Ordinanza n. 180 del 1970
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ORDINANZA N. 180

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) e dell'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1969 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra l'esattore delle imposte dirette di Napoli e Di Palo Raffaele, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la ordinanza indicata in epigrafe propone questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 198 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R.29 gennaio 1958, n. 645, e l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, "nelle parti in cui limitano, nello sgravio dai ruoli, il rimborso, soltanto agli aggi dell'esattore e non anche all'indennità di mora";

che nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 13 del 29 gennaio 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora;

che con la stessa sentenza la questione relativa all'art.98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, trattandosi di regolamento e, quindi, di un atto non avente forza di legge, é stata dichiarata inammissibile.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 13 del 29 gennaio 1970, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione relativa all'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette) proposta dall'ordinanza in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI  

 

Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.