SENTENZA N. 6
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 583 del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Corona Ivana, iscritta al n. 74 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del
25 marzo 1970.
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel
corso di un procedimento a carico di Corona Ivana, imputata del reato di cui
agli artt. 583 e 585 del codice penale per aver cagionato al proprio padre,
colpendolo col manico di una scopa, lesioni personali gravi, consistenti nella
perdita dell'occhio sinistro, il tribunale di Milano, con ordinanza 3 dicembre
1969, sollevava d’ufficio questione incidentale di legittimità
dell'art. 583 del codice penale in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
Ritiene
il giudice a quo che la norma impugnata, ponendo le circostanze aggravanti del
delitto di lesione personale a carico dell'agente per il solo rapporto di
causalità materiale, possa contrastare con il principio secondo cui la
responsabilità penale é personale, dovendosi tale espressione
interpretare come responsabilità colpevole.
Si
é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante atto
depositato il 7 marzo 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della
questione proposta.
Osserva
l'Avvocatura che l'art. 27, primo comma, della Costituzione, mentre esclude la
possibilità di configurare una responsabilità penale per fatto
altrui, non contiene "alcun riferimento al divieto della cosiddetta
responsabilità oggettiva" (sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1957).
Né
rileverebbe in contrario la circostanza che in taluni casi la Corte
costituzionale abbia riscontrato nelle norme penali sottoposte al suo esame la
sussistenza di un particolare rapporto di causalità psicologica,
giacché in tali casi é stata sempre espressamente confermata la
precedente giurisprudenza.
La
parte privata non si é costituita in questa in sede.
Considerato in diritto
Il
tribunale di Milano si domanda se l'art. 583 del codice penale, nella parte in
cui dispone che le circostanze aggravanti del reato di lesione personale sono a
carico dell'agente sulla base del solo rapporto di causalità materiale,
contrasti o meno con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui
"la responsabilità penale é personale". L'ordinanza
parte, quindi, dal presupposto che nell'art. 583 del codice penale sia
configurata una fra le ipotesi della così detta responsabilità
penale obbiettiva.
Diverso
é l'avviso della Corte e non occorre riprendere l'amplissima discussione
sulla legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma, c.p.
rispetto al principio sancito nell'art. 27 della Costituzione. Non si tratta,
nel caso dell'art. 583 del codice penale, di vedere se la Costituzione escluda
soltanto la responsabilità penale per il fatto altrui, o non anche per
ogni condotta al di fuori della volontà, o della colpa. Per la
sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), infatti, occorre, oltre il
rapporto di causalità materiale, voluto dall'art. 40 del codice penale,
anche il rapporto di causalità psicologica, e cioé la coscienza e
la volontà di recare un danno nel corpo alla persona offesa. Tale nesso
psicologico non é interrotto se dall'azione dolosa derivano le
conseguenze previste nell'articolo 583 del codice penale.
L'esatta
previsione della "quantità" del danno, incerta in quasi tutti
i reati, é particolarmente difficile in quello di lesioni e non rileva,
ai fini dell'art. 27 della Costituzione, che il colpevole, nel momento in cui
ferisce, si rappresenti, o meno, tutti i possibili effetti della sua violenza.
Potrà, eventualmente, il legislatore, nel suo discrezionale
apprezzamento, ripristinare la norma del codice Zanardelli, estendendo la
preterintenzione al delitto di lesioni.
La
questione sollevata dal tribunale di Milano é dunque infondata,
perché nel caso degli artt. 582 e 583 del codice penale l'agente
risponde penalmente per una condotta violenta, propria e voluta, le cui
conseguenze, più o meno gravi, rientrano tuttavia nella
prevedibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 del
codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza del 3 dicembre 1969.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Paolo ROSSI
Depositata
in cancelleria il 19 gennaio 1972.