Sentenza n. 4 del 1972

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 SENTENZA N. 4

ANNO 1972

 

 REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attività fascista, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1971 dal tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di De Sario Giacomo ed altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale contro De Sario Giacomo ed altri, imputati del reato d’apologia di fascismo di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, il tribunale di Varese ha sollevato, con ordinanza in data 21 gennaio 1971, questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, ritenendola contrastante in primo luogo con l'art. 138 della Costituzione, in quanto essa ha apportato modifiche alla precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, la quale deve considerarsi legge costituzionale perché emanata dall'Assemblea costituente; secondariamente con l'art. 21 della Costituzione per il fatto che il suo articolo 8 consente il sequestro preventivo fuori delle ipotesi da questo tassativamente stabilite.

Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, nell'atto d’intervento depositato il 29 aprile 1971, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

In relazione alla prima questione la difesa dello Stato - richiamata la sentenza n. 1 del 1957 di questa Corte - osserva che non tutte le leggi approvate dall'Assemblea costituente sono qualificabili come leggi costituzionali, secondo quanto risulta dall'art. 3 del d.l.l. 16 marzo 1946, n. 98, che conferì al Governo la facoltà di sottoporre all'Assemblea qualunque argomento su cui ritenesse opportuno un suo intervento anche legislativo. Ora, proprio tale facoltà sembra essere stata esercitata nel caso della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, la quale presenta tutte le caratteristiche formali e sostanziali di una legge ordinaria.

In relazione alla seconda censura l'interveniente osserva che, perché ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si possa procedere a sequestro degli stampati, occorrono tre presupposti e cioé che sia stato commesso un delitto, che il sequestro sia ordinato mediante un atto dell'autorità giudiziaria e che la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi.

I primi due presupposti indubbiamente sussistono nella disciplina delineata dall'art. 8 della legge del 1952, poiché l'apologia di fascismo é configurata dalla stessa legge come delitto e poiché é previsto che il sequestro venga ordinato con atto dell'autorità giudiziaria. Il terzo presupposto poi é anche esso riscontrabile nella specie in quanto per "legge sulla stampa" non deve intendersi uno specifico testo così intitolato, ma qualsiasi disposizione di legge che regoli tale materia.

Conclude quindi nel senso indicato non senza riaffermare come la legge impugnata debba essere posta in ogni caso in relazione con la XII disposizione transitoria della Costituzione, di cui costituisce attuazione, la quale é suscettibile eventualmente anche di recare deroga ad altre norme della Costituzione stessa.

 

Considerato in diritto

 

Il tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, per contrasto con l'art. 138 della Costituzione, nonché dell'art. 8 della medesima, per violazione dell'art. 21 della Costituzione.

La questione non é fondata.

1. - Infatti, per quanto riguarda il primo motivo, si deve richiamare quanto statuito con la sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale.

Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciato, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che era stata sì approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virtù dell'art. 3 del d.l.lgs. 16 marzo 1946, n. 98.

Nessuna nuova deduzione é stata proposta che possa condurre a modificare la precedente statuizione, che dev'essere perciò confermata.

2. - Ad analoga conclusione si deve giungere anche nei confronti dell'altra censura di violazione dell'art. 21, terzo comma, della Costituzione. Infatti la norma del denunciato art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4, uniformandosi così a quanto la Costituzione prescrive per la valida adozione di quella misura cautelare.

Per potere diversamente argomentare si dovrebbe conferire alla formula "legge sulla stampa", adoperata dall'art. 21 per indicare la fonte abilitata a disciplinare la materia di cui si tratta, un particolare significato, e cioé, ritenere che per disporre il sequestro si renda necessario l'impiego non già di un qualsiasi atto legislativo, ma di uno che, sotto quella speciale intitolazione, raccolga ogni disposizione regolativa della materia stessa, con conseguente divieto ad ogni diversa legge di apportarvi modifiche.

Se così fosse, si verrebbe a realizzare una di quelle fattispecie, conosciute dal diritto positivo, di norme che, pur emanando da una stessa fonte, siano tuttavia, per il fatto di regolare una determinata materia, poste fra loro in un rapporto diverso da quello proprio del tipo di fonte da cui derivano, così da conferire ad esse una particolare resistenza di fronte a successive manifestazioni di volontà innovative di quelle precedentemente emesse.

Per ammettere siffatta deroga ai principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, e per fare discendere, a carico della legge che pretenda di esplicare una forza attiva che non possiede, una sanzione d’invalidità, occorre poter risalire ad una precisa ed univoca statuizione costituzionale, che nella specie non é dato rinvenire.

Infatti, già risalendo ai lavori preparatori relativi all'articolo 21, si può accertare che la modifica apportata dalla prima Sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni.

Ed invero, obiettivamente considerata, la formula dell'articolo 21 non é così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede.

Può anche convenirsi nell'opinione che corrisponderebbe meglio all'esigenza di conferire organicità alla delicata materia degli interventi repressivi in materia di stampa raccogliere in unico documento le disposizioni ad essi relative. Si tratta tuttavia di un'esigenza d’opportunità suscettibile di essere soddisfatta solo dal legislatore.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attività fascista, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 138 e 21 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1972.