SENTENZA N.
90
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente il risarcimento dei danni
di guerra subiti da cittadini italiani all'estero, promosso con ordinanza
emessa il 7 marzo 1969 dal Consiglio di Stato - sezione IV - su ricorsi di
Girardi Amedeo contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 251 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179
del 16 luglio 1969.
Visti gli atti di costituzione di Girardi
Amedeo e del Ministero del tesoro e d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Elio Vitucci, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il
Ministero del tesoro
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza emessa il 7 marzo 1969 nei
procedimenti riuniti concernenti due ricorsi proposti dal cittadino italiano
Girardi Amedeo avverso il provvedimento del Ministero del tesoro con cui era
stata respinta la sua richiesta di indennizzo per danni di guerra subiti in
Siria, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza che il provvedimento
di rigetto della richiesta del Girardi era stato adottato in base alla norma
impugnata, secondo cui sono esclusi dal risarcimento per danni subiti
all'estero i cittadini che, alla data di entrata in vigore della menzionata
legge n. 968, non risultassero domiciliati o residenti in Italia. Ciò posto, e
dopo avere rilevato che, nel sistema della legge in esame, sarebbero previste
due forme di risarcimento alternative, a scelta dell'interessato, cioè, da un
lato, il "contributo", subordinato al ripristino del bene distrutto,
e pertanto essenzialmente a fini di utilità economica generale, e, dall'altro,
"l'indennizzo", concesso senza condizioni, e pertanto non soltanto in
vista di generale vantaggio, ma anche a fine reintegratorio del patrimonio del
singolo, il giudice a quo prosegue osservando che l'impugnata disciplina
finirebbe col porre in atto una ingiustificata discriminazione fra cittadini.
Mal si comprenderebbe, infatti, come, essendo l'indennizzo legato al fatto
oggettivo del danno subito, oltre che alla considerazione dell'interesse
generale, la condizione, estrinseca e non coerente ai fini della legge, della
residenza e del domicilio, possa valere come razionale criterio discriminatore
ai fini della corresponsione dell'indennizzo stesso.
Si é costituito tempestivamente il Girardi
il quale, nelle sue difese, insiste nel negare la sussistenza di validi motivi
logici, economici e giuridici per la discriminazione operata dalla norma
impugnata, anche perché il cittadino potrebbe in ogni momento liberamente
ritornare all'estero non appena percepito l'indennizzo, frustrando i fini di
tutela dell'incremento della economia nazionale che, indirettamente, si
volessero ritenere perseguiti attraverso l'impugnata esclusione.
Si é altresì costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale nega la fondatezza della questione, affermando,
anzitutto, che il risarcimento dei danni di guerra inciderebbe nella materia
degli interessi legittimi, tutelati in modo indiretto ed al solo fine di
perseguire il vantaggio pubblico, a differenza dei diritti soggettivi, tutelati
invece come tali.
Il legislatore, dettando la complessa
disciplina del risarcimento dei danni di guerra, avrebbe appunto perseguito
scopi di utilità generale, anche per quanto riguarda, in particolare, la
concessione degli indennizzi, perché la disponibilità di circolante che ne
deriva avrebbe costituito uno stimolo per la ripresa economica nazionale. Onde
chiara apparirebbe la "ratio" della norma impugnata, tendente ad
evitare l'esportazione di valuta italiana, che si risolverebbe a tutto
beneficio della economia di Stati esteri, in palese difformità quindi dagli
scopi della legge.
La norma in esame non sarebbe quindi
suscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità costituzionale per
presunta violazione del principio di eguaglianza, essendo sostenuta da motivi
evidenti di coerenza logica con i suoi presupposti.
L'Avvocatura osserva altresì che, in ogni
caso, l'eventuale rimozione del precetto impugnato finirebbe con il porre in
essere una contraddizione nell'ambito della legge giacché prescinderebbe dal
raggiungimento dell'interesse pubblico nella sola ipotesi dell'indennizzo,
lasciando invece in piedi la disciplina dei contributi, intesa ad agevolare la
ripresa economica del Paese, e creerebbe così una ingiustificata disparità di
trattamento all'interno della categoria omogenea degli italiani all'estero.
Infine l'Avvocatura richiama la
considerazione del caso sull'art. 27, comma quarto, della legge 29 settembre
1967, n. 955, con cui si é ammesso il riesame delle richieste di risarcimento
definite negativamente per mancanza del requisito della residenza o del
domicilio, riesame da farsi su domanda dell'interessato proponibile entro 180
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Pertanto secondo l'Avvocatura, vi sarebbe
anche da dubitare, data questa nuova disposizione, della rilevanza della
questione.
Conclude chiedendo che la Corte, ove
ritenga ammissibile e proponibile la questione, la dichiari non fondata.
Si é infine costituito anche il Ministero
del tesoro, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche alle precedenti.
Considerato
in diritto
1. - La questione di costituzionalità, come
sopra proposta, é, in sintesi, basata sul seguente motivo.
Il requisito del domicilio e della
residenza in Italia, alla data dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre
1953, n. 968, e cioè alla data del 16 gennaio 1954 (requisito al quale secondo
l'art. 52 é condizionata la concessione di indennizzi per danni di guerra
subiti all'estero), parrebbe contrastare col principio di parità di
trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione.
Tale disparità emergerebbe, in primo luogo,
dal confronto con l'altra ipotesi prevista dal citato art. 52, che, per la
concessione (accanto agli indennizzi) di contributi, li subordina al ripristino
in territorio nazionale del bene perduto o distrutto, al precipuo intento di
avvantaggiare l'economia del paese. Invece, l'indennizzo avrebbe soltanto
finalità risarcitoria individuale, con quella libertà di utilizzazione ovunque,
che prescinde dall'ipotesi di successivo reimpiego in Italia.
Pertanto, la condizione del domicilio e
della residenza in Italia, ugualmente richiesta nell'una e nell'altra ipotesi,
verrebbe, nel caso di indennità, a limitare irrazionalmente la concessione,
"ricollegandola ad una circostanza del tutto estrinseca e non coerente ai
fini della legge".
In secondo luogo, l'ordinanza prospetta la
questione anche sotto il profilo di disparità di trattamento tra quegli stessi
cittadini italiani, che, avendo parimenti subito danni di guerra all'estero, si
trovino oppur no, ad una certa data successiva, localizzati in Italia.
2. - L'Avvocatura dello Stato obietta che
il giudizio di rilevanza della questione, espresso nell'ordinanza di rinvio,
sarebbe manchevole, in quanto non tiene conto che alla legge n. 968 del 1953 ha
fatto seguito la legge 29 settembre 1967, n. 955, la quale, tra le integrazioni
della legge precedente, annovera quella (art. 27) che "le domande definite
negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza in Italia alla
data 16 gennaio 1954 saranno riprese in esame su domanda degli
interessati" (che abbiano acquisita la qualifica di profughi e siano qui
domiciliati e residenti ad una nuova data).
L'obiezione non é fondata
L'ordinanza di rinvio ha congruamente motivato
sulla rilevanza della questione di legittimità, nei termini e nei limiti della
sua prospettazione e in relazione alla norma di legge unicamente da
considerare: alla quale prospettazione é estranea, per non coincidenza di
situazioni, l'ipotesi regolata dalla successiva norma.
3. - La proposta questione di
costituzionalità non é fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
il principio di uguaglianza, dichiarato dall'art. 3 della Costituzione, postula
due corollari: a situazioni uguali deve corrispondere tratta mento uguale, a
situazioni diverse, trattamento differenziato: il tutto nei limiti di
valutazioni razionali.
Come anzidetto, nell'ordinanza di rinvio si
assume che a situazioni diverse (concessione di contributi - concessione di
indennità) la legge ha dettato una stessa regola di trattamento con la comune
condizione del domicilio e della residenza in Italia per i richiedenti: la
quale condizione, razionale per la prima ipotesi, non lo sarebbe per la
seconda. Ugual difetto si riscontrerebbe con l'accordare o negare l'indennità,
a cittadini italiani di pari diritto, in relazione ad un evento personale
esteriore ed indifferente ai fini della legge.
Così posta la questione, sostanzialmente
come questione di razionalità di disposizioni, la Corte osserva e ritiene che
la norma in esame, considerata in se stessa e nel quadro dei motivi che l'hanno
determinata, ha la sua logica giustificazione. Questa giustificazione é posta
in evidenza dagli atti parlamentari (Relazione Vanoni al disegno di legge e
successiva discussione) da cui risulta che, con la concessione di indennità ai
danneggiati che non avessero chiesto il contributo per ricostruire, si é inteso
di agevolare comunque il reinserimento dei danneggiati stessi nel ciclo della
vita economica e della ripresa produttiva del paese: ciò mediante la
reintegrazione patrimoniale dei singoli, considerata come mezzo e non come
fine. Al raggiungimento di questo fine si é poi voluto dichiaratamente
assegnare anche un valore "etico e morale", oltre che economico.
La condizione del domicilio e della
residenza in Italia, alla quale é stato sottoposto il conseguimento della
indennità, trova, quindi, la sua collocazione nel sistema che il legislatore,
nell'esercizio della sua scelta, ha voluto istituire. Trattasi di condizione
non arbitraria, ma diretta, nei limiti di una presumibilità di risultati, ad
ottenere che l'uso delle somme ricevute come indennità non subisca deviazioni
verso utilizzazioni estranee al profitto da attuarsi mediante reinvestimento in
area italiana.
La questione, sotto entrambi i profili con
cui é stata proposta, va dichiarata non fondata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968
(concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra), proposta, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile
1971.