SENTENZA
N. 3
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 235, 246 e 269 del codice di procedura penale, nonché del combinato
disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale,
promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1970 dal giudice istruttore del
tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Littera Emilio,
iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'11
novembre 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico
di Emilio Littera - tratto in arresto, senza ordine o mandato dell'autorità
giudiziaria, perché colto in flagranza del delitto di maltrattamenti in
famiglia - il giudice istruttore del tribunale di Oristano, con ordinanza
dell'11 dicembre 1970, riteneva rilevante e non manifestamente infondato il
dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di procedura
penale, del combinato disposto dello stesso articolo e dell'art. 572 del codice
penale, nonché degli artt. 246 e 269 del codice di procedura penale, per motivi
sostanzialmente analoghi a quelli posti a base delle questioni (di cui agli
artt. 236, 246 e 269 cod. proc. pen. e del combinato disposto dell'art. 236
cod. proc. pen. e 341 cod. pen.), già proposte con ordinanza del 30 ottobre
1970 dal pretore di Mogoro e parzialmente identiche a quelle attualmente sollevate.
Ad avviso del giudice istruttore, l'art. 13
della Costituzione sarebbe violato: dall'art. 235 cod. proc. pen., sull'arresto
obbligatorio in flagranza, per la mancata previsione dei requisiti della
necessità e dell'urgenza, oltre che della "tassatività dei casi"; dal
medesimo art. 235 cod. proc. pen., per la genericità della sua formulazione; e
dall'art. 572 cod. pen., per la particolare struttura del delitto di
maltrattamenti in famiglia - reato abituale o a condotta plurima -, per il
quale, oltre ad essere difficilmente configurabile la flagranza, si dovrebbe
richiedere che l'accertamento di conformità della fattispecie concreta a quella
astratta avvenga esclusivamente ad opera del giudice; dall'art. 246 cod. proc.
pen., per mancata previsione della convalida dell'arresto, mediante un atto
motivato dell'autorità giudiziaria; e, infine, dagli artt. 246 e 269 cod. proc.
pen., nella parte in cui consentirebbero, nell'ipotesi d’arresto in flagranza,
il protrarsi della carcerazione preventiva e la concessione della libertà
provvisoria, senza la previa emanazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di
un atto motivato restrittivo della libertà personale.
Sotto quest'ultimo profilo, l'ordinanza
osserva che l'articolo 246 non prevede, nei riguardi dell'arrestato che debba
rimanere in carcere, l'obbligo, stabilito per le altre ipotesi, di motivare, al
termine dell'interrogatorio da parte del magistrato, sull'eventuale immediata
liberazione della persona illegittimamente detenuta; e che neppure il
successivo art. 269, fra le ipotesi di scarcerazione, contempla quella dello
stato di detenzione iniziato o proseguito senza un provvedimento motivato.
Entrambe le disposizioni da ultimo citate
violerebbero, altresì, per mancanza del provvedimento sulla libertà personale e
conseguente impossibilità di impugnarlo, gli artt. 24 e 111 della Costituzione,
oltre che il principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di
trattamento tra chi sia stato arrestato senza ordine o mandato dell'autorità
giudiziaria e chi sia stato, invece, fermato ovvero, a seguito di un atto
giurisdizionale, sia stato arrestato.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é
stata costituzione di parte.
Considerato
in diritto
1. - Le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 235 del codice di procedura penale e 572 del
codice penale sono infondate. Manifestamente infondate sono, poi, la questione
concernente l'art. 246 del codice di procedura penale, perché tale norma é
stata già ritenuta illegittima da questa Corte con sua sentenza n. 173 del 1971,
e quella concernente l'art. 269 del codice di procedura penale, perché già
dichiarata infondata con la stessa sentenza, secondo cui "la protrazione
della custodia preventiva o la concessione della libertà provvisoria deve
essere preceduta da un motivato provvedimento del giudice".
http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0165s-72.html
2. - La Corte, statuendo sull'art. 236 cod.
proc. pen., che disciplina l'arresto facoltativo, ha ritenuto, tra l'altro, che
gli estremi della necessità e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo comma,
Cost., cui é condizionata l'iniziativa della polizia giudiziaria, vanno
considerati in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione
delle prove. Tale rilievo vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto
obbligatorio in flagranza, nel quale ancora più circoscritta é la valutazione
degli organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto delle
qualità morali del soggetto.
Pienamente soddisfatto é, altresì, il
requisito della tassatività, poiché l'entità della pena, e correlativamente
l’identificazione dei reati, ai fini dell'arresto, sono predeterminati per
legge.
3. - Nuova é la censura dell'art. 572 cod.
pen., il quale, prevedendo una condotta abitudinaria, che si concreta in una
serie di cattivi trattamenti (morali o fisici), fusi in una sola entità
criminosa, escluderebbe la stessa possibilità di individuazione della
flagranza. Tuttavia, se é pur vero che la flagranza, data la struttura del
reato, non sempre é accertabile in concreto, é altrettanto vero che essa non é
per nulla da escludere, sia perché la polizia giudiziaria può avere contezza
diretta oppure immediata o quasi immediata (art. 237 cod. proc. pen.) di una
pluralità di fatti; sia perché il reato può consistere in una situazione
perdurante e persistente nel tempo, constatabile e controllabile; sia perché
dai maltrattamenti può derivare una lesione personale grave, gravissima o la
morte, cioé eventi che, per l'entità della pena, importano di per sé, vale a
dire indipendentemente dalle ipotesi dell'art. 572, secondo comma, cod. pen.,
l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 235 cod. proc. pen.). In breve, la
compatibilità tra l'art. 572 cod. pen. e gli artt. 235 cod. proc. pen. e 13,
terzo comma, Cost. non va aprioristicamente esclusa, ma riscontrata e
verificata caso per caso.
4. - Quanto all'art. 246 cod. proc. pen., la
violazione dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione - che impone l'obbligo
del decreto motivato di convalida, in difetto del quale l'arresto é revocato
ipso iure - é stata già accertata, come si é sopra avvertito, con la ridetta
sentenza n. 173 del 1971: e restano, altresì, validi gli argomenti con i quali,
assorbendosi le ulteriori questioni relative al combinato disposto degli
articoli 246 e 269 cod. proc. pen., si é affermata la necessità che il giudice,
con suo motivato provvedimento, decida sulla protrazione della custodia
preventiva o sulla concessione della libertà provvisoria.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
decidendo sull'ordinanza indicata in
epigrafe:
1) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di procedura penale, sollevata
in riferimento all'art. 13 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 235 del codice di
procedura penale e 572 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13
della Costituzione;
3) dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura
penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 173 del 1971;
4) dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione e già
dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 173
del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio
1972.
Michele FRAGALI- Enzo CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1972.