SENTENZA N. 1
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Avv. Enrico DE
NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano
AZZARITI
Prof. Tomaso
PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645,
contenente norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale
(comma 1) della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 16
gennaio 1956 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Morino
Luciano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 4
febbraio 1956 ed iscritta al n. 10 del Reg. ord. 1956;
2) Ordinanza 28
gennaio 1956 della Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di
Belfiori Fausto e di Fois Giorgio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 66 del Reg. ord. 1956;
3) Ordinanza 8
giugno 1956 della Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico
di Ragazzini Francesco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 21
luglio 1956 ed iscritta al n. 223 del Reg. ord. 1956.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita
nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del Giudice Mario
Cosatti;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Morino Luciano, imputato del delitto di apologia del
fascismo di cui all'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, la difesa
dinanzi al Tribunale di Torino impugnò di illegittimità costituzionale l'art. 4
della citata legge sia perché in contrasto con l'art. 21 primo comma della
Costituzione sia perché non può considerarsi attuazione della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione medesima, nonché l'art. 1 della
richiamata legge, per quanto possa influire sulla definizione del procedimento,
trattandosi di norma emanata in violazione del disposto dell'art. 138 della
Costituzione.
Il Tribunale, con
ordinanza 16 gennaio 1956, rilevato che la questione non si appalesava
manifestamente infondata "per quanto ha tratto alla pretesa
incostituzionalità dell'intera legge n. 645 del 1952 e non anche del solo art.
4", dispose la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Tale ordinanza
venne notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai
Presidenti delle due Camere ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Nel procedimento
penale a carico di Belfiori Fausto e di Fois Giorgio, imputati del delitto di
cui all'art. 4 della legge n. 645 del 1952, la difesa degli imputati, in sede
di appello, sollevò eccezione di illegittimità costituzionale dell'intera legge
1952 perché in contrasto con la XII delle disposizioni transitorie e finali e
con gli articoli 138 e 21 della Costituzione. La Corte di appello di Roma,
ritenuta non manifestamente infondata la predetta eccezione, limitatamente al
contrasto tra l'art. 4 della legge 1952 e l'art. 21 della Costituzione, con
ordinanza 28 gennaio 1956, dispose la trasmissione degli atti a questa Corte.
Tale ordinanza venne notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale.
Nel procedimento
penale a carico di Ragazzini Francesco, imputato del delitto di cui all'art. 4
della legge n. 645 del 1952, la difesa dell'imputato in sede di appello sollevò
l'eccezione, già respinta dal Tribunale di Terni, sulla illegittimità
costituzionale del citato art. 4 perché in contrasto con l'art. 21 della
Costituzione. La Corte di appello di Perugia, con ordinanza 8 giugno 1956,
ritenuta non manifestamente infondata la suddetta eccezione in quanto potrebbe
opinarsi che le disposizioni contenute nell'art. 4 eccedano i limiti della
norma XII e siano in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, dispose la
trasmissione degli atti a questa Corte. Tale ordinanza venne notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due
Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Gli imputati nei
suddetti tre procedimenti non si sono costituiti nel presente giudizio; il
Presidente del Consiglio è intervenuto a mezzo dell' Avvocatura generale dello
Stato ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, e delle norme integrative per
i giudizi davanti a questa Corte costituzionale.
Nell'atto di
intervento, depositato in cancelleria il 13 febbraio 1956 e concernente il
procedimento a carico del Morino, l'Avvocatura dello Stato, in ordine
all'eccepita incostituzionalità dell'art. 4 della legge n. 645 del 1952 in
riferimento all'art. 21 primo comma della Costituzione, osserva che tale
articolo contiene una dichiarazione di principi i quali per la loro
applicazione vanno posti in relazione con altri principi fondamentali, che nel
nostro ordinamento condizionano le manifestazioni del pensiero; queste non sono
né possono essere senza limiti. Nessun contrasto nella configurazione del reato
di apologia del fascismo, che altro non è che una categoria di apologia di
delitto; l'art. 4 della legge 1952 è logica conseguenza della disposizione XII.
Come è proibita e punita l'esaltazione che abbia già dato risultati concreti di
riorganizzazione del partito fascista, deve essere proibita e punita
l'esaltazione pubblica individuale, perché può concorrere a preparare ambiente
favorevole al risorgere del partito fascista.
In ordine poi
all'art. 1 della legge 1952, che sarebbe in contrasto con l'art. 138 della
Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che tale impugnativa è
inammissibile, essendo stato il Morino imputato del reato di cui all'art. 4 e
non del reato di cui all'art. 1 della legge n. 645 del 1952.
Nel merito rileva
che l'impugnativa si appalesa priva di fondamento, poiché l'art. 1 altro non è
che attuazione della norma XII e non revisione della Costituzione per cui
debbono osservarsi le forme prescritte dall'art. 138 della Costituzione
medesima.
Concludendo,
l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte voglia dichiarare infondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale in ordine all'art. 4 della legge n.
645 del 1952; dichiarare inammissibile l'impugnativa in ordine all'art. 1 o,
quanto meno, dichiarare infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale
sollevata in merito all'articolo stesso.
Con memoria
depositata il 17 aprile 1956 l'Avvocatura dello Stato svolge le deduzioni
contenute nell'atto di intervento e conferma le relative richieste.
Negli atti di
intervento concernenti il giudizio a carico del Belfiori e del Fois e in quello
a carico del Ragazzini, depositati rispettivamente il 1 marzo 1956 e il 6
luglio 1956, l'Avvocatura dello Stato enuncia deduzioni e richieste analoghe a
quelle sopra riassunte, limitatamente all'art. 4 della legge 1952. In ordine al
giudizio Belfiori e Fois, l'Avvocatura ha anche prodotto una memoria depositata
il 17 aprile 1956.
Il Presidente,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte, ha disposto che le cause promosse con le sopra
indicate ordinanze e chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente
discusse.
Il sostituto
avvocato generale dello Stato si è, in udienza, rimesso alle deduzioni e
conclusioni enunciate nelle proprie memorie.
Considerato
in diritto
La Corte ravvisa
l'opportunità che la decisione delle tre cause, congiuntamente discusse
all'udienza, abbia luogo con unica sentenza, trattandosi in sostanza della
stessa questione di legittimità costituzionale.
Nelle ordinanze,
che hanno dato luogo ai giudizi, si fa riferimento o all'intera legge 20 giugno
1952, n. 645, contenente "Norme di attuazione della XII disposizione
transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" o all'art. 4 in
connessione con l'art. 1 della detta legge o al solo art. 4 della legge
medesima.
In rapporto
all'intera legge n. 645 del 1952, non si ravvisa alcuna violazione delle
disposizioni contenute nell'art. 138 della Costituzione, perché il procedimento
da tale articolo prescritto deve essere osservato allorché si tratti di
revisione della Carta costituzionale o di altre leggi costituzionali: ipotesi
che qui non ricorre.
Non può esser
preso in considerazione l'art. 1 della legge 1952, perché, come ha esattamente
rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, in nessuno dei tre procedimenti
penali, nel corso dei quali sono state emesse le ordinanze, era in
contestazione il reato di cui all'art. 1.
Resta, quindi, da
considerare e risolvere la sollevata questione - comune ai tre giudizi - di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 1952,
in riferimento a quelle contenute nella XII delle disposizioni transitorie e
finali e nell'art. 21 primo comma della Costituzione.
L'art. 4 va
esaminato in rapporto al primo comma della XII delle disposizioni transitorie e
finali della Costituzione, che statuisce: "È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista".
Come risulta dal
contesto stesso della legge 1952 (le cui norme, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
10, cesseranno di avere vigore appena saranno state rivedute le disposizioni
relative alla stessa materia del Codice penale), l'apologia del fascismo, per
assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma
in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito
fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma
in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione.
Trattasi non di
una istigazione diretta, perché questa è configurata nell'art. 2 della legge
1952, bensì di una istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla
detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente.
La riprova che
l'apologia, in realtà, consista in una istigazione indiretta si desume
dall'art. 414 del Codice penale (che non trovasi modificato nel progetto
preliminare per la riforma del detto codice, redatto dall'ultima Commissione
ministeriale), articolo il quale - sotto l'intestazione "Istigazione a
delinquere" - nell'ultimo comma prevede precisamente l'apologia di uno o
più delitti. Appunto per ciò la dottrina ha ritenuto che il reato di apologia
costituisca una forma di istigazione indiretta.
Consegue che non
può istituirsi il raffronto, che è stato dedotto, tra l'art. 4 della legge n.
645 del 1952 e l'art. 21 primo comma della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza sui tre procedimenti riuniti, indicati in epigrafe:
dichiara
infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 20 giugno
1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nell'art. 138 della
Costituzione;
dichiara
infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n.
645, in riferimento alle norme contenute nella XII delle disposizioni
transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16
gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA
- Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario
BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.
Presidente DE NICOLA
Relatore COSATTI