SENTENZA N.
126
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 18 ottobre 1969 dal pretore di Bologna nel procedimento
penale a carico di Mezzetti Carlo, iscritta al n. 446 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28
gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 6
maggio 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza del 18 ottobre 1969 il
pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura penale, il quale dispone
che se non compare il consulente tecnico il dibattimento é proseguito
"senz'altro e in ogni caso", prospettandone il contrasto con l'art.
24, secondo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo osserva che il consulente
tecnico é parte sostanziale della difesa, di cui rappresenta una integrazione
talvolta indispensabile al livello degli aspetti tecnici delle questioni trattate,
e che la disposizione impugnata, con cui sostanzialmente si negherebbe o
limiterebbe alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la
realtà di fatto ad essa favorevole, si tradurrebbe in una menomazione del
diritto di difesa e quindi contrasterebbe col citato precetto costituzionale,
che sancisce l'inviolabilità del diritto stesso.
Ritenuta pertanto non manifestamente
infondata e rilevante la questione così prospettata, il pretore ha disposto la
sospensione del processo principale e la trasmissione degli atti a questa Corte
per i provvedimenti di competenza.
Non vi é stata costituzione di parti nel
presente giudizio.
Considerato
in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 452 del codice di procedura penale é
prospettata dall'ordinanza di rinvio, come anzi detto, sotto il profilo di
contraddittorietà con l,'art. 24 della Costituzione che dichiara inviolabile il
diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Tale diritto parrebbe
vulnerato, nel caso di non comparsa al dibattimento del consulente tecnico di
parte citato ad intervenire, per non essere consentito al giudice qualsiasi
potere di differimento per acquisirne l'audizione: ciò anche se si tratti di
mancato intervento giustificato.
La questione non é fondata.
2. - La Corte osserva anzitutto che la
disposizione dell'art. 452, ultimo comma, non va considerata isolandola in se
stessa ma inquadrandola nel sistema e nel contesto, sul punto, del codice di
rito penale.
La consulenza tecnica di parte, a
differenza della perizia che é atto di collaborazione necessaria col giudice,
costituisce atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico,
titolare della facoltà di nomina in rappresentanza della parte (art. 323 c.p.p.).
Al consulente é conferito nella fase istruttoria il potere di
"assistenza" alla perizia, e di fare "osservazioni" da
indicare in verbale, rimanendo poi in facoltà dei difensori di depositare in
cancelleria le osservazioni che ad essi difensori siano state presentate dai
rispettivi consulenti (artt. 324 e 325 c.p.p.).
Il consulente, a differenza del perito, é
chiamato a dare il suo contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione
della difesa della parte alla cui assistenza é stato chiamato: ed é per questa
sua unilaterale posizione che non é assoggettato al giuramento.
La relazione ministeriale al progetto di
codice di procedura trae, appunto, da questi rilievi, il motivo che giustifica
la non sospensione del dibattimento, ove i consulenti tecnici, malgrado la
citazione, non si presentino: ciò perché "nessun irreparabile pregiudizio
può derivare alla discussione, trattandosi di semplici difensori tecnici, il
cui intervento non é mai indispensabile, in quanto la loro opera può essere sostituita
da quella degli avvocati, che hanno modo di informarsi di tutti gli argomenti,
che dal consulente tecnico non comparso si sarebbero potuti addurre".
3. - Ciò premesso, la Corte, nel rapportare
il problema generale a quello particolare della legittimità costituzionale
della norma in questione, osserva che il diritto di difesa deve intendersi
garantito dall'art. 24 della Costituzione non in modo assoluto ed indistinto,
bensì in modo condizionato, che tenga conto delle speciali caratteristiche dei
singoli procedimenti: ciò sino al limite in cui adattamenti - o anche
restrizioni - si appalesino giustificati, da parte del legislatore ordinario,
da altre norme del sistema (sentenza n. 5 del
1965).
Tale principio trova il suo riscontro e la
sua applicazione nella situazione in esame e nella questione da risolvere.
La struttura dell'istituto della consulenza
tecnica di parte, quale delineata al numero precedente, ne palesa il limitato
contenuto ed i confini. Trattasi di collaborazione prestata, sul piano tecnico,
al difensore giuridico: collaborazione che ne integra facoltativamente il
compito ma che non se ne distacca in modo autonomo né, tanto meno, l'assorbe.
La Corte, pur senza condividere il punto
della citata Relazione ministeriale in cui si afferma che l'intervento del
consulente non é mai indispensabile, osserva che la mancata presenza personale
del solo consulente al dibattimento non giustifica tuttavia la remora che
all'ordinato andamento del processo si verificherebbe col rinvio per motivo non
strettamente necessario.
Il dubbio di temuta menomazione del diritto
di difesa viene ad essere superato, se si consideri che la partecipazione del
consulente al dibattimento, ove richiesta, ha lo scopo circoscritto di fornire
chiarimenti su quanto già espletato e che la mancata presenza del consulente
non impedisce che si dia lettura in dibattimento delle relazioni ed
osservazioni acquisite in istruttoria (art. 451 c.p.p.): mentre, qualora si sia
rilevata la necessità di accertamenti che non abbiano anteriormente formato
oggetto di esame, ovvero di parere peritale su questioni anteriormente non
esaminate o su nuovi quesiti, la procedura accorda alla parte interessata
congrui e diretti strumenti per assicurare l'ausilio del consulente (art. 417
c.p.p.).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, ultimo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, con ordinanza 18 ottobre 1969 del pretore di Bologna, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.