SENTENZA N. 4
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n.
645, sulla repressione dell'attività fascista, promosso con ordinanza
emessa il 21 gennaio 1971 dal tribunale di Varese nel procedimento penale a
carico di De Sario Giacomo ed altri, iscritta al n.
80 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice relatore Costantino
Mortati;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel
corso del procedimento penale contro De Sario Giacomo
ed altri, imputati del reato d’apologia di fascismo di cui all'art. 4,
secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, il tribunale di Varese ha
sollevato, con ordinanza in data 21 gennaio 1971, questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645,
ritenendola contrastante in primo luogo con l'art. 138 della Costituzione, in
quanto essa ha apportato modifiche alla precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
la quale deve considerarsi legge costituzionale perché emanata
dall'Assemblea costituente; secondariamente con l'art. 21 della Costituzione
per il fatto che il suo articolo 8 consente il sequestro preventivo fuori delle
ipotesi da questo tassativamente stabilite.
Nel
giudizio innanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri il quale, nell'atto d’intervento depositato il
29 aprile 1971, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
In
relazione alla prima questione la difesa dello Stato - richiamata la sentenza n. 1 del 1957
di questa Corte - osserva che non tutte le leggi approvate dall'Assemblea
costituente sono qualificabili come leggi costituzionali, secondo quanto
risulta dall'art. 3 del d.l.l. 16 marzo 1946, n. 98,
che conferì al Governo la facoltà di sottoporre all'Assemblea
qualunque argomento su cui ritenesse opportuno un suo intervento anche
legislativo. Ora, proprio tale facoltà sembra essere stata esercitata
nel caso della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, la quale presenta tutte le
caratteristiche formali e sostanziali di una legge ordinaria.
In
relazione alla seconda censura l'interveniente osserva che, perché ai
sensi del terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si possa procedere a
sequestro degli stampati, occorrono tre presupposti e cioé
che sia stato commesso un delitto, che il sequestro sia ordinato mediante un
atto dell'autorità giudiziaria e che la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi.
I
primi due presupposti indubbiamente sussistono nella disciplina delineata
dall'art. 8 della legge del 1952, poiché l'apologia di fascismo é
configurata dalla stessa legge come delitto e poiché é previsto
che il sequestro venga ordinato con atto dell'autorità giudiziaria. Il
terzo presupposto poi é anche esso riscontrabile nella specie in quanto
per "legge sulla stampa" non deve intendersi uno specifico testo
così intitolato, ma qualsiasi disposizione di legge che regoli tale
materia.
Conclude
quindi nel senso indicato non senza riaffermare come la legge impugnata debba
essere posta in ogni caso in relazione con la XII disposizione transitoria
della Costituzione, di cui costituisce attuazione, la quale é
suscettibile eventualmente anche di recare deroga ad altre norme della
Costituzione stessa.
Considerato in diritto
Il
tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, per contrasto con l'art. 138 della
Costituzione, nonché dell'art. 8 della medesima, per violazione
dell'art. 21 della Costituzione.
La
questione non é fondata.
1. -
Infatti, per quanto riguarda il primo motivo, si deve richiamare quanto
statuito con la sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n.
645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella
considerazione che quest'ultimo trova applicazione solo quando si debba
procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale.
Ipotesi
che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciato, innovativo
della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che era stata sì
approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni
legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virtù dell'art. 3 del d.l.lgs. 16 marzo 1946, n. 98.
Nessuna
nuova deduzione é stata proposta che possa condurre a modificare la
precedente statuizione, che dev'essere perciò
confermata.
2. -
Ad analoga conclusione si deve giungere anche nei confronti dell'altra censura
di violazione dell'art. 21, terzo comma, della Costituzione. Infatti la norma
del denunciato art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti
di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere a sequestro
preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal
precedente art. 4, uniformandosi così a quanto la Costituzione prescrive
per la valida adozione di quella misura cautelare.
Per
potere diversamente argomentare si dovrebbe conferire alla formula "legge sulla
stampa", adoperata dall'art. 21 per indicare la fonte abilitata a
disciplinare la materia di cui si tratta, un particolare significato, e cioé, ritenere che per disporre il sequestro si
renda necessario l'impiego non già di un qualsiasi atto legislativo, ma
di uno che, sotto quella speciale intitolazione, raccolga ogni disposizione
regolativa della materia stessa, con conseguente divieto ad ogni diversa legge
di apportarvi modifiche.
Se
così fosse, si verrebbe a realizzare una di quelle fattispecie, conosciute
dal diritto positivo, di norme che, pur emanando da una stessa fonte, siano
tuttavia, per il fatto di regolare una determinata materia, poste fra loro in
un rapporto diverso da quello proprio del tipo di fonte da cui derivano,
così da conferire ad esse una particolare resistenza di fronte a
successive manifestazioni di volontà innovative di quelle
precedentemente emesse.
Per
ammettere siffatta deroga ai principi generali che regolano la successione
delle leggi nel tempo, e per fare discendere, a carico della legge che pretenda
di esplicare una forza attiva che non possiede, una sanzione
d’invalidità, occorre poter risalire ad una precisa ed univoca
statuizione costituzionale, che nella specie non é dato rinvenire.
Infatti,
già risalendo ai lavori preparatori relativi all'articolo 21, si
può accertare che la modifica apportata dalla prima Sottocommissione
alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione "legge" di
quella "legge sulla stampa", non fu espressione del proposito di dar
vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da
uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena
equivalenza fra le due dizioni.
Ed
invero, obiettivamente considerata, la formula dell'articolo 21 non é
così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre
una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come
indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori
della loro riunione formale in unica sede.
Può
anche convenirsi nell'opinione che corrisponderebbe meglio all'esigenza di
conferire organicità alla delicata materia degli interventi repressivi
in materia di stampa raccogliere in unico documento le disposizioni ad essi
relative. Si tratta tuttavia di un'esigenza d’opportunità
suscettibile di essere soddisfatta solo dal legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 20
giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attività fascista, proposta,
con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 138 e 21 della
Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata
in cancelleria il 19 gennaio 1972.