Sentenza n.2 del 1972

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 2

ANNO 1972

 

 REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 94, recante "Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari d’autoservizi di linea per viaggiatori", promosso con ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 24 aprile 1971, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1971.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 aprile 1971, la Regione autonoma della Sardegna ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, avente ad oggetto l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari d’autoservizi di linea per viaggiatori.

A sostegno del ricorso la Regione deduce innanzi tutto la violazione dell'art. 3, lett. g, dello Statuto speciale per la Sardegna, che assegna alla sua competenza la disciplina dei trasporti su linee automobilistiche e tramviarie, osservando che le erogazioni previste dalla legge impugnata si riferiscono soltanto agli autoservizi pubblici di linea di concessione statale - in atto esistenti nelle sole Regioni a statuto ordinario - e non anche a quelli di concessione regionale, e ciò nonostante sussista identità di disciplina oggettiva e di situazione, rispetto allo Stato, tra i concessionari che operano nelle dette Regioni, di recente istituite, e quelli che svolgono la loro attività nell'ambito della Regione sarda.

Questa diversità di trattamento si risolverebbe in una violazione della competenza regionale, intesa in senso sostanziale, e cioé come sfera complessiva d’interessi, perché la normativa della legge impugnata, pur non disponendo formalmente della sfera giuridica regionale, la pregiudicherebbe sostanzialmente, obbligando la Regione a provvedere analogamente in materia e con ciò a disporre in modo diverso da quello che essa avrebbe fatto, nell'esercizio della sua autonomia, se lo Stato non avesse legiferato al riguardo.

Oltre alla violazione della sua competenza, la Regione sarda deduce poi la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che la legge impugnata attuerebbe nei suoi confronti un trattamento meno favorevole di quello riservato alle Regioni a statuto ordinario.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con deduzioni del 14 maggio 1971, ha chiesto che la Corte dichiari inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte nel ricorso, richiamandosi in proposito alla sentenza n. 11 del 1969, con cui la Corte costituzionale ha respinto un ricorso, identico a quello in esame, proposto pure dalla Regione sarda avverso la legge 28 marzo 1968, n. 375, che disponeva nella stessa materia, in rapporto ad anni anteriori. L'Avvocatura osserva che tale precedente é pienamente utilizzabile per la definizione del presente giudizio, essendo del tutto irrilevante la circostanza, invocata dalla ricorrente, della parziale attuazione dell'ordinamento regionale ordinario, perché l’intervenuta elezione degli organi regionali non ha determinato, come risulta dall'art. 17 della legge 6 maggio 1970, n. 281, l'automatico trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle potestà legislative previste dall'art. 117 della Costituzione.

All'udienza le parti si sono riportate, illustrandole, alle precedenti deduzioni.

 

Considerato in diritto

 

Secondo la Regione autonoma della Sardegna, la legge 25 febbraio 1971, n. 94, concedendo contributi ai soli concessionari statali di autoservizi di linea, e non anche a quelli regionali - che in atto sono solo gli esercenti nelle Regioni a statuto speciale - violerebbe la competenza che, per l'art. 3, lett. g, del suo statuto, le spetta in materia di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, e lederebbe altresì il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Osserva al riguardo la Regione che sarebbe violata la sua competenza perché la legge statale la costringerebbe di fatto a provvedere, anche con l’erogazione di mezzi finanziari, e quindi ad adottare un comportamento non libero, in rapporto alla materia; nel mentre il principio di eguaglianza sarebbe leso dal diverso trattamento che quella stessa legge userebbe nei confronti delle Regioni a statuto ordinario - ove le concessioni in oggetto e quelle amministrative in genere, sono ancora di pertinenza dello Stato - rispetto a quelle a statuto speciale, ove le stesse concessioni sono tutte di derivazione regionale.

Con tali deduzioni, la Regione ripropone le medesime questioni di legittimità costituzionale che essa ebbe a dedurre nel suo ricorso notificato in data 11 maggio 1968, avverso l'anteriore e del tutto simile legge statale del 28 marzo 1968, n. 375, e che furono dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 11 del 1969, per ragioni che sarebbe qui del tutto superfluo ripetere.

La Regione ritiene di poter superare l'ovvia difficoltà derivante, per l'accoglimento delle sue tesi, da questo precedente puntuale, sostenendo che la situazione si sarebbe, in rapporto ad esso, sostanzialmente modificata, in quanto ora esistono, per essere state già costituite, le Regioni a statuto ordinario, che a quel tempo, invece, non esistevano.

Ma l'argomento, come la stessa ricorrente non si nasconde, non é risolutivo, perché, se ora le Regioni esistono, in quanto sono stati eletti i suoi organi, esse non sono ancora funzionanti, per non essere ancora avvenuto il trasferimento delle competenze previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Né hanno rilievo le ragioni esposte in ordine alla sostanziale identità della situazione tra i concessionari delle Regioni di diritto comune - aventi analoga competenza in materia di trasporti - e che sono ancora statali ma diverranno regionali, e quelli delle Regioni di diritto speciale, che erano statali e sono già divenuti regionali, perché qui non é la natura giuridica della loro posizione che conta. Quel che conta é l’attualità, riferita al momento dell’emanazione della legge, del funzionamento delle Regioni e quindi della loro capacità di provvedere a determinati interessi in materia di loro competenza. Le Regioni a statuto ordinario non potevano, e non possono ancor oggi, assolvere al compito di soddisfare il pubblico interesse collegato alle necessità di fornire mezzi straordinari ai concessionari di autolinee, per garantire la continuità del pubblico servizio ad essi affidato. É ovvio che, in tale carenza di poteri, potesse e dovesse provvedere l'ente sopraordinato, e cioé lo Stato, che quei poteri tuttora detiene per non averli ancora trasferiti.

Per le Regioni a statuto speciale che, al tempo dell’emanazione della legge impugnata, già godevano della pienezza dell'esercizio della loro autonomia in rapporto alla materia di che trattasi, potendo agire l'ente sott’ordinato, lo Stato non aveva alcuna necessità di intervenire e doveva anzi astenersene per i motivi esposti nella precedente sentenza della Corte n. 11 del 1969, già richiamata.

A ciò deve aggiungersi che i contributi erogati in favore dei titolari di concessioni statali, esercenti nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, si riferiscono ad anni anteriori, e cioé ad un periodo in cui le dette Regioni - almeno per il maggior arco di tempo cui i contributi si rapportano - non solo non erano ancora funzionanti, ma non erano state ancora nemmeno costituite.

La concessione di contributi si riferisce infatti alle gestioni degli anni 1968, 1969 e 1970, essendo la loro misura rapportata alle percorrenze chilometriche effettuate in quegli anni. Il che non costituisce soltanto un parametro di riferimento, ma rappresenta un’integrazione di un dato economico ritenuto deficitario rispetto alla situazione dei singoli anni, oltre che un apporto di assestamento ai bilanci di quegli stessi anni, volto a reintegrare la potenzialità delle aziende e così garantire, nel pubblico interesse, la continuità del servizio avvenire.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti della legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, recante erogazione di contributi straordinari agli enti e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori, in riferimento all'art. 3, lett. g. dello statuto speciale, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

Michele FRAGALI - Ercole ROCCHETTI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1972.