SENTENZA N. 177
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 515, ultimo comma, del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 28 gennaio 1970 ed
il 13 novembre 1970 dalla Corte d'appello di Genova nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Burnengo Giuseppe ed altri e di Romeo Arturo e
Marco, iscritte ai nn. 65 e 366 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970 e n. 35 del 10
febbraio 1971;
2) ordinanze emesse il 25 febbraio 1970 e
l'11 marzo 1970 dal tribunale di Lecce nei procedimenti penali rispettivamente
a carico di Ventura Francesco ed altri e di De Vergori Alessandro ed altri,
iscritte ai nn. 147 e 159 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970 e n. 143 del 10
giugno 1970;
3) ordinanza emessa il 24 aprile 1970 dal
tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Casarin Dante,
iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Visti gli atti di costituzione di Romeo
Marco e Casarin Dante;
udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre
1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito l'avv. Gian Domenico Pisapia, per il
Romeo.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a
carico di Giuseppe Burnengo ed altri, la Corte d'appello di Genova, con
ordinanza del 28 gennaio 1970, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 515, ultimo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, adducendo, principalmente,
gli argomenti appresso riassunti.
La disposizione denunziata, che consente al
pubblico ministero presso il giudice d'appello di proporre gravame incidentale,
quando quello principale sia stato proposto dal solo imputato, darebbe luogo,
anzitutto, ad una disparità di trattamento fra pubblico ministero e imputato.
Quest'ultimo, infatti, oltre a non avere un eguale diritto, sarebbe anche
privato della facoltà di determinare, con la sua rinunzia al gravame, il
passaggio in giudicato della sentenza da lui impugnata; invece, il pubblico
ministero, con l'appello incidentale, avrebbe a disposizione un mezzo anomalo
di rimessione in termini, senza alcun controllo giurisdizionale del suo
operato.
Risulterebbe, inoltre, una disparità di
trattamento tra gli stessi coimputati, perché l'appello incidentale ha effetto
solo contro chi ha proposto gravame e non contro il non appellante che non
partecipi al giudizio di secondo grado, mentre questi si giova, in taluni casi,
degli effetti estensivi dell'impugnazione dell'imputato appellante: art. 203
cod. proc. pen.
Si avrebbe, infine, una menomazione del
diritto della difesa, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, per
l'imputato appellante, il quale, per il fatto stesso di aver impugnato una
sentenza ritenuta pregiudizievole, si troverebbe esposto a subire conseguenze
di tipo sanzionatorio, più che di giustizia sostanziale.
2. - La medesima questione é stata
sollevata, in termini sostanzialmente identici, dalla stessa Corte d'appello di
Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di Arturo Romeo e Marco
Romeo, con ordinanza del 13 novembre 1970.
3. - In un procedimento penale a carico di
Dante Casarin, il tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 aprile 1970, ha
prospettato la medesima questione, in riferimento agli artt. 24 e 112 della
Costituzione.
A giudizio del tribunale, la norma
censurata, sia in quanto consente ad una sola delle parti una duplicità di
rimedi ed una franchigia dal rispetto dei termini, sia, specialmente, per il
carattere di ritorsione in danno dell'imputato che eserciti legittimamente il
suo diritto, sarebbe di gravissimo pregiudizio alla garanzia fondamentale della
difesa e violerebbe, altresì, il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale, per il fatto di consentire al titolare della potestà di impugnazione
una contraddittorietà di comportamento (lasciar decorrere i termini per
l'appello e proporre, poi, il gravame).
Quanto alla rilevanza della questione, il
tribunale ha osservato che, sebbene l'appello incidentale fosse stato preceduto
da quello in via principale del pubblico ministero presso il giudice di primo
grado, quest'ultimo gravame, non essendo stato seguito dalla presentazione dei
motivi ed essendo, perciò, inammissibile, non precluderebbe la proposizione del
successivo appello incidentale.
4. - Con due ordinanze di identico
contenuto, emesse il 25 febbraio e l'11 marzo 1970, nel corso di due distinti
procedimenti penali, rispettivamente contro Francesco Ventura ed altri e
Alessandro De Vergori ed altri, il tribunale di Lecce, nel sollevare questione
di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 515 cod. proc. pen.,
ha osservato che l'appello incidentale, essendo consentito solo al pubblico
ministero e non anche alle altre parti del processo, senza essere giustificato
da una sostanziale disparità di situazioni processuali, violerebbe il precetto
dell'art. 3 della Costituzione.
5. - Tutte le ordinanze, dopo le
notificazioni e comunicazioni di rito, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
Nei giudizi dinanzi a questa Corte non ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; delle parti
private si sono costituiti solo Dante Casarin e Marco Romeo.
La difesa del Romeo, nel richiamarsi alle
argomentazioni delle ordinanze della Corte d'appello di Genova, rileva che la
norma denunziata, introdotta nel vigente codice di rito penale con l'intento di
porre uno sbarramento ad eventuali impugnazioni infondate, aggrava lo
squilibrio di trattamento tra imputato e pubblico ministero.
Né tale squilibrio, ad avviso della difesa,
potrebbe correggersi consentendo anche all'imputato l'appello incidentale, dato
che il pubblico ministero, in caso di rigetto del proprio appello incidentale,
non va incontro, a differenza dell'imputato, a nessuna conseguenza di tipo
sanzionatorio (lato sensu). Il che confermerebbe il carattere vessatorio
della norma denunziata, reso ancor più grave dal fatto che l'appello
incidentale del pubblico ministero resterebbe in vita ed avrebbe corso anche se
vi sia stata successiva rinunzia dell'imputato alla propria impugnazione, cioè
se l'impugnazione di questo non sia più operante.
Non potrebbe ravvisarsi una giustificazione
neppure nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero (cui é
già consentito un termine per l'impugnazione notevolmente superiore a quello di
cui dispone l'imputato: art. 199 cod. proc. pen.); in quanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la parità di posizione delle parti nel processo
penale sarebbe anch'essa un aspetto fondamentale del diritto di difesa, al pari
dell'autodifesa e della difesa tecnica.
Sulla disparità di trattamento tra gli
stessi coimputati viene, infine, osservato che, mentre per alcuni di essi
resterebbe ferma la decisione del primo giudice, potrebbe, invece,
ulteriormente aggravarsi la posizione dell'imputato appellante, dappoiché l'appello
incidentale del pubblico ministero, entro i capi impugnati dalla sentenza, può
estendersi a punti della decisione diversi da quelli cui si riferiscono i
motivi dedotti dall'imputato, con una conseguente maggiore possibilità di reformatio
in pejus.
Anche la difesa del Casarin, rifacendosi
agli argomenti addotti dal giudice a quo, sostiene che la norma
denunziata é da dichiarare illegittima, indipendentemente dalla sua controversa
interpretazione da parte della giurisprudenza.
Considerato
in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione hanno lo
stesso oggetto e i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - Dette ordinanze sottopongono a questa
Corte la questione di legittimità dell'art. 515, quarto comma, del codice di
procedura penale, che regola l'istituto dell'appello incidentale del pubblico
ministero, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
(Corte d'appello di Genova, 28 gennaio e 13 novembre 1970); con l'art. 3
(tribunale di Lecce, 25 febbraio e 11 marzo 1970); con gli artt. 3, 24 e 112,
tribunale di Venezia, 24 aprile 1970).
3. - Ad avviso di questa Corte, le censure
mosse dalle ordinanze di rimessione sotto il profilo della disparità di
trattamento nell'esercizio del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma,
Cost.) - che se isolatamente considerate potrebbero dar luogo a perplessità
sulla loro fondatezza - prese nel loro complesso giustificano la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma denunziata. E, invero, l'appello
incidentale, essendo consentito ad una sola delle parti nel processo, turba
l'equilibrio del contraddittorio, che si polarizza nell'imputato (e nel suo
difensore), da un lato, e, dall'altro, nel pubblico ministero, portatori di
interessi solitamente contrapposti (vedi sentenza n. 190 del
1970).
E la fondatezza delle censure é avvalorata
dall'inciso, contenuto nello stesso art. 515, quarto comma, cod. proc. pen.,
relativo all'inefficacia, ai fini del prosieguo del giudizio di secondo grado,
della rinuncia dell'imputato al proprio appello; e dall'ultima parte di detto
articolo, relativa al coimputato non appellante.
4. - É, comunque, assorbente il profilo
della violazione dell'art. 112 della Costituzione, dato che il potere di
impugnazione - come é stato posto in rilievo dal tribunale di Venezia
(ordinanza 24 aprile 1970) - é un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione
penale, un atto conseguente - obbligatorio e non discrezionale - al promovimento
dell'azione penale (beninteso, con gli stessi limiti di comportamento che il
pubblico ministero ha rispetto alla notitia criminis, dopo la quale può
convincersi a proporre al giudice istruttore il decreto di non promovimento,
oppure, in istruttoria o in udienza, l'assoluzione o una pronuncia più
favorevole a fronte della contestazione dell'accusa): vale a dire un atto
dovuto, che si concreta nella richiesta al giudice superiore di emettere una
diversa decisione, più conforme alla pretesa punitiva, e di rimuovere il
pregiudizio che, a criterio dell'organo dell'accusa, la precedente statuizione
abbia arrecato alla realizzazione di essa. Un carattere tale da non consentire
che il pubblico ministero (quale istituto), titolare di questo potere-dovere,
tenga un comportamento contraddittorio: quello di lasciar scadere i termini per
l'impugnazione, manifestando implicitamente il convincimento che l'esercizio
dell'azione penale non debba esprimersi anche nella proposizione dell'appello;
e di esperire successivamente il gravame, fuori dei termini ordinari stabiliti
dal codice per il suo appello principale: e ciò allo scopo pratico di contenere
l'iniziativa dell'imputato (Lav. Prep., vol. VII, pag. 74), che é quanto dire
di ostacolarne l'esplicazione del diritto di tutela giurisdizionale e di difesa
giudiziaria (ex art. 24, primo e secondo comma, Cost.).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 515, quarto comma, del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 novembre
1971.