SENTENZA N. 209
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 502, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 30 novembre 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Valentini Virginio ed altro, iscritta al n. 393 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del
17 febbraio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre
1971 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza 30 novembre 1970, emessa nel
corso del procedimento penale promosso, col rito direttissimo, a carico di
Valentini Virginio e Di Ioia Alfio, il tribunale di Torino ha sollevato, di
ufficio, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della
Costituzione, dubbi sulla legittimità dell'art. 502, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, demandando al pubblico ministero la
potestà di procedere col rito direttissimo, non ne circoscrive i criteri di
valutazione circa l'esistenza dei requisiti, prescritti dalla norma in oggetto,
della flagranza e quasi flagranza del reato e della non necessità di speciali
indagini.
Dalla natura ampiamente discrezionale della
accennata potestà, si osserva nell'ordinanza, potrebbe derivare, pur nel
concorso di pari condizioni obiettive, disparità di trattamento nei confronti
di soggetti diversi, a carico dei quali l'azione penale venisse esercitata nei
modi ordinari (con richiesta di istruzione formale o con l'adozione di quella
sommaria) o con il rito direttissimo.
In violazione, inoltre, del diritto di
difesa all'imputato non sarebbe attribuito alcun mezzo per contrastare
l'iniziativa del p.m., né al fine di chiedere, nel proprio interesse,
l'immediata celebrazione del giudizio a proprio carico, né al fine di
contestare la legittimità della presentazione al tribunale per il giudizio,
senza istruttoria e soltanto previo sommario interrogatorio.
Davanti a questa Corte é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, in rappresentanza del quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha dedotto essere la questione non fondata sotto entrambi
i profili denunziati.
L'Avvocatura ha osservato che la flagranza
e la quasi flagranza costituiscono, quando ricorra l'ulteriore requisito della
non necessità di speciali indagini, presupposti agevolmente accertabili, in
merito ai quali, ove si verifichi violazione della legge, sussiste comunque il
rimedio del sindacato del tribunale. A questo, infatti, ai sensi dell'art. 504,
secondo comma, c.p.p., spetta, ove occorra, ordinare nel corso del giudizio, di
ufficio o ad istanza dell'imputato, la trasmissione degli atti all'ufficio del
p.m., perché proceda nei modi ordinari.
Dal sistema processuale risulterebbe,
quindi, assicurato all'imputato il diritto di sottrarsi al giudizio
direttissimo, se promosso fuori dei casi indicati. Non sarebbe, invece,
disciplinata a favore di lui, la possibilità, che egli stesso richieda il
giudizio secondo il procedimento direttissimo. Ma la "mancata previsione
di tale diritto dell'imputato", ha precisato l'Avvocatura, non avrebbe
rilevanza ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, risultando
adeguatamente garantita la difesa.
Considerato
in diritto
1. - Il tribunale di Torino, investito del
giudizio col rito direttissimo a carico di due persone arrestate in flagranza
di tentato furto aggravato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
dell'art. 502, primo comma, del codice di procedura penale, osservando che
detta norma, senza fissare alcun criterio o punto di riferimento obiettivo,
attribuisce al pubblico ministero ampia discrezionalità in merito alla
valutazione dei requisiti di legittimazione del giudizio direttissimo, circa la
flagranza del reato e la non necessità di speciali indagini. A parità di condizioni
di fatto - é detto nell'ordinanza - l'apprezzamento del p.m. costituirebbe
l'unico metro di scelta del procedimento: risulterebbero così violati, da un
canto, il principio costituzionale di uguaglianza, per la possibilità che si
verifichi disparità di trattamento fra diversi imputati e, d'altro canto, il
diritto di difesa, per il fatto che nessun potere di contrastare la decisione
del p.m. é attribuito all'imputato, cui é precluso sia di richiedere l'adozione
del procedimento direttissimo a proprio carico, ove abbia interesse ad un
immediato accertamento della verità, sia di reclamare contro la presentazione
al giudizio suddetto, nel caso ritenga che il dibattimento, senza preventiva
istruttoria, possa risultare a lui pregiudizievole.
2. - Le questioni non sono fondate.
L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella
parte in cui attribuisce al p.m. la potestà discrezionale di adire il
tribunale, nei casi indicati, per il giudizio direttissimo a carico
dell'imputato in stato di arresto, non diverge dalle linee fondamentali del
sistema positivo. Nella detta norma ha espressione, infatti, il principio che,
riconoscendo al p.m. la titolarità dell'azione penale in ordine ai reati di
competenza del tribunale, gli conferisce la necessaria legittimazione a
promuovere il procedimento penale, nei modi che egli ritenga rispondenti alla
legge ed agli interessi della giustizia. E non é dubbio che la scelta circa le
modalità di esercizio dell'azione penale rientri nel potere istituzionale
dell'organo requirente e ne determini l'ambito di discrezionalità, in
necessaria correlazione, peraltro, col dovere di osservare la legge, in
riferimento alle condizioni che questa specificamente stabilisca, nonché al
principio generale della congruenza dello strumento processuale prescelto,
rispetto al fine pratico della persecuzione penale. E all'osservanza della
legge da parte del p.m. é preordinato il sindacato del giudice di cui alle
osservazioni che seguono.
Va rilevato, inoltre, che la stessa
discrezionalità inerente all'esercizio del potere-dovere di richiedere il
giudizio direttissimo é preveduta nella recente legge 7 novembre 1969, n. 780,
la quale, nell'apportare modificazioni all'art. 389 del codice di procedura
penale, concernente i casi in cui si deve procedere con istruzione sommaria, fa
salva appunto la possibilità che, ad iniziativa del p.m., si instauri il
giudizio predetto.
Alla stregua di tali considerazioni non può
ritenersi che sussista la asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in riferimento all'eventualità che soggetti diversi possano subire, in linea di
fatto, diseguale trattamento.
3. - E nemmeno é fondata la questione in
riferimento alla garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma,
Cost.).
Come é noto, questa Corte, pronunziando con
sentenza n. 117
del 1968 la incostituzionalità dell'art. 389, terzo comma, del codice di
procedura penale, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la sopra
ricordata legge 7 novembre 1969, n. 780, ebbe ad affermarne il contrasto con
l'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui lasciava lo stesso p.m.
arbitro della scelta del rito istruttorio, a seguito di ritenuta evidenza della
prova, con la conseguenza che ne potesse derivare compressione delle competenze
del giudice istruttore. Analoga decisione (sent. n. 40
del 1971) fu adottata altresì
nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 389, nella parte in
cui rimetteva all'apprezzamento insindacabile del procuratore della Repubblica
la necessità di ulteriori atti istruttori nel caso di confessione
dell'imputato.
Infine, con altra sentenza n.
123 del 1971, riguardante
la disciplina dell'istruttoria suppletiva (art. 370 c.p.p.), é stato
riaffermato che le iniziative del p.m. devono ritenersi, nel sistema
processuale penale, normalmente soggette al controllo del giudice competente in
ordine ai fatti contestati.
Da tali principi non si discosta la
disciplina del giudizio direttissimo, per il fatto che all'organo requirente,
come sopra accennato, sono affidate funzioni connesse alla titolarità
dell'azione penale.
L'esercizio del potere di iniziativa ai
fini della instaurazione del rapporto processuale secondo il rito direttissimo
non é, per vero, sottratto alla cognizione del giudice, al quale risulta in
definitiva rimessa, a garanzia dell'interesse dell'imputato al giusto
procedimento, la decisione circa la necessità che il procedimento stesso venga
svolto col rito ordinario, in sostituzione di quello direttissimo. Ai sensi
dell'art. 504, secondo comma, c.p.p., spetta al tribunale verificare la
ammissibilità, nella fattispecie, del rito direttissimo, e se il giudizio
risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'art. 502, disporre che
gli atti siano trasmessi al p.m., perché promuova il giudizio nelle forme
ordinarie.
Dopo la chiusura del dibattimento, inoltre,
allo stesso giudice é data potestà di ordinare che si proceda con istruzione
formale, quando l'accertamento dei fatti contestati ecceda dai limiti
consentiti alle indagini dibattimentali (art. 504, primo comma).
Ne deriva che, nel sistema sopra delineato,
l'esercizio del diritto di difesa (nei limiti compatibili con le particolari
caratteristiche del procedimento in esame), risulta assicurato. E ciò anche
perché non costituisce menomazione dell'esercizio della difesa l'esclusione
della fase istruttoria, legittimamente pretermessa nel giudizio direttissimo
come in altri procedimenti penali (sentenza n. 119 del 1965).
4. - E nemmeno può ravvisarsi violazione
dell'art. 24, secondo comma, sotto il profilo che nella disciplina vigente non
é consentito all'imputato chiedere la sua presentazione immediata al tribunale.
Tale disciplina appare, infatti, razionale
e coerente col sistema del codice di procedura penale in vigore che appunto al
p.m., titolare dell'azione penale, riserva l'iniziativa del procedimento, ai
sensi dell'art. 112 della Costituzione, e la scelta, salvi i controlli
giurisdizionali, di quelle modalità di esercizio dell'azione medesima che si
palesino congrue nei singoli casi.
Al soggetto passivo dell'azione penale non
é riconosciuto per contro analogo potere, ma gli sono assicurati i mezzi perché
l'accertamento penale sia svolto con l'osservanza della legge e nel rispetto
del diritto di difesa.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevate, con l'ordinanza del tribunale di Torino di cui in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
Giuseppe CHIARELLI - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI -
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre
1971.