ORDINANZA
N. 21
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimitā costituzionale dell'art. 102 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il
10 dicembre 1970 dal pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a
carico di Valovatto Maria, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che
con ordinanza in data 10 dicembre 1970 il pretore di Rivarolo Canavese ha sollevato
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma,
della Costituzione.
Considerato
che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1962,
ha dichiarato non fondata la stessa questione;
che non sono
stati addotti motivi nuovi o diversi che inducano a discostarsi dalla
precedente decisione.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art.
102 del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione e giā dichiarata non fondata
con sentenza n. 48 del 1962.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA
Depositata in
cancelleria il 2 febbraio 1972.