Ordinanza n. 19 del 1972

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        ORDINANZA N. 19

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Saccà Eugenio, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale nella parte in cui accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero, la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare osservazioni e richieste.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 190 del 1970, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato e fare osservazioni e richieste, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.