ORDINANZA N. 19
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Pignalosa
Vincenzo e Saccà Eugenio, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile
1971.
Udito
nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto
che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale nella parte in cui
accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero, la facoltà di
assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare osservazioni e richieste.
Considerato
che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte
con sentenza n.
190 del 1970, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che
non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 303 del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il
pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato e fare
osservazioni e richieste, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già
dichiarata non fondata con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Paolo ROSSI
Depositata
in cancelleria il 2 febbraio 1972.