SENTENZA
N. 7
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 26 novembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento
penale a carico di Pasquale Angelo, iscritta al n. 122 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20
maggio 1970;
2)
ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Genova nel procedimento
penale a carico di Arobba Luigi, iscritta al n. 353
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito
nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto in fatto
Il
pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969) e quello di Genova (ordinanza 20
ottobre 1970) hanno proposto questione di legittimità costituzionale
dell'art. 371 del codice penale, nella parte in cui dichiara non punibile per
ritrattazione soltanto l'imputato che abbia prestato giuramento suppletorio e
non anche colui che abbia prestato giuramento decisorio.
Entrambi
i giudici hanno invocato la violazione del principio di eguaglianza ed hanno,
all'uopo, rilevato che la norma denunziata distingue perché il codice
civile abrogato dava effetto relativo al giuramento suppletorio mentre oggi
l'articolo 2738 del codice civile vigente dà la medesima efficacia al
giuramento suppletorio e a quello decisorio, per entrambi non ammettendo alcuna
prova in contrario.
Nessuna
parte si é costituita nei rispettivi processi innanzi a questa Corte;
non v'é stato nemmeno intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Le
cause perciò sono state trattate in camera di consiglio, a norma
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. -
Le cause possono riunirsi riguardando identica questione.
2. -
I giudici di merito, nella limitazione al falso giuramento suppletorio
dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.), hanno visto una
lesione del principio di eguaglianza, ma non hanno avvertito che, nei processi
riguardo ai quali dovevano pronunciarsi, non era in giuoco alcuna ritrattazione
del giuramento prestato; cosicché non veniva in applicazione il limite
ritenuto ragione di disparità.
É
stata da essi proposta cioé una questione
meramente teorica riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del
codice penale; ma, come é stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101,
il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma
giuridica é ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene di
doverla applicare in concreto, tenendo conto cioé
della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere,
e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16
dicembre 1968,
n. 134).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371
del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre
1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Michele FRAGALI
Depositata
in cancelleria il 19 gennaio 1972.