessa e di
tutela dei consumatori il secondo (artt. 17, 18, 19 e 20 stesso d.l.).
Quando
vi sia evasione fiscale l'interesse dell'Amministrazione a recuperare il
tributo evaso é maggiormente e specificamente evidenziato: di qui
l'adozione di un mezzo, quale l'oblazione o, meglio, come già si
é detto, la composizione in via amministrativa, che, senza lasciare del
tutto impunito (pur estinguendolo) il reato, assicuri, anzitutto, il recupero
del tributo evaso.
In
questa esigenza preminente di realizzazione del tributo della quale non
può essere contestata la razionalità, va identificato i1 pieno
fondamento giuridico della differenziata disciplina per i due diversi tipi di
reato sopra indicati.
4. -
Dimostrata, così, la legittimità costituzionale della esclusione
dalla oblazione dei delitti che non implicano evasione fiscale, poiché
le altre questioni di legittimità prospettate con le ordinanze di rinvio
presuppongono, invece, l'ammissibilità della oblazione anche per tali
reati, é evidente la irrilevanza, ai fini dei giudizi a quibus, di tali questioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1)
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, recante "Modificazioni al
regime fiscale degli olii di semi", sollevata
dai tribunali di Novara e Rovereto con le ordinanze in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'oblazione i
reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della multa;
2) dichiara
inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del suddetto d.l. n. 510, sollevate:
a)
dal tribunale di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento
agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione;
b)
dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma denunziata
stabilisce, al secondo comma, "purché effettuato prima della
trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità
giudiziaria".
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Angelo DE MARCO
Depositata
in cancelleria il 17 febbraio 1972.