ORDINANZA
N. 20
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso,
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa 1'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Saccà
Eugenio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
2)
ordinanza emessa il 18 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Ranieri Giovanni Battista ed altri, iscritta al n. 138 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 119 del 12 maggio 1971;
3)
ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dal tribunale di Trieste nel procedimento
penale a carico di Tissini Mario ed altri, iscritta
al n. 169 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Udito
nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto
che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 588, capoverso, del codice penale,
in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Considerato
che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte
con sentenza n.
21 del 1971, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che
non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 588, capoverso, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art.
27, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate e
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 21 dell'11 febbraio 1971.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Paolo ROSSI
Depositata
in cancelleria il 2 febbraio 1972.