Sentenza n. 7 del 1972

 CONSULTA ONLINE 




           SENTENZA N. 7

ANNO 1972

 

 REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 novembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Pasquale Angelo, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Arobba Luigi, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.

 

Ritenuto in fatto

 

Il pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969) e quello di Genova (ordinanza 20 ottobre 1970) hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, nella parte in cui dichiara non punibile per ritrattazione soltanto l'imputato che abbia prestato giuramento suppletorio e non anche colui che abbia prestato giuramento decisorio.

Entrambi i giudici hanno invocato la violazione del principio di eguaglianza ed hanno, all'uopo, rilevato che la norma denunziata distingue perché il codice civile abrogato dava effetto relativo al giuramento suppletorio mentre oggi l'articolo 2738 del codice civile vigente dà la medesima efficacia al giuramento suppletorio e a quello decisorio, per entrambi non ammettendo alcuna prova in contrario.

Nessuna parte si é costituita nei rispettivi processi innanzi a questa Corte; non v'é stato nemmeno intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le cause perciò sono state trattate in camera di consiglio, a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le cause possono riunirsi riguardando identica questione.

2. - I giudici di merito, nella limitazione al falso giuramento suppletorio dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.), hanno visto una lesione del principio di eguaglianza, ma non hanno avvertito che, nei processi riguardo ai quali dovevano pronunciarsi, non era in giuoco alcuna ritrattazione del giuramento prestato; cosicché non veniva in applicazione il limite ritenuto ragione di disparità.

É stata da essi proposta cioé una questione meramente teorica riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del codice penale; ma, come é stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101, il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica é ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioé della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16 dicembre 1968, n. 134).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Michele FRAGALI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1972.