ORDINANZA
N. 17
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv. n. 2, del
codice penale, in relazione agli artt. 143 e seguenti del codice civile,
promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1970 dal pretore di Marigliano nel procedimento penale a carico di Iannucci Modestino, iscritta al
n. 277 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Udito
nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino
Mortati.
Ritenuto
che con ordinanza 4 febbraio 1970, pronunciata nel corso del procedimento
penale contro Iannucci Modestino,
il pretore di Marigliano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale,
in relazione agli artt. 143 e seguenti del codice civile, con specifico
riferimento alla norma secondo la quale il marito era tenuto a somministrare
alla moglie, anche in regime di separazione personale, tutto ciò che
fosse necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze, mentre
la moglie era tenuta a contribuire al mantenimento del marito soltanto ove
questi non avesse mezzi sufficienti, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione;
che
nessuno si é costituito nel relativo giudizio.
Considerato
che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte
con sentenza 12
gennaio 1971 n. 6, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione
ed in relazione alla sentenza 24 giugno
1970 n. 133, con la quale l'art. 145 del codice civile é stato
dichiarato parzialmente illegittimo;
che
non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in relazione agli artt. 143 e
seguenti del codice civile, sollevata con l'ordinanza del pretore di Marigliano e già decisa con la sentenza n. 6 del 12
gennaio 1971.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata
in cancelleria il 2 febbraio 1972.