SENTENZA N. 2
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 94, recante
"Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli
enti pubblici e agli imprenditori concessionari d’autoservizi di linea
per viaggiatori", promosso con ricorso del Presidente della Regione
autonoma della Sardegna, notificato il 24 aprile 1971, depositato in
cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 10 novembre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato
al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 aprile 1971, la Regione
autonoma della Sardegna ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge
statale 25 febbraio 1971, n. 94, avente ad oggetto l'erogazione di contributi
straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari
d’autoservizi di linea per viaggiatori.
A sostegno del ricorso la
Regione deduce innanzi tutto la violazione dell'art. 3, lett. g, dello Statuto
speciale per la Sardegna, che assegna alla sua competenza la disciplina dei
trasporti su linee automobilistiche e tramviarie, osservando che le erogazioni
previste dalla legge impugnata si riferiscono soltanto agli autoservizi
pubblici di linea di concessione statale - in atto esistenti nelle sole Regioni
a statuto ordinario - e non anche a quelli di concessione regionale, e
ciò nonostante sussista identità di disciplina oggettiva e di
situazione, rispetto allo Stato, tra i concessionari che operano nelle dette
Regioni, di recente istituite, e quelli che svolgono la loro attività
nell'ambito della Regione sarda.
Questa diversità di
trattamento si risolverebbe in una violazione della competenza regionale,
intesa in senso sostanziale, e cioé come sfera
complessiva d’interessi, perché la normativa della legge
impugnata, pur non disponendo formalmente della sfera giuridica regionale, la
pregiudicherebbe sostanzialmente, obbligando la Regione a provvedere
analogamente in materia e con ciò a disporre in modo diverso da quello
che essa avrebbe fatto, nell'esercizio della sua autonomia, se lo Stato non
avesse legiferato al riguardo.
Oltre alla violazione della
sua competenza, la Regione sarda deduce poi la violazione del principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che la
legge impugnata attuerebbe nei suoi confronti un trattamento meno favorevole di
quello riservato alle Regioni a statuto ordinario.
2. - Nel giudizio dinanzi
alla Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con deduzioni del 14
maggio 1971, ha chiesto che la Corte dichiari inammissibili e infondate le questioni
di legittimità costituzionale dedotte nel ricorso, richiamandosi in
proposito alla sentenza n. 11 del 1969,
con cui la Corte costituzionale ha respinto un ricorso, identico a quello in
esame, proposto pure dalla Regione sarda avverso la legge 28 marzo 1968, n.
375, che disponeva nella stessa materia, in rapporto ad anni anteriori.
L'Avvocatura osserva che tale precedente é pienamente utilizzabile per
la definizione del presente giudizio, essendo del tutto irrilevante la
circostanza, invocata dalla ricorrente, della parziale attuazione
dell'ordinamento regionale ordinario, perché l’intervenuta
elezione degli organi regionali non ha determinato, come risulta dall'art. 17
della legge 6 maggio 1970, n. 281, l'automatico trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle potestà legislative previste dall'art. 117 della
Costituzione.
All'udienza le parti si sono
riportate, illustrandole, alle precedenti deduzioni.
Considerato in diritto
Secondo la Regione autonoma
della Sardegna, la legge 25 febbraio 1971, n. 94, concedendo contributi ai soli
concessionari statali di autoservizi di linea, e non anche a quelli regionali -
che in atto sono solo gli esercenti nelle Regioni a statuto speciale -
violerebbe la competenza che, per l'art. 3, lett. g, del suo statuto, le spetta
in materia di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, e lederebbe
altresì il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Osserva al riguardo la
Regione che sarebbe violata la sua competenza perché la legge statale la
costringerebbe di fatto a provvedere, anche con l’erogazione di mezzi
finanziari, e quindi ad adottare un comportamento non libero, in rapporto alla
materia; nel mentre il principio di eguaglianza sarebbe leso dal diverso
trattamento che quella stessa legge userebbe nei confronti delle Regioni a
statuto ordinario - ove le concessioni in oggetto e quelle amministrative in
genere, sono ancora di pertinenza dello Stato - rispetto a quelle a statuto
speciale, ove le stesse concessioni sono tutte di derivazione regionale.
Con tali deduzioni, la
Regione ripropone le medesime questioni di legittimità costituzionale
che essa ebbe a dedurre nel suo ricorso notificato in data 11 maggio 1968,
avverso l'anteriore e del tutto simile legge statale del 28 marzo 1968, n. 375,
e che furono dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 11 del 1969,
per ragioni che sarebbe qui del tutto superfluo ripetere.
La Regione ritiene di poter
superare l'ovvia difficoltà derivante, per l'accoglimento delle sue
tesi, da questo precedente puntuale, sostenendo che la situazione si sarebbe,
in rapporto ad esso, sostanzialmente modificata, in quanto ora esistono, per
essere state già costituite, le Regioni a statuto ordinario, che a quel
tempo, invece, non esistevano.
Ma l'argomento, come la
stessa ricorrente non si nasconde, non é risolutivo, perché, se
ora le Regioni esistono, in quanto sono stati eletti i suoi organi, esse non
sono ancora funzionanti, per non essere ancora avvenuto il trasferimento delle
competenze previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Né hanno rilievo le
ragioni esposte in ordine alla sostanziale identità della situazione tra
i concessionari delle Regioni di diritto comune - aventi analoga competenza in
materia di trasporti - e che sono ancora statali ma diverranno regionali, e
quelli delle Regioni di diritto speciale, che erano statali e sono già
divenuti regionali, perché qui non é la natura giuridica della
loro posizione che conta. Quel che conta é l’attualità,
riferita al momento dell’emanazione della legge, del funzionamento delle
Regioni e quindi della loro capacità di provvedere a determinati
interessi in materia di loro competenza. Le Regioni a statuto ordinario non
potevano, e non possono ancor oggi, assolvere al compito di soddisfare il
pubblico interesse collegato alle necessità di fornire mezzi
straordinari ai concessionari di autolinee, per garantire la continuità
del pubblico servizio ad essi affidato. É ovvio che, in tale carenza di
poteri, potesse e dovesse provvedere l'ente sopraordinato,
e cioé lo Stato, che quei poteri tuttora
detiene per non averli ancora trasferiti.
Per le Regioni a statuto
speciale che, al tempo dell’emanazione della legge impugnata, già
godevano della pienezza dell'esercizio della loro autonomia in rapporto alla
materia di che trattasi, potendo agire l'ente sott’ordinato, lo Stato non
aveva alcuna necessità di intervenire e doveva anzi astenersene per i
motivi esposti nella precedente sentenza della Corte n. 11 del 1969, già
richiamata.
A ciò deve
aggiungersi che i contributi erogati in favore dei titolari di concessioni
statali, esercenti nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, si
riferiscono ad anni anteriori, e cioé ad un
periodo in cui le dette Regioni - almeno per il maggior arco di tempo cui i
contributi si rapportano - non solo non erano ancora funzionanti, ma non erano
state ancora nemmeno costituite.
La concessione di contributi
si riferisce infatti alle gestioni degli anni 1968, 1969 e 1970, essendo la
loro misura rapportata alle percorrenze chilometriche effettuate in quegli
anni. Il che non costituisce soltanto un parametro di riferimento, ma
rappresenta un’integrazione di un dato economico ritenuto deficitario
rispetto alla situazione dei singoli anni, oltre che un apporto di assestamento
ai bilanci di quegli stessi anni, volto a reintegrare la potenzialità
delle aziende e così garantire, nel pubblico interesse, la continuità
del servizio avvenire.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione autonoma
della Sardegna nei confronti della legge statale 25 febbraio 1971, n. 94,
recante erogazione di contributi straordinari agli enti e agli imprenditori
concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori, in riferimento all'art.
3, lett. g. dello statuto speciale, emanato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio
1972.
Michele FRAGALI - Ercole
ROCCHETTI
Depositata in cancelleria il
19 gennaio 1972.